|
Libro primo
Disposizioni penali
Titolo III
Delle
contravvenzioni in particolare
Capo I
Delle
contravvenzioni concernenti le disposizioni
sui beni pubblici
destinati alla navigazione
Art. 1161 -
Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti
alla proprietà privata
1. Chiunque arbitrariamente occupa
uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali
della navigazione interna, ne impedisce l' uso pubblico o vi fa
innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni
degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l' arresto fino a sei
mesi o con l' ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto
non costituisca un più grave reato.
2. Se l' occupazione di cui al
primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla
immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di
cui all' art. 54.
Art. 1162 -
Estrazione abusiva di arena o altri materiali
Chiunque estrae arena, alghe,
ghiaia o altri materiali nell' ambito del demanio marittimo o del
mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione
interna, senza la concessione prescritta nell' articolo 51, è
punito con l' arresto fino a due mesi ovvero con l' ammenda fino a
lire duecentomila.
Art. 1163 -
Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti
1. Chiunque impianta o esercita un
deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell' articolo
52 e nel primo comma dell' articolo 59, senza la prescritta
concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi
previste, è punito con l' arresto fino a due mesi ovvero con l'
ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Chiunque impianta o esercita
uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o
esplosive, senza l' autorizzazione prescritta nel secondo comma
dell' articolo 52, nel terzo comma dell' articolo 59 e nel secondo e
terzo comma dell' articolo 723, è punito con l' arresto fino a sei
mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.
Art. 1164 -
Inosservanza di norme sui beni pubblici
Chiunque non osserva una
disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento
legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso
del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della
navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda
fino a lire quattrocentomila.
Art. 1165 -
Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
E' punito con [l' ammenda] fino a
lire un milione:
1) chiunque deposita merci o altri
materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo
comma, senza il permesso dell' autorità competente e il pagamento
del relativo canone;
2) chiunque non esegue l' ordine
di rimozione delle cose depositate.
Art. 1166 -
Getto di materiali e interrimento dei fondali
Chiunque non osserva le
disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con [l' ammenda] fino a
lire duecentomila>.
Art. 1167 -
Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura
di cave
E' punito con [l' ammenda] da lire
quarantamila a quattrocentomila:
1) chiunque non esegue le
disposizioni dell' autorità competente sulla costruzione e sulla
manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di
acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell' articolo 77;
2) chiunque senza la prescritta
autorizzazione esegue un' apertura di cava di pietre o altro lavoro
di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di
acqua sboccanti in un porto.
Art. 1168 -
Pesca abusiva
Chiunque, senza l' autorizzazione
dell' autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle
altre località di sosta o di transito della nave è punito con [l'
ammenda] fino a lire centomila.
Art. 1169 - Uso
d' armi e accensioni di fuochi
Chiunque non osserva le
disposizioni dell' articolo 80 è punito con l' arresto fino a tre
mesi ovvero con l' ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila.
Art. 1170 -
Inosservanza dell' obbligo di assumere un pilota
Il comandante della nave, che non
assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è
punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire
centomila a un milione.
Art. 1171 -
Abusivo esercizio d' impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
E' punito con l' arresto fino a un
anno ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni:
1) abrogato;
2) chiunque esercita il servizio
di rimorchio, senza la concessione prescritta nell' articolo 101 o
con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate
dall' autorità competente;
3) chiunquè, fuori dei casi di
urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o
autorizzazione.
Art. 1172
(abrogato)
[ Articolo abrogato dall' art. 27
l. 28 gennaio 1994 n. 84 come modificato dal D.L. 22 dicembre 1994,
n. 696. ]
Art. 1173 -
Inosservanza di tariffe
Chiunque richiede e riscuote
mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'
autorità competente è punito con [l' ammenda] fino a lire
quattrocentomila.
Art. 1174 -
Inosservanza di norme di polizia
1. Chiunque non osserva una
disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento
legalmente dato dall' autorità competente in materia di polizia dei
porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi, ovvero con l'
ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Se l' inosservanza riguarda un
provvedimento dell' autorità in materia di circolazione nell'
ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
seicentomila.
Art. 1175 - Pene
accessorie
La condanna, per le
contravvenzioni previste negli articoli 1170, 1173, 1174 importa la
sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
Art. 1176 -
Inosservanza del dievieto di mediazione
Chiunque richiede o riceve per sè
o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per
procurare l' assunzione di una persona dell' equipaggio di navi o
galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'
arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un
milione.
Art. 1177 -
Aggravanti
La pena è dell' arresto da sei
mesi ad un anno e dell' ammenda da lire duecentomila a un milione:
1) se il fatto previsto nell'
articolo precedente si riferisce all' assunzione di più persone;
2) se il colpevole è dedito a
scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o
al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attività,
anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento
della gente di mare o del personale di volo;
3) se il fatto si verifica in
località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di
mare o del personale di volo;
4) se il colpevole è fornito di
un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la
condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.
Art. 1178 -
Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di
equipaggio
1. L' armatore o il comandante
della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte
dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare
ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la
preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente
dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo
di equipaggio o sulla licenza, è punito con l' ammenda fino a lire
duecentomila.
2. Alla stessa pena soggiace l'
armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla
navigazione interna, l' esercente o il comandante dell' aeromobile
il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte
dell' equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel
personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'
osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto
personale di volo.
Art. 1179 -
Assunzione irregolare di minori
1. L' armatore o il comandante
della nave o del galleggiante, che ammette a far parte
dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero
adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni
diciotto, è punito con l' ammenda da lire centomila a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace l'
esercente o il comandante dell' aeromobile, che ammette a far parte
dell' equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero
adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni
diciotto.
Art. 1180 -
Assunzione abusiva di stranieri
1. L' armatore, l' esercente o il
comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319,
886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell' equipaggio della
nave o dell' aeromobile, è punito con l' ammenda da lire
sessantamila a duecentomila.
2. La stessa pena si applica all'
armatore, all' esercente o al comandante che non sbarca lo straniero
regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni
predette.
Art. 1181 -
Sbarco all' estero di componente dell' equipaggio soggetto ad
obblighi di leva
Il comandante della nave o dell'
aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli articoli 196, 813,
consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell'
equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con [l'
ammenda fino a lire un milione.
Art. 1182 -
Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o
aeromobile, ovvero al varo della nave
E' punito con [l' ammenda] da lire
centomila a un milione, qualora il fatto non costituisca un più
grave reato:
1) chiunque fa eseguire la
costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un
motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente,
autorizzazione o abilitazione;
2) chiunque, senza la prescritta
patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la
riparazione prevista nel n. 1;
3) chiunque imprende la
costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione
prescritta nell' articolo 233, o la costruzione di un aeromobile,
senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848,
849;
4) chiunque esegue il varo di una
nave senza la comunicazione prevista nell' articolo 243;
5) il costruttore della nave o
dell' aeromobile che non osserva l' ordine di sospensione della
costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.
Art. 1183 -
Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile
1. Il proprietario deella nave o
del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel
termine stabilito nell' articolo 161 l' ordine dell' autorità
marittima o di quella preposta all' esercizio della navigazione
interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave
o il galleggiante, è punito con [l' ammenda] da lire sessantamila a
un milione.
2. Chiunque demolisce una nave, un
galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l' autorizzazione
prescritta negli articoli 160, 760, è punito con [l' ammenda] da
lire centomila a un milione.
Art. 1184 -
Inosservanze relative alla dismissione della bandiera della nave e
alla perdita dei requisiti di nazionalità dell' aeromobile
1. Chiunque aliena la nave o l'
aeromobile senza l' autorizzazione prescritta negli articoli 156,
758 è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda
fino a lire due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace
chiunque omette le denunce prescritte negli articoli 157, 759.
Art. 1185 -
Inosservanze relative alla dismissizione della bandiera della nave e
alla perdita dei requisiti di nazionalità dell' aeromobile
Il proprietario dell' aeromobile
che ne chiede l' iscrizione oltre il termine prescritto nell'
articolo 754 è punito con [l' ammenda]> fino a lire
quattrocentomila.
Art. 1186 -
Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili
Chiunque non osserva le
prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o
le disposizioni dell' autorità concernenti le visite e le ispezioni
delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con [l'
ammenda] da loire duecentomila a un milione.
Art. 1187 -
Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna
1. Chiunque, senza la concessione
prescritta nell' articolo 225, esercita un pubblico servizio di
linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in
navigazione interna è punito con [l'ammenda] da lire duecentomila a
un milione.
2. Chiunque senza l'
autorizzazione prescritta nell' articolo 226 esercita un servizio di
trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non
compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con [l'
ammenda] da lire quarantamila a quattrocentomila.
Art. 1188 -
Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo
E' punito con l' arresto fino a
sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni:
1) chiunque esercita un pubblico
servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta
nell'articolo 776;
2) chiunque effettua il trasporto
aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il
servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell' articolo
788.
Art. 1189 -
Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna
Chiunque nell' esercizio di uno
dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione
interna, previsti nell' articolo 226, non osserva le modalità
stabilite dall' autorità competente, ovvero richiede e riscuote
prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate
dall' autorità medesima è punito con [l' ammenda] fino a lire
quattrocentomila.
Art. 1190 -
Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio
E' punito con l' arresto fino a
sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni:
1) chiunque esercita una scuola di
pilotaggio aereo, senza la licenza prescritta nell' articolo 788;
2) chiunque ammette all'
istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il
prescritto certificato di idoneità psicofisiologica, ovvero un
allievo di minore età, senza il consenso dell' esercente la patria
potestà o la tutela.
Art. 1191 -
Abusiva istituzione e cessazione dell' esercizio di aerodromi o
impianti privati
E' punito con [l' ammenda] da lire
un milione a quattro milioni:
1) chiunque istituisce un
aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l'
autorizzazione prescritta nell' articolo 704, ovvero ne continua l'
esercizio dopo la revoca dell' autorizzazione;
2) chiunque apre al traffico aereo
civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l' autorizzazione
prescritta nell' articolo 709, primo comma, ovvero ne continua l'
esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;
3) chiunque cessa dall' esercizio
di un aerodromo o di un altro impianto aeronautico privato, senza
l'autorizzazione prescritta nell' articolo 713, ovvero prima della
scadenza del termine fissato nel secondo comma del detto articolo.
Art. 1192 -
Inosservanza di norme sull' uso della bandiera e del nome
E' punito con [l' ammenda] fino a
lire quattrocentomila:
1) il comandante che non inalbera
sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
2) l' armatore o il comandante che
non osserva le disposizioni sull' uso del nome o del numero di
individuazione della nave o del galleggiante;
3) l' esercente o il comandante se
l' aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione
prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli
aeromobili di Stato.
Art. 1193 -
Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo
1. Il comandante di nave o di
aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti,
è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino
a lire quattrocentomila.
2. Alla stessa pena soggiace il
comandante di nave o di aeromobile che tiene irregolarmente i
documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.
Art. 1194 -
Mancata rinnovazione di documenti di bordo
L' armatore della nave o l'
esercente dell' aeromobile, che non rinnova tempestivamente i
documenti di bordo è punito con [l' ammenda] fino a lire un
milione.
Art. 1195 -
Inosservanza di formalità alla partenza o all' arrivo in porto o in
aerodromo
Il comandante di nave o di
aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all' arrivo in
porto o in aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo
codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire un
milione.
Art. 1196 -
Inosservanza delle norme sull' abbandono della nave e sull'obbligo
di consultazione dell' equipaggio
1. Il comandante, che in caso di
abbandono della nave o dell' aeromobile in pericolo non osserva le
norme stabilite dal presente codice, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi
ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.
2. La stessa pena si applica al
comandante, che omette di sentire il parere dei componenti
dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto.
Art. 1197 -
Rifiuto di cooperare al ricupero
Il componente dell' equipaggio,
che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di
perdita dell' aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall'
autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il
recupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un
più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila.
Art. 1198 -
Omissione di dichiarazioni in caso di urto
Il comandante della nave, del
galleggiante o dell' aeromobile, che in caso di urto non osserva le
disposizioni del secondo comma dell' articolo 485, è punito con l'
arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire
quattrocentomila.
Art. 1199 -
Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi
1. Il comandante, che imbarca
sulla nave o sull' aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni
da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l' autorizzazione
prescritta negli articoli 193, 816 è punito con l' arresto fino a
sei mesi e con l' ammenda da lire centomila a due milioni.
2. Chiunque imbarca
clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o
stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze
esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la
nave, per l' aeromobile, per il carico o per le persone, è punito
con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire
sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un
componente dell' equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a
lire centomila.
3. Le disposizioni di questo
articolo non si applicano, se il fatto è previsto come più grave
reato da altra disposizione di legge.
Art. 1200 -
Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o
radiotrasmittenti
1. Chiunque non osserva le norme
stabilite per il trasporto e per l' uso a bordo degli aeromobili di
apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta
ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l' autorizzazione
prescritta, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l'
ammenda da lire sessantamila a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace
chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di
aeromobili, senza la concessione prescritta nell' articolo 814.
3. Se il fatto di cui al primo
comma è commesso da un componente dell' equipaggio, la pena è
aumentata fino a un terzo.
Art. 1201 -
Inosservanze relative alla partenza e all' approdo di aeromobile
E' punito con l' arresto fino a
tre mesi ovvero con l' ammenda da lire centomila a un milione il
comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
1) abrogato;
2) parte o approda in località
diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;
3) parte, se l' aeromobile è
diretto all' estero, da un aeroporto non doganale;
4) approda, se l' aeromobile
proviene dall' estero, in una località diversa da un aeroporto
doganale o sanitario.
Art. 1201 bis -
Inosservanza dell' ordine di approdo
1. Il comandante di un aeromobile
nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non
ottempera all' ordine di approdo previsto nell' articolo 803, o,
avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più
vicino aeroporto è punito con l' arresto fino a un anno. Si applica
la pena dell' arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di
aeromobile adibito al trasporto di persone.
2. Con le stesse pene è punito, a
richiesta del ministro di grazia e giustizia, il comandante di un
aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato
estero, non ottempera all' ordine di approdo impartito dalle
competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.
3. Ai fini di cui al comma
precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili
immatricolati all' estero, quando sono utilizzati da persona che
abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari
nel territorio dello Stato.
Art. 1202 -
Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto
E' punito con [l' ammenda] fino a
lire duecentomila:
1) il comandante di un aeromobile,
il quale, nel caso di approdo in località diversa da un aeroporto,
omette di dare l' avviso previsto dall' articolo 804;
2) il possessore del fondo, che,
essendo a conoscenza dell' approdo, o della partenza di un
aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli articoli 799,
804.
Art. 1203 -
Atterramento in aerodromo privato
Il comandante di un aeromobile
nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in
un aerodromo privato, senza il consenso di chi lo esercita, è
punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila.
Art. 1204 -
Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta irregolare
1. Il comandante di un aeromobile
straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell' articolo 794,
sorvola il territorio della Repubblica, è punito con l' arresto
fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.
2. Alla stessa pena soggiace il
comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza
giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'
articolo 821, le rotte ivi prescritte.
Art. 1205 -
Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di
beni di persone morte
Il comandante della nave o dell'
aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204
a 208; 818, 834, 835, 836, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con [l'ammenda] da lire centomila a
un milion>.
Art. 1206 -
Impedimento alla presentazione di reclami
Il comandante della nave o dell'
aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un
componente dell' equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra
per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto
non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] da lire
ventimila a un milione.
Art. 1207 -
Scarico di merci prima della verifica della relazione
Il comandante, che, fuori dei casi
di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la
relazione di eventi straordinari, è punito con l' arresto fino a
sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione<1>.
Art. 1208 -
Richiesta di protezione ad autorità straniera
1. Il componente dell' equipaggio
di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo
ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle
autorità straniere, è punito con [l'ammenda] fino a lire
duecentomila.
2. Se il fatto è commesso dal
comandante, la pena è dell' arresto fino a un anno ovvero
dell'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art. 1209 -
Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato
Il comandante di nave o
aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta
dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di
trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati,
imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti
riguardanti procedimenti penali, è punito con l' arresto fino a sei
mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.
Art. 1210 -
Inosservanza del divieto di asilo
Il comandante della nave nazionale
che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se
cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità
per aver commesso un reato comune, è punito con [l' ammenda] fino a
lire un milione.
Art. 1211 -
Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica
Il comandante della nave, che non
osserva le prescrizioni dell' articolo 201, è punito con l' arresto
fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.
Art. 1212 -
Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto
Chi non osserva le disposizioni
degli articoli 213, 214, è punito, qualora il fatto non costituisca
un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire un milione.
Art. 1213 -
Inosservanza di norme di polizia di bordo
Chiunque non osserva una
disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento
legalmente dato dall' autorità competente in materia di polizia di
bordo è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con l' arresto fino a tre mesi, ovvero con l' ammenda fino a lire
quattrocentomila.
Art. 1214 - Pene
accessorie
La condanna per le contravvenzioni
previste negli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207,
1209 importa la sospensione dai titoli o dalla professione.
Art. 1215 -
Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità
1. L' armatore marittimo o l'
esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o
stranieri che si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca
taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni
prescritte, è punito con l' arresto da un mese a un anno ovvero con
l' ammenda da lire un milione a due milioni.
2. L' armatore della navigazione
interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si
trovi in stato di navigabilità è punito con [l' ammenda] da lire
duecentomila a un milione.
3. L' armatore o il comandante che
impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle
condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla pena
stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.
4. Il comandante della nave o
dell' aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di
necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave
o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è
punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero l' ammenda da lire
centomila a un milione.
Art. 1216 -
Navigazione senza abilitazione
1. L' armatore, che impiega una
nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza
che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l' esistenza dei
requisiti di navigabilità, è punito con l' arresto fino a un anno
ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace l'
esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione
ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in
vigore.
3. La stessa disposizione si
applica al comandante della nave o dell' aeromobile, ma la pena è
diminuita in misura non eccedente un terzo.
Art. 1217 -
Caricazione oltre la marca di bordo libero
1. Il comandante che naviga con la
nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con
[l'ammenda] non inferiore a lire quindicimila per tonnellata in
sovraccarico.
2. Fuori dei casi di concorso, l'
armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per
impedire l' infrazione della presente norma, è punito, a titolo di
colpa, con [l' ammenda] non inferiore a lire centocinquantamila.
3. Le norme dei commi precedenti
si applicano anche all' armatore o al comandante di nave straniera
la quale ai sensi dell' articolo 185 sia soggetta alle norme del
titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice.
Art. 1218 -
Inosservanza di norme sulle segnalazioni
1. Il comandante della nave e del
galleggiante marittimi o dell' aeromobile, nazionali o stranieri,
che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla
circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei
mesi ovvero con l' ammenda da lire centomila a due milioni.
2. Se il fatto è commesso dal
comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è
[dell'ammenda] da lire ventimila a quattrocentomila.
Art. 1218 bis -
Omissione di esercitazione
1. Il comandante che non fa
eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni
prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con
l' arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
quarantottomila.
2. In caso di recidiva la condanna
importa la sospensione dal titolo ovvero dalla professione da uno a
sei mesi.
Art. 1219 -
Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o
dell' aeromobile
1. Chiunque, senza l'
autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura
dello scafo, all' apparato motore o a qualsiasi installazione di
bordo, è punito con [l' ammenda] da lire centomila a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace
chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di
un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche
tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo.
Art. 1220 -
Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione
1. Chi assume o ritiene il comando
di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione
al comando è punito con [l' ammenda] da lire quattrocentomila a un
milione.
2. Se la navigazione marittima ha
luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la
pena è aumentata fino a un terzo.
Art. 1221 -
Inosservanza di norme sulla composizione e forza minore
dell'equipaggio
1. L' armatore o il comandante
della nave, che non osserva le norme del regolamento e le
disposizioni dell' autorità competente sulla composizione e forza
minima dell' equipaggio, è punito con [l' ammenda] da lire
sessantamila a seicentomila.
2. Alla stessa pena soggiace l'
esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme
sulla composizione dell' equipaggio.
Art. 1222 -
Mancata direzione personale della nave
Il comandante della nave, che non
dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l' obbligo, è
punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a
lire un milione.
Art. 1223 -
Assegnazione indebita di funzioni
L' armatore, l' esercente o il
comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che,
senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a
persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con
[l'ammenda] da lire centomila a un milione.
Art. 1224 -
Imbarco eccessivo di passeggeri
1. Il vettore o il comandante
della nave marittima o dell' aeromobile, che non osserva le
disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con [l'
ammenda] da lire centomila, per ogni passeggero imbarcato in
eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire
duecentomila, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.
2. Se il fatto è commesso dal
vettore o dal comandante di nave adibita all navigazione interna la
pena è [dell' ammenda] fino a lire quattrocentomila; qualunque sia
il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.
Art. 1225 -
Omissione di provvedimenti profilattici
1. Il comandante della nave, che
non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute
dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti,
è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda da
lire centomila a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace il
comandante dell' aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla
polizia sanitaria della navigazione aerea.
Art. 1226 -
Imbarco di passeggeri infermi
1. Il vettore o il comandante,
che, senza l' autorizzazione dell' autorità competente o senza
l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave
un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque
pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità
delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni
sanitarie sia stato vietato l' imbarco dalla competente autorità,
è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da
lire centomila a duecentomila.
2. Alla stessa pena soggiace il
vettore o il comandante dell' aeromobile che non osserva le
disposizioni dei regolamenti speciali sull' imbarco dei passeggeri
infermi.
Art. 1227 -
Omessa denuncia di rinvenimento di relitti
Chiunque, avendo rinvenuto un
relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di
aeromobile, omette di farne immediata denuncia all' autorità
indicata negli articoli 510, 993, è punito con [l' ammenda] fino a
lire duecentomila.
Art. 1228 -
Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo
E' punito con l' arresto fino a
sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione:
1) il comandante di un aeromobile,
che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti,
senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'
autorità competente;
2) chiunque, fuori dei casi
previsti nell' articolo 819, getta dall' aeromobile in volo oggetti
o materie che non siano zavorra regolamentare.
Art. 1229 -
Omessa segnalazione di ostacoli
1. Chiunque, essendovi obbligato
ai sensi dell' articolo 715, primo comma, omette di apporre i
segnali alle opere, costruzioni, o piantagioni, che costituiscano
intralcio per la navigazione aerea, è punito con [l' ammenda] fino
a lire quattrocentomila.
2. Alla stessa pena soggiace
chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell' articolo 715, secondo
comma, omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza
della navigazione.
Art. 1230 -
Discesa o lancio col paracadute
1. Chiunque fa uso del paracadute
al di fuori dei casi previsti nell' articolo 820, è punito con
[l'ammenda fino a lire seicentomila.
2. Se il fatto è commesso da un
componente dell' equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo.
Art. 1231 - Inosservanza di norme
sulla sicurezza della navigazione
Chiunque non osserva una
disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento
legalmente dato dall' autorità competente in materia di sicurezza
della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda
fino a lire quattrocentomila.
Art. 1232 - Pene
accessorie e misure di sicurezza
1. La condanna per le
contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228
importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
2. Nel caso di condanna per la
contravvenzione prevista dal secondo comma dell' articolo 1216, può
essere ordinata la confisca dell' aeromobile.
Art. 1233 -
Omessa assicurazione di dipendenti
L' esercente dell' aeromobile, che
omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l' assicurazione
prevista nell' articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo
contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
reato, con [l' ammenda] fino a lire due milioni.
Art. 1234 -
Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di
passeggeri
1. L' esercente, che fa circolare
l' aeromobile senza aver contratto l' assicurazione prescritta
nell'articolo 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo
contratto, è punito con [l' ammenda] fino a lire due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace l'
esercente dell' aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver
contratto l' assicurazione prescritta nell' articolo 941.

|