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Libro primo
Disposizioni penali
Titolo I
Disposizioni
generali
Art. 1080 -
Applicabilità delle disposizioni penali
1. Il cittadino o lo straniero,
che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale,
commette in territorio estero un delitto previsto dal presente
codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato
giudicato all' estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora
il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
2. Le disposizioni penali di
questo codice non si applicano ai componenti dell' equipaggio e ai
passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia
diversamente stabilito.
Art. 1081 -
Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice
1. Fuori del caso regolato nell'
articolo 117 del codice penale, quando per l' esistenza di un reato
previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità
personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi
nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità
personale inerente al colpevole.
2. Tuttavia il giudice può
diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la
predetta qualità.
Art. 1082 - Pene
accessorie
1. Le pene accessorie per i
delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite
dal codice penale:
1) l' interdizione dai titoli
professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti
commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti
negli articoli 123, 739;
2) l' interdizione dalla
professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti
commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale
marittimo o alla gente dell' aria.
2. Le pene accessorie per le
contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle
stabilite dal codice penale:
1) la sospensione dai titoli
professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se
si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n.
1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e
sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla
professione marittima o aeronautica o dalla professione della
navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle
persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli
appartenenti al personale della navigazione interna.
Art. 1083 -
Effetti e durata delle pene accessorie
1. L' interdizione perpetua dai
titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato
della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i
quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739.
L' interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo
non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'
interdizione importa altresì la decadenza dell' abilitazione
relativa ai titoli anzidetti.
2. L' interdizione perpetua dalla
professione marittima o aeronautica priva il condannato della
capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'
interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non
inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L' interdizione
importa altresì la decadenza dell' abilitazione relativa alla
professione anzidetta.
3. La sospensione dai titoli
professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici
priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o
servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli
articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni
e non superiore a due anni.
4. La sospensione dalla
professione marittima o aeronautica o dalla professione della
navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la
professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a due anni.
5. La durata di tali pene, quando
nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, è
uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe
scontrarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del
condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il
limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena
accessoria.
6. Alle pene accessorie dell'
interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si
applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione
da una professione e alla sospensione dall' esercizio di una
professione.
Art. 1084 -
Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o
dai graduati
Se alcuno dei delitti previsti dal
presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della
nave ovvero dal comandante o da un graduato dell' aeromobile, la
pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è
elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
Art. 1085 -
Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore
1. Se un delitto non previsto dal
presente codice è commesso da un componente dell' equipaggio della
nave o dell' aeromobile contro un superiore nell' atto o a causa
dell' adempimento delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a
un terzo, quando la qualità della persona offesa non è elemento
costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
2. La stessa disposizione si
applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal
presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave
ovvero contro il comandante o un graduato dell' aeromobile nell'
atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni.
Art. 1086 -
Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie
La metà delle somme versate a
titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice
è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al
fondo per l' assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di
soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa
nazionale di previdenza della gente dell' aria.
Art. 1087 -
Navigazione interna
Alla navigazione interna non si
applicano le disposizioni degli articoli 1088 a 1160.

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