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Libro primo
Disposizioni penali
Titolo IV
Disposizioni
processuali
Art. 1235 -
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
1. Agli effetti dell' articolo 221
del codice civile di procedura penale sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
1) i comandanti, gli ufficiali del
corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi
militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i
sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti
alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di
aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati
previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni
commessi nel porto o nell' aerodromo, se in tali luoghi mancano
uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un
direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di
aeroporto nella cui circoscrizione l'aerodromo è compreso;
2) i comandanti delle navi o degli
aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di
navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria
ordinari e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati
previsti da questo codice commessi all' estero, oltre che negli
altri casi contemplari dalla legge consolare;
4) i comandanti delle navi da
guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'
autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I
comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque
territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai
comandanti delle navi nazionali.
2. Sono agenti di polizia
giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché
riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo
mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo
equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi
portuali.
3. Assumono le funzioni di agenti
di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del
corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie
di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti degli
aerodromi statali o privati, in seguito alla richiesta di
cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Sono, inoltre, agenti di
polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di
aerodromo statale o privato in servizio di ronda.
Art. 1236 -
Obbligo di denuncia e di relazione
1. I funzionari e gli agenti delle
capitanerie di porto, dell' amministrazione della navigazione
interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell'
equipaggio hanno l' obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia
giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba
procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell' aerodromo o a bordo,
anche durante la navigazione.
2. I comandanti delle navi e
quelli degli aeromobili hanno l' obbligo di fare relazione di ciò
che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante
del porto o al direttore dell' aeroporto di primo approdo.
Art. 1237 -
Reati in corso di navigazione
1. Quando è stato commesso un
reato in corso di navigazione, il comandante della nave o
dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo, e
comunque, entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le
persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le
querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi
di reato all' autorità marittima o a quella preposta alla
navigazione interna o all' autorità aeronautica locale della
Repubblica; ovvero, all'estero, all' autorità consolare o, in
mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel
luogo.
2. Dell' eseguita consegna le
dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono
immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al
competente procuratore della Repubblica. Le autorità medesime
inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo
siano custodite nelle carceri giudiziarie.
3. Il comandante di nave da guerra
nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati
ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un
porto della Repubblica è tenuto a consegnarli all' ufficiale di
polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d'
accordo con l' autorità consolare.
Art. 1238 -
Competenza per le contravvenzioni
1. Salvo i casi in cui appartiene
all' autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni
previste dal presente codice in materia di navigazione marittima
appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.
2. Per il relativo procedimento si
applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative ai
procedimenti di competenza del pretore, esclusa l' assistenza del
pubblico ministero nel giudizio.
3. L' appello contro le sentenze
di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di
procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va
proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice
predetto.
4. Contro le sentenze di tale
autorità, nei casi in cui non è ammesso l' appello, può proporsi
ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.
Art. 1239 -
Oblazione nelle contravvenzioni marittime
1. Nelle contravvenzioni, per le
quali il presente codice stabilisce la sola pena dell' ammenda, il
contravventore può, prima dell' apertura del dibattimento ovvero
prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al
comandante di porto competente.
2. Il comandante di porto
determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell' ammenda
stabilita dalla legge, la somma che l' istante deve pagare per l'
oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il
pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio
dell'oblazione.
3. Il provvedimento del comandante
di porto è notificato o comunicato verbalmente all' interessato.
Nel caso di comunicazione verbale l' ufficiale di porto che vi ha
proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.
4. Il pagamento della somma
stabilita per l' oblazione e per le relative spese, eseguito nel
termine prescritto, estingue il reato.
5. Nei casi di competenza dell'
autorità consolare, la domanda di oblazione è diretta a tale
autorità, la quale provvede a norma dei commi precedenti.
Art. 1240 -
Competenza per territorio
1. La competenza territoriale per
i reati, previsti dal presente codice, commessi all' estero ovvero
fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al
giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato,
avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell'
aeromobile, su cui era imbarcato l' imputato al momento del commesso
reato.
2. Se, prima dell' approdo nella
Repubblica, ha avuoto luogo la presentazione del rapporto, della
denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di
navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di
polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere
determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza
appartiene al giudice del luogo di iscrizione della nave o di
abituale ricovero dell' aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato
al momento del commesso reato.
3. Nei casi di competenza dell'
autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o
dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è
stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa
al giudice competente per territorio a norma dei commi precedenti.
Gli atti istruttori compiuti dall' autorità consolare conservano
pieno valore anche avanti il giudice competente.
Art. 1241 -
Conclusioni dell' inchiesta formale sui sinistri
1. Se la commissione per l'
inchiesta formale sui sinistri marittimi esprime il parere che il
fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d' inchiesta è
inviato al procuratore della Repubblica.
2. Il verbale d' inchiesta ha
valore di rapporto.
Art. 1242 -
Decreto di condanna
1. Nei casi previsti nell'
articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto
può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al
dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di
procedura penale.
2. Sull' opposizione decide il
comandante di corpo. La sentenza che decide sull' opposizione è
impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice
di procedura penale.
3. L' appello, nei casi in cui è
ammesso, viene portato a cognizione del tribunale.
Art. 1243 -
Dichiarazione di opposizione e d' impugnazione
1. Le dichiarazioni di opposizione
e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di
porto sono ricevute dal cancelliere dell' ufficio di porto che ha
emesso il provvedimento impugnato.
2. Le parti private, quando hanno
diritto alla notificazione, possono, dopo avvenuta la notificazione,
fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice
di procedura penale, anche davanti il cancelliere dell' ufficio di
porto o del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è
diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti
l' autorità consolare all' estero. L' ufficiale che riceve l' atto
lo trasmette immediatamente al cancelliere dell' ufficio di porto
che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art. 1244 -
Computo speciale di termini
Nel procedimento per reati
previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in
navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della
decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'
imbarco a quello del primo approdo della nave o dell' aeromobile in
un porto o in aerodromo della Repubblica ovvero di località estera
ove si trovi un' autorità consolare.
Art. 1245 -
Letture permesse di deposizioni testimoniali
Oltre i casi indicati nell'
articolo 462 del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai
reati previsti dal presente codice può essere data lettura anche
senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali
ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione,
purchè siano indicati nelle liste.
Art. 1246 -
Esercizio dell' azione civile
1. Nei procedimenti di competenza
dell' autorità marittima è ammessa la costituzione di parte civile
nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di
procedura penale.
2. Tale autorità decide sulla
liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila; in
caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli
atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma
dell' articolo 489 del codice di procedura penale.
3. In ogni caso, l' autorità
predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile,
procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull' ammontare del
danno prodotto dai reati di sua competenza.
Art. 1247 -
Conversione delle pene pecuniarie
Alla conversione delle pene
pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma
dell'articolo 586 c.p.p., il pretore della circoscrizione, nella
quale ha sede l' ufficio portuale che ha emesso la condanna.
Art. 1248 -
Notificazioni ai passeggeri e alle persone dell' equipaggio
1. Ai fini delle notificazioni,
per i passeggeri e per le persone dell' equipaggio la nave è
considerata come casa di abitazione dal momento dell' imbarco a
quello dello sbarco.
2. Le notificazioni all' imputato,
ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti
dell' equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna
personale non è possibile, mediante consegna della copia al
comandante.

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