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Titolo
IV
Del
personale della navigazione
Capo
I
Del
personale marittimo
Art.
113 - Organizzazione e disciplina del personale marittimo
All' organizzazione
amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'
amministrazione dei trasporti e della navigazione.
Art.
114 - Distinzione del personale marittimo
Il personale
marittimo comprende:
a) la gente di
mare;
b) il personale
addetto ai servizi dei porti;
c) il personale
tecnico delle costruzioni navali.
Art.
115 - Categorie della gente di mare
La gente di mare si
divide in tre categorie:
1) personale di
stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di
macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale
addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale
addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Art.
116 - Personale addetto ai servizi portuali
1. Il personale
addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) i lavoratori
portuali;
3) i palombari in
servizio locale;
4) gli
ormeggiatori;
5) i barcaioli.
2. Il ministro dei
trasporti e della navigazione, in relazione alle caratteristiche ed
alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di
personale addetto ai servizi dei porti, discipinandone, ove occorra,
l' impiego.
Art.
117 - Personale tecnico delle costruzioni navali
Il personale
tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri
navali;
2) i costruttori
navali;
3) i maestri d'
ascia e i calafati.
Art.
118 - Matricole e registri del personale marittimo
1. La gente di mare
è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e
il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in
registri.
2. Le matricole e i
registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
Art.
119 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri
1. Possono
conseguire l' iscrizione nelle matricole della gente di mare i
cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non
superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna
categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l' età non deve
superare i quarantacinque anni.
2. I minori di anni
quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando
siano allievi di istituti di educazione marinara.
3. Il ministro dei
trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole
siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può
altresì consentire l' immatricolazione di persone di età superiore
ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo
richiedano.
4. Il ministro dei
trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali
competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo
lo richiedano, la sospensione temporanea dell' iscrizione nelle
matricole della gente di mare.
5. Per l'
iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso
di chi esercita la patria potestà o la tutela.
6. I requisiti per
l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali
e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal
regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell' articolo
116, dal ministro dei trasporti e della navigazione.
7. Per l' esercizio
della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'
iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria
anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e
che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale
categoria.
8. A coloro che
conseguono l' iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai
sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra
categoria superiore.
Art.
120 - Cancellazione dalle matricole e dai registri
1. Alla
cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare,
oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253 si procede per
i seguenti motivi:
a) morte dell'
iscritto;
b) dichiarazione
dell' iscritto di voler abbandonare l' attività marittima;
c) perdita della
cittadinanza italiana;
d) perdita
permanente dell' idoneità fisica alla navigazione, accertata a
termini delle leggi speciali;
e) condanna, con
sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del
regolamento impediscono l' iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dall'
esercizio della navigazione.
2. La cancellazione
nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che
siano in possesso dei titoli professionali di cui all' articolo 123,
dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per
gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
3. La cancellazione
degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi
portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata
dal regolamento.
Art.
121 - Reiscrizione nelle matricole e nei registri
1. Gli iscritti
nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole
stesse a norma delle lettere c), ed e) dell' articolo precedente,
possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno
determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di
età stabilito nell' articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma
delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione, anche se
abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal
giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione
effettivamente compiuta.
2. La reiscrizione
dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali
e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal
regolamento.
Art.
122 - Documenti di lavoro del personale marittimo
1. La gente di mare
è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai
servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali
sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un
certificato d' iscrizione.
2. Le forme e gli
effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
Art.
123 - Titoli professionali del personale marittimo
1. Per i servizi di
coperta i titoli professionali sono:
a) capitano
superiore di lungo corso;
b) capitano di
lungo corso;
c) aspirante
capitano di lungo corso;
d) allievo capitano
di lungo corso;
e) padrone
marittimo;
f) marinaio
autorizzato;
g) capo barca;
h) conduttore.
2. Per i servizi di
macchina i titoli professionali sono:
a) capitano
superiore di macchina;
b) capitano di
macchina;
c) aspirante
capitano di macchina;
d) allievo capitano
di macchina;
e) meccanico
navale;
f) fuochista
autorizzato;
g) motorista
abilitato;
h) marinaio
motorista.
3. Per gli altri
servizi di bordo i titoli professionali sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
4. I requisiti per
il conseguimento dei titoli e i limiti dell' abilitazione
professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli
di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di
cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.
5. Il regolamento
determina le altre qualifiche relative all' esercizio della
professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la
specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'
esercizio della pesca.
6. I limiti delle
abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi
portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono
stabiliti dal regolamento.
Art.
124 - Rilascio dei documenti di abilitazione
1. Il rilascio
delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle
lettere a) e b) del primo e del secondo comma dell' articolo
precedente è di competenza del direttore marittimo.
2. Il rilascio dei
documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di
competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici
indicati dal regolamento.
Art.
125 - Collocamento della gente di mare
Al collocamento
degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far
parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della
Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti
secondo norme stabilite con legge.
Art.
126 - Divieto di mediazione
1. E' vietata la
mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle
matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi
delle navi.
Qualsiasi compenso
corrisposto per un' attività svolta in contrasto con la
disposizione del comma precedente può essere ripetuto.
Art.
127 - Assunzione all' estero
All' assunzione di
personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi
delle navi nazionali all' estero sovraintende l' autorità
consolare.
Art.
128 - Organizzazione e disciplina del personale
All' organizzazione
amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione
interna provvedono le autorità preposte all' esercizio della
navigazione interna.
Art.
129 - Distinzione del personale
Il personale della
navigazione interna comprende:
a) il personale
navigante;
b) il personale
addetto ai servizi dei porti.
Art.
130 - Categoria del personale navigante
Il personale
navigante si divide in tre categorie:
1) personale di
comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta, di macchina
e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale
addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale
addetto alla piccola navigazione.
Art.
131 - Personale addetto ai servizi dei porti
1. Il personale
addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori
portuali;
2) i barcaioli.
2. Il ministro dei
trasporti e della navigazione, in relazione alle caratteristiche e
alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di
personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l' impiego.
Art.
132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
1. Il personale
navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di
navigazione.
2. Il personale
addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di
un libretto di ricognizione.
3. Le matricole e i
registri sono tenuti dagli uffici di porto.
4. Le forme e gli
effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma
sono stabiliti dal regolamento.
Art.
133 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri
1. Possono
conseguire l' iscrizione nelle matricole del personale navigante i
cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che
abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento
2. I minori di anni
quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando
imbarchino alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado.
3. Per l'
iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso
di chi esercita la patria potestà o la tutela.
4. Il ministro dei
trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole
siano iscritte anche italini non regnicoli.
5. I requisiti per
l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali
sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo
comma dell' articolo 131, dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
6. Parimenti sono
disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai
registri, nonché la reiscrizione nei medesimi
Art.
134 - Titoli professionali del personale
1. Per i servizi di
coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di
motoscafi;
e) barcaiolo
abilitato.
2. Per i servizi di
macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
3. Coloro che sono
in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo
comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con
apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare
servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio
o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
4. I requisiti per
il conseguimento dei titoli, i limiti dell' abilitazione
professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio
sono stabiliti dal regolamento.
5. Il ministro dei
trasporti e della navigazione in relazione alle caratteristiche e
alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche
relative all' esercizio della navigazione interna, stabilendo le
condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli
professionali.
6. I limiti per le
abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali
sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.
Art.
135 - Assunzione all' estero
All' assunzione di
personale navigante della navigazione interna per la formazione e
per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'
estero sovraintende l' autorità consolare. |