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TITOLO
V
Del
regime amministrativo delle navi
Capo
I
Dell'
ammissione della nave alla navigazione
Sezione
I
Dell'
individuazione della nave
Art.
136 - Navi e galleggianti
1. Per nave s'
intende qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua,
anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.
2. Le navi si
distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere;
sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei
porti e le navi addette alla navigazione interna.
3. Le disposizioni
che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente
disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio
attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o
interne.
Art.
137 - Ammissione delle navi alla navigazione
1. Sono ammesse
alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri
tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste
dal presente codice.
2. Sono iscritte
nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai
prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità.
3. Agli effetti
dell' iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i
galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e
dal luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione.
Art.
138 - Stazzatura nella repubblica
1. Salve le
eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura
delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro
italiano navale, quale delegato del ministero dei trasporti e della
navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri periti
stazzatori abilitati a norma del regolamento.
2. Per la
navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla
stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la
classificazione. Negli altri casi provvedono l' ispettorato
compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da
regolamenti speciali.
3. La stazzatura è
eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
4. Eseguita la
stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l' ufficio
del porto d' iscrizione della nave.
Art.
139 - Stazzatura all' estero
1. Il ministro dei
trasporti e della navigazione può autorizzare la stazzatura all'
estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero
provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere
uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella
Repubblica.
2. La stazzatura
all' estero può, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e
della navigazione, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal
caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva
in un porto della Repubblica, entro il termine stabilito dal
regolamento.
Art.
140 - Nome delle navi maggiori
1. Le navi maggiori
sono contraddistinte da un nome.
2. Il nome deve
essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in
qualsiasi matricola della Repubblica.
3. L' imposizione e
il cambiamento del nome sono sottoposti all' approvazione del
ministro dei trasporti e della navigazione.
4. Le norme, alle
quali deve attenersi il proprietario nell' imposizione e nel
cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Art.
141 - Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti
1. Le navi minori e
i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
2. Le navi minori
marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a
propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le
navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono
essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.
3. Il nome delle
navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già
registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve
attenersi il proprietario nell' imposizione e nel cambiamento del
nome, sono stabilite dal regolamento.
Art.
142 - Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo
Il nome o il numero
della nave o del galleggiante e l' indicazione del luogo dell'
ufficio di iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi
stabiliti dal regolamento
Art.
143 - Nazionalità dei proprietari di navi italiane
1. Rispondono ai
requisiti di nazionalità richiesti per l' iscrizione nelle
matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi
che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:
a) a cittadini
italiani;
b) a persone
giuridiche italiane, pubbliche o private;
c) a società
relativamente alle quali sia riscontrata dall' amministrazione della
marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le
navi per le quali venga richiesta l' iscrizione nei registri
marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi
nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se
costituite all' estero, si trovino nelle condizioni di cui agli
articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il
rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di
procura institoria.
2. Agli effetti
della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi
nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si
considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società
in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in
accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle
società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la
maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'
amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i
direttori generali. Nel caso di società costituite all' estero, le
persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio
dello Stato devono essere cittadini italiani.
3. Restano salve le
disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo
della Comunità economica europea.
Art.
144 - Stranieri e società equiparati
Per motivi di
interesse nazionale il ministro dei trasporti e della navigazione
può, con decreto emanato di concerto col ministro per il tesoro e
con quello per l' industria, il commercio e l' artigianato,
equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente
articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da
oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non
abbiano i requisiti di cui all' articolo precedente, nonché
società costituite all' estero, le quali abbiano nella Repubblica
la sede dell' amministrazione ovvero l' oggetto principale dell'
impresa.
Art.
145 - Navi iscritte in registri stranieri
1. Non possono
ottenere l' iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le
navi che risultino già iscritte in un registro straniero.
2. Agli effetti
degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono
ottenere l' iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che
risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di
sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
3. Per l'
istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'
attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute,
nel rispetto della riserva di cui all' art. 224 del codice della
navigazione, si provvede con decreto del ministro dei trasporti e
della navigazione.
Art.
146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti
1. Le navi maggiori
sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento
marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro dei trasporti
e della navigazione.
2. Le navi minori e
i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di
compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal
regolamento.
3. Per le navi e i
galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti
dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e
regolamenti.
Art.
147 - Designazione di rappresentante
1. Il proprietario
di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l' ufficio di
iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi
residente presso il quale, nei confronti dell' autorità marittima,
si intende domiciliato.
2. Nello stesso
caso, l' autorità marittima e quella preposta all' esercizio della
navigazione interna possono disporre la designazione di un
rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di
galleggiante.
Art.
148 - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione
in acque straniere
Le navi e i
galleggianti armati all' estero e destinati permanentemente alla
navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei
registri tenuti dall' autorità consolare.
Art.
149 - Abilitazione delle navi alla navigazione
1. Le navi iscritte
nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri
sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall' atto di
nazionalità e dalla licenza.
2. A tale effetto
l' atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un
passavanti provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.
Art.
150 - Atto di nazionalità
1. L' atto di
nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica
dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è
immatricolata, e nel caso di cui all' articolo 148, dal console che
ne ha ricevuto l' iscrizione.
2. L' atto di
nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche
principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del
proprietario, l' ufficio di immatricolazione.
Art.
151 - Rinnovazione dell' atto di nazionalità
L' atto di
nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o
la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della
nave.
Art.
152 - Rilascio del passavanti provvisorio
1. Il passavanti
provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova
costruzione che siano immatricolate nella Repubblica o all' estero
e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da
bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità
richiesti per l' iscrizione nelle matricole. Il passavanti è
rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato
smarrito o distrutto.
2. Il passavanti è
rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali
sono tenute le matricole, e all' estero dagli uffici consolari.
3. Le autorità
predette fissano la durata della validità del passavanti, in
rapporto al tempo necessario per il rilascio dell' atto di
nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un
anno.
Art.
152 - Rilascio del passavanti provvisorio
1. Il passavanti
provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova
costruzione che siano immatricolate nella Repubblica o all' estero
e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da
bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità
richiesti per l' iscrizione nelle matricole. Il passavanti è
rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato
smarrito o distrutto.
2. Il passavanti è
rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali
sono tenute le matricole, e all' estero dagli uffici consolari.
3. Le autorità
predette fissano la durata della validità del passavanti, in
rapporto al tempo necessario per il rilascio dell' atto di
nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un
anno.
Art.
153 - Licenza delle navi minori e dei galleggianti
1. La licenza è
rilasciata dall' autorità che tiene il registro di iscrizione della
nave minore o del galleggiante.
2. La licenza deve
indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la
stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome
del proprietario e l' ufficio d' iscrizione, nonché, nel caso
previsto nell' articolo 141, il nome.
3. Nei casi
previsti nel primo comma dell' articolo precedente alle navi minori
è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Art.
154 - Rinnovazione della licenza
In caso di
mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della
stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del
galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza
deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'
art. 141.
Art.
155 - Uso della bandiera
Le navi abilitate
alla navigazione a norma dell' articolo 149 inalberano la bandiera
italiana.
Art.
156 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di
alienazione
1. Il proprietario
che intende alienare la nave a straniero deve farne dichiarazione
all' ufficio d' iscrizione della nave, se la nave si trova nella
Repubblica o all' autorità consolare, se la nave si trova all'
estero.
2. L' autorità che
riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della
dichiarazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed
inserzione nel foglio degli annunzi legali, invitando gli
interessati a far valere, entro sessanta giorni, i loro diritti, e
promuove l' autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del
ministro dei trasporti e della navigazione.
3. L'
autorizzazione è data a giudizio discrezionale del ministro dei
trasporti e della navigazione. Tuttavia, se entro il termine di cui
al comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l'
esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave l'
autorizzazione può essere data al proprietario solamente dopo che
l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato,
o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero,
in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze,
disposte dall' autorità marittima o da quella preposta alla
navigazione interna per i salari dell' equipaggio e per le somme
dovute all' amministrazione, e dall' autorità giudiziaria, su
domanda della parte più diligente, per salvaguardia degli interessi
dei creditori.
4. In caso di
urgenza, su richiesta del proprietario, il ministro può concedere
l' autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della
scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla
assenza o all' avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o
diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai
registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di
eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave
accertato dai competenti organi tecnici dell' amministrazione dei
trasporti e della navigazione. La fidejussione è vincolata al
pagamento dei crediti privilegiati nell' ordine indicato dagli
articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel
termine previsto dal secondo comma.
5. Con decreto del
ministro dei trasporti e della navigazione, sono stabilite in via
generale le modalità in base alle quali può essere presentata la
fidejussione di cui al precedente comma.
6. Le disposizioni
dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della
nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel
registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave
straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione
dell' abilitazione alla navigazione di cui all' articolo 149. L'
ufficio di iscrizione provvede all' annotazione dell' autorizzazione
nel registro di iscrizione della nave e sull' atto di nazionalità.
7.L' autorità che
consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.
Art.
157 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di
successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalità del
proprietario
1. Quando una nave
nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di
morte, l' erede o il legatario, entro sessanta gionri dall'
accettazione dell' eredità, o dall' acquisto del legato, deve farne
denuncia all' ufficio d' iscrizione della nave o, all' estero, all'
autorità consolare.
2. L' autorità che
riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a
conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all'
affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio
degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli
interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e
promuove l' autorizzazione a dismettere la bandiera.
3. Il ministro dei
trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma dell'
articolo precedente.
4. Se l'
autorizzazione è negata, l' ufficio di iscrizione promuove la
vendita giudiziale della nave. Se l' autorizzazione è data, l'
autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione
ritira i documenti di bordo.
5. Le stesse norme
si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e
nel caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza
italiana. Il termine per la denuncia decorre rispettivamente dal
giorno dell' aggiudicazione e dal giorno della perdita della
cittadinanza italiana.
Art.
158 - Proprietà di stranieri per quota dai dodici ai diciotto
carati
1. Quando la
partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone
fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle
condizioni prescritte nell' articolo 143, raggiunga i dodici carati,
ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o
giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni
prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento
di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari,
hanno determinato tale eccedenza.
2. La cessione deve
aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l' eccedenza si è
verificata.
3. Trascorso il
detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l' ufficio d'
iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che
hanno prodotto l' eccedenza, fino a concorrenza del numero
necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti
dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso
all' eccedenza.
Art.
159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati
1. Quando la
partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti
o società, che non si trovano nelle condizioni previste nell'
articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l' ufficio d'
iscrizione della nave procede all' affissione negli uffici del porto
e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso
con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta
giorni i loro diritti e promuove l' autorizzazione a dismettere la
bandiera.
2. Il ministro dei
trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma dell'
articolo 157.
3. Se l'
autorizzazione è data, l' autorità che procede alla consegna del
documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'
autorizzazione è negata, l' ufficio di iscrizione promuove la
vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri
ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita
giudiziale dei carati che hanno prodotto l' eccedenza, a norma dell'
articolo 158, terzo comma.
Art.
160 - Demolizione volontaria della nave
1. Il proprietario
che intende procedere alla demolizione della nave deve farne
dichiarazione all' ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella
Repubblica, o all' autorità consolare, se si trova all' estero,
consegnando i documenti di bordo. L' autorità provvede alla
pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'
articolo 156.
2. Se, entro
sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai
creditori, ovvero se risulta l' esistenza di diritti reali, o di
garanzia sulla nave, l' autorizzazione può essere data solamente
dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in
giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti
estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito
le provvidenze disposte dall' autorità marittima o da quella
preposta alla navigazione interna per i salari dell' equipaggio e
per le somme dovute all' amministrazione, e dall' autorità
giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la
salvaguardia degli interessi dei creditori.
3. Tuttavia la
demolizione può essere senz' altro autorizzata quando sia
necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro
italiano navale o dall' ispettorato compartimentale e all' estero
dall' autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata
fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e
modalità previste nel quarto e quinto comma dell' articolo 156.
4. Le disposizioni
dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se
a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Art.
160 - Demolizione volontaria della nave
1. Il proprietario
che intende procedere alla demolizione della nave deve farne
dichiarazione all' ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella
Repubblica, o all' autorità consolare, se si trova all' estero,
consegnando i documenti di bordo. L' autorità provvede alla
pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'
articolo 156.
2. Se, entro
sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai
creditori, ovvero se risulta l' esistenza di diritti reali, o di
garanzia sulla nave, l' autorizzazione può essere data solamente
dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in
giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti
estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito
le provvidenze disposte dall' autorità marittima o da quella
preposta alla navigazione interna per i salari dell' equipaggio e
per le somme dovute all' amministrazione, e dall' autorità
giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la
salvaguardia degli interessi dei creditori.
3. Tuttavia la
demolizione può essere senz' altro autorizzata quando sia
necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro
italiano navale o dall' ispettorato compartimentale e all' estero
dall' autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata
fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e
modalità previste nel quarto e quinto comma dell' articolo 156.
4. Le disposizioni
dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se
a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Art.
161 - Riparazione o demolizione per ordine dell' autorità o
d'ufficio
1. Quando, a
giudizio del Registro italiano navale o dell' ispettorato
compartimentale, ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio
dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non
sia più adatta all' uso cui è destinata, l' ufficio d' iscrizione
della nave fissa al proprietario un termine per l' esecuzione dei
lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave
stessa ad altro uso previsto dalla legge.
2. Quando non sia
possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso,
ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine
stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l' autorità ordina la
demolizione fissando un termine per eseguirla.
3. Qualora il
proprietario non provveda tempestivamente, l' autorità predetta fa
eseguire la demolizione d' ufficio a spese del proprietario stesso.
Art.
162 - Perdita presunta
Trascorsi quattro
mesi dal giorno dell' ultima notizia se si tratta di nave a
propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si
presume perita nel giorno successivo a quello in cui risale l'
ultima notizia.
Art.
163 - Cancellazione della nave dal registro d' iscrizione
1. La nave è
cancellata dal registro d' iscrizione quando:
a) è perita o si
presume perita;
b) è stata
demolita;
c) ha perduto i
prescritti requisiti di nazionalità;
d) è stata
iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in
regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
2. La nave maggiore
è cancellata dalla matricola, anche quando ne è stata effettuata
l' iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La
nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta
nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle
della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi
registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri
delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi
marittime.
3. All' atto della
cancellazione l' autorità ritira i documenti di bordo, quando non
vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.
Art.
164 - Condizioni di navigabilità
1. La nave che
imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità,
convenientemente armata ed equipaggiata, atta all' impiego al quale
è destinata.
2. Con leggi e
regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le
navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione
cui sono adibite, per quanto riguarda:
a) struttura degli
scafi e sistemazione interna;
b)
galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;
c) organi di
propulsione e di governo;
d) condizioni di
abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.
3. Le stesse
disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi,
attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché
quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e
di estinzione degli incendi.
4. Con leggi e
regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono
rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi
adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al
trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati
i servizi di bordo.
5. L' esistenza dei
requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti
previsti dalle norme predette.
Art.
165 - Visite ed ispezioni
1. Sull' osservanza
delle prescrizioni indicate nell' articolo precedente vigilano nella
Repubblica le autorità marittime e quelle preposte all' esercizio
della navigazione interna, e all' estero le autorità consolari.
Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'
armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché
ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o
quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la
navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi.
2. Le autorità
marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e
visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni
sindacali interessate. Possono altresì disporre ispezioni e visite
straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'
equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino
ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.
Art.
166 - Attribuzioni del Registro e dell' ispettorato compartimentale
per l' accertamento della navigabilità
1. Alle visite ed
ispezioni per l' accertamento e il controllo delle condizioni di
navigabilità, di cui alle lettere a), b), c) dell' articolo 164,
nonché all' assegnazione della linea di massimo carico, provvede il
Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da
leggi e da regolamenti.
2. L' ispettorato
compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della
navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la
classificazione.
Art.
167 - Classificazione delle navi
1. Alla
classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale,
secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
2. Tali leggi e
regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali
la classificazione è obbligatoria.
Art.
168 - Efficacia probatoria dei certificati
I certificati ed
ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'
ispettorato compartimentale fanno fede sino a prova contraria.
Art.
169 - Carte, libri e altri documenti
1. Le carte di
bordo sono, per le navi maggiori l' atto di nazionalità e il ruolo
di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.
2. Oltre i
documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
a) il certificato
di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i
certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di
visita;
b) i documenti
doganali e sanitari;
c) il giornale
nautico;
d) gli altri libri
e documenti prescritti da leggi e regolamenti.
3. Oltre la
licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli
altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da
regolamenti.
Art.
170 - Contenuto del ruolo di equipaggio
Il ruolo di
equipaggio deve contenere:
1) il nome della
nave;
2) il nome dell'
armatore;
3) l' indicazione
del rappresentante dell' armatore nominato ai sensi dell' articolo
267;
4) l' indicazione
della data di armamento e di quella di disarmamento;
5) l' elenco delle
persone dell' equipaggio con l' indicazione del contratto
individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della
qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione
fissata nel contratto stesso;
6) la descrizione
delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.
Art.
171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio
1. Sul ruolo di
equipaggio si annotano:
1) i contratti di
assicurazione della nave;
2) le visite del
Registro navale italiano per l' accertamento della navigabilità;
3) il pagamento
delle tasse e dei diritti marittimi;
4) i dati relativi
all' arrivo e alla partenza della nave;
5) i testamenti
ricevuti dal comandante durante il viaggio;
6) le altre
indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
2. Sul ruolo
inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell' esercizio
delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
Art.
172 - Annotazioni sulla licenza
1. Per le navi
marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai
numeri 2, 3, 4, 5 dell' articolo 170 sono, a tutti gli effetti
previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti
speciali, inserite nella licenza.
2. Nella licenza
delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni
altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'
articolo 171. Le annotazioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto
articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di
stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
3. Per le navi e i
galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le
annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal
regolamento.
Art.
172 bis - Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco
1. Per i marittimi,
arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo
articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti
al medesimo armatore e addetti al servizio nell' ambito dei porti e
delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere
locale, l' autorità marittima può autorizzare che, in caso di
trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco
sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare
organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare
il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L'
autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:
a) per i marittimi
arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto
alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell' articolo
327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed
addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti
di acquacoltura;
b) ai proprietari
armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca
costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.
3. L' armatore deve
comunque comunicare giornalmente all' autorità marittima, con
apposita nota, la composizione effettiva dell' equipaggio di
ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
4. Copia della
nota, vistata dall' autorità marittima, deve essere conservata tra
i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.
5. L' armatore può
essere autorizzato dall' istituto assicuratore a tenere un' unica
posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni
contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai
precedenti commi.
Art.
173 - Giornale nautico
Il giornale nautico
è diviso nei libri seguenti:
a) inventario di
bordo;
b) giornale
generale e di contabilità;
c) giornale di
navigazione;
d) giornale di
carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.
Art.
174 - Contenuto del giornale nautico
1. Nell' inventario
di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo
e di armamento della nave.
2. Sul giornale
generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese
riguardanti la nave e l' equipaggio, gli adempimenti prescritti
dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i
prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure
disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonché gli atti e
processi verbali compilati dal comandante nell' esercizio delle
funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la
salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari
verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal
regolamento.
3. Sul giornale di
navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le
osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative,
ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
4. Sul giornale di
carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'
indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse,
del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione
nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di
destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario,
della data e del luogo di riconsegna.
5. Sul giornale di
pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la
pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di
questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra
indicazione relativa alla pesca.
Art.
175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico
1. Le navi maggiori
a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di
macchina.
2. Le navi munite
di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale
radiotelegrafico.
Art.
176 - Libri di bordo delle navi minori
1. Le navi minori e
i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni
altro caso, devono essere provvisti dell' inventario di bordo.
2. Le navi e i
galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal
regolamento, devono essere provvisti dell' inventario; le navi,
quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere
provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite
dal regolamento.
Art.
177 - Norme per la tenuta dei libri di bordo
Le norme per la
vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative
annotazioni sono stabilite dal regolamento.
Art.
178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della
nave
Ferme per le
rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli
articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale
nautico relative all' esercizio della nave fanno prova anche a
favore dell' armatore], quando sono regolarmente effettuate; fanno
prova in ogni caso contro l' armatore, ma chi vuol trarne vantaggio
non può scinderne il contenuto. |