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Parte
prima
Della
navigazione marittima e interna
Libro
primo
Dell'
ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo
I
Degli
organi amministrativi della navigazione
Capo
I
Dell'
amministrazione della navigazione marittima
Art.
15 - Ministro competente
L' amministrazione
della marina mercantile è retta dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art.
16 - Circoscrizioni del litorale della Repubblica
1. Il litorale
della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise
in compartimenti e questi in circondari.
2. Alla zona è
preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del
compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell' ambito
del compartimento in cui ha sede l' ufficio della direzione
marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento.
Nell' ambito del circondario in cui ha sede l' ufficio del
compartimento, il capo del compartimento è anche capo del
circondario.
3. Negli approdi di
maggiore importanza in cui non hanno sede né l' ufficio del
compartimento né l' ufficio del circondario sono istituiti uffici
locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall' ufficio
circondariale.
4. Il capo del
compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici
marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell' approdo in
cui hanno sede.
Art.
17 - Attribuzioni degli uffici locali.
1. Il direttore
marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice,
dalle altre leggi e dai regolamenti.
2. Il capo del
compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici
marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di
essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti,
esercitano nell' ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico
marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate
autorità.
Art.
18 - Personale dell' amministrazione marittima
1. Le funzioni
amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo
sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.
2. Ove se ne
riconosca l' opportunità, l' esercizio di tali funzioni può essere
affidato, nei porti ed approdi di minore importanza, a persone
estranee a detto corpo.
Art.
19 - Enti portuali
Nei porti di
maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla
navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con
legge.
Art.
20 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero
La vigilanza sulla
navigazione e sul traffico marittimo nazionale all' estero è
esercitata dalle autorità consolari.
Art.
21 - Ministro competente
L' amministrazione
della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è
retta dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art.
22 - Ispettorati compartimentali
1. Agli effetti
dell' ordinamento amministrativo della navigazione interna il
territorio della Repubblica è diviso in zone.
2. A ciascuna zona
è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione<1>.
Art.
23 - Uffici di porto
1. Nei porti e
nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione
interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo
da questi dipendenti<1>.
2. L' ispettorato
di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua
circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice,
dalle altre leggi e dai regolamenti.
3. Il capo dell'
ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti
del porto ove hanno sede.
4. Nei casi
previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della
circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo
direttamente dipendenti dall' ispettorato compartimentale. In tal
caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del
capo dell' ispettorato di porto, conferitegli dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art.
24 - Navigazione promiscua
1. Le navi addette
alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono
osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla
vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.
2. Parimenti le
navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque
interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali
acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per
la navigazione interna.
Art.
25 - Attribuzioni dell' autorità comunale
Nelle località ove
non hanno sede uffici di porto l' esercizio di attribuzioni
amministrative relative alla navigazione interna può essere
conferito a norma del regolamento dal ministro dei trasporti e della
navigazione all' autorità comunale.
Art.
26 - Navi e galleggianti addetti al servizio urbano
1. Nei porti
comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del
porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al
servizio urbano che entrano nelle acque marittime.
2. I conflitti di
competenza fra l' autorità marittima e quella comunale relativi al
servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del
luogo ed in via definitiva dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art.
27 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero
La vigilanza sulla
navigazione e sul trafficio nazionale all' estero è esercitata
dalle autorità consolari. |