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Ttitolo
VI
Della
polizia della navigazione
Capo
I
Della
partenza e dell' arrivo delle navi
Art.
179 - Nota di informazioni all' autorità marittima
1. All' arrivo
della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al
comandante del porto o all' autorità consolare una comunicazione,
dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità,
il tonnellaggio della nave, il nome dell' armatore e il nome e il
domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del
carico, nonché l' indicazione della sistemazione a bordo di
eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei
componenti dell' equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi
indicazioni sul viaggio, la data e l' ora di arrivo e la data e l'
ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e
quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto,
nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni
legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto
del ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Detta
comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una
dichiarazione del comandante della nave relativa all' adempimento di
ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale
e contrattuale, da conseguirsi, o da trasmettersi con mezzi
elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare.
3. Il comandante di
una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta
della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare,
dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al
consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli
elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa
di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite
dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di
impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del
fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da
farsi al comandante del porto o all' autorità consolare nel
successivo porto di approdo.
4. Il ministro dei
trasporti e della navigazione può, con proprio decreto, stabilire
norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca,
alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre
categorie di navi adibite a servizi particolari.
Art.
180 - Verifiche ed ispezioni
1. Il comandante
del porto o l' autorità consolare può ad ogni tempo verificare il
contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via
radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle
carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.
2. Le predette
autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi
risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente
alle eventuali prescrizioni impartite.
Art.
181 - Rilascio delle spedizioni
1. La nave non può
partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del
porto o dell' autorità consolare.
2. Il rilascio
delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con
indicazione dell' ora e della data - sulla dichiarazione integrativa
di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi
elettronici al comandante della nave, il quale è tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
3. Le spedizioni
non possono essere rilasciate qualora risulti che l' armatore o il
comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle
norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione,
nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni
impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non
possono essere rilasciate qualora risulti che l' armatore o il
comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari,
fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti
portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente
richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o
regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da
disposizioni di legge.
Art.
182 - Denunzia di avvenimenti straordinari
1. Se nel corso del
viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave,
alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della
nave all' arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del
porto o all' autorità consolare, allegando un estratto del giornale
nautico con le relative annotazioni.
2. Se la nave non
è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata fatta
annotazione, l' autorità marittima o consolare riceve la
dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.
3. Le autorità
predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui
fatti denunciati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli
atti relativi alla autorità giudiziaria competente, a norma degli
articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi
straordinari.
Art.
183 - Informazioni eventuali circa il viaggio
1. Il comandante
della nave è tenuto a fornire all' autorità marittima o consolare
le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.
2. E' inoltre
tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per
gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'
equipaggio e passeggeri.
Art.
184 - Dell' arrivo e della partenza delle navi della navigazione
interna
1. Il comandante
della nave, all' arrivo in località ove sia una autorità portuale
o consolare, deve denunciare all' autorità stessa la provenienza e
la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico,
il numero delle persone dell' equipaggio e la durata della sosta.
2. L' autorità
portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto
della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di
prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di
bordo.
3. Le suddette
autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali
osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo
la partenza dall' ultima località in cui abbia sede un' autorità
portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari
relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il
comandante deve farne denuncia all' autorità portuale o consolare;
l' autorità predetta provvede a norma dell' articolo 182, secondo
comma.
4. Il comandante
della nave è tenuto a fornire all' autorità preposta alla
navigazione interna o all' autorità consolare le informazioni che
gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti
dell' equipaggio e passeggeri per gli accertamenti di cui all'
articolo 183.
5. Le disposizioni
dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione
interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai
servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi.
Art.
185 - Navi straniere
Se accordi
internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del
presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano
nei porti italiani.
Art.
186 - Autorità del comandante
Tutte le persone
che si trovano a bordo sono soggette all' autorità del comandante
della nave.
Art.
187 - Disciplina di bordo
1. I componenti
dell' equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e
uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di
bordo.
2. Contro i
provvedimenti del comandante della nave che concernono l' esercizio
della loro attività, i componenti dell' equipaggio possono
presentare reclamo al comandante del porto o all' autorità
consolare; il comandante della nave non può impedire che chi
intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo
che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del
componente dell' equipaggio bordo.
3. Per il reclamo
dei componenti dell' equipaggio di navi addette ai servizi pubblici
di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le
disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Art.
188 - Autorizzazione per scendere a terra
I componenti dell'
equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del
comandante o di chi ne fa le veci.
Art.
189 - Deficienza delle razioni di viveri
1. Il comandante
del porto e l' autorità consolare, quando ne vengano richiesti
dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'
equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la
quantità delle razioni di viveri corrisposte all' equipaggio.
2. Se sono
riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante
di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata
esecuzione provvedono d' ufficio, procurando la somma necessaria con
prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il
pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura
navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso
rispettivamente all' armatore e, quando sia possibile, agli aventi
diritto alle cose predette.
3. Analoghi
provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l' autorità
consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle
razioni di viveri ad essi corrisposte.
4. Quando sono
vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l' armatore è
tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell' articolo 308.
Art.
190 - Obblighi dell' equipaggio in caso di pericolo
I componenti dell'
equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone
imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'
ordine di abbandonare la nave.
Art.
191 - Obbligo dei componenti dell' equipaggio di cooperare al
ricupero
In caso di
naufragio della nave, coloro che ne componevano l' equipaggio, ove
ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante
ovvero dall' autorità preposta alla navigazione marittima o
interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei
relitti.
Art.
192 - Imbarco di passeggeri infermi
1. L' imbarco di
passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque
pericolose per la sicurezza della navigazione o per l' incolumità
delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi
stabiliti.
2. A norma dei
regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla
competente autorità, l' imbarco di altre persone oltre quelle
indicate nel comma precedente.
Art.
193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici
1. Il carico di
armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci
pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti
speciali, e non può essere effettuato senza l' autorizzazione data
dal comandante del porto o dell' autorità consolare secondo le
norme del regolamento.
2. L' imbarco di
armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'
autorizzazione del comandante del porto o dell' autorità consolare.
Art.
194 - Imbarco di merci vietate e pericolose
1. Quando sono
imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia,
il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse
siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia
possibile custodirle convenientemente fino all' arrivo nel primo
porto di approdo.
2. Gli stessi
provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate
cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di
polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo
per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile
custodire le cose stesse fino all' arrivo nel porto di destinazione.
3. Tali merci,
quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere
dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'
autorità consolare.
Art.
195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse
in viaggio
1. In caso di morte
o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti
appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal
comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi
consegnati al comandante del porto o all' autorità consolare.
2. Le predette
autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi
stabiliti dal regolamento. Decorso l' anno da tale avviso, o anche
prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime
autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del
ricavato per conto di chi spetta.
3. Decorsi cinque
anni dall' avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i
propri diritti, la somma è devoluta alla cassa nazionale per la
previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della
navigazione interna.
4. Le modalità per
la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.
Art.
196 - Componenti dell' equipaggio soggetti a obbligo di leva
I componenti dell'
equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non
possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della
competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave
nazionale diretta nella Repubblica.
Art.
197 - Rimpatrio di cittadini italiani
1. Nelle località
estere ove non risieda un' autorità consolare il comandante della
nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani
che si trovassero abbandonati.
2. Deve inoltre
accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per
qualsiasi motivo l' autorità consolare ritenga opportuno di fare
rimpatriare.
3. Il regolamento
stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al
rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di
manutenzione e di trasporto.
Art.
198 - Divieto di asilo
Il comandante della
nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone,
anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente
autorità per aver commesso un reato comune.
Art.
199 - Perdita di carte e documenti di bordo
1. In caso di
perdita di carte o di altri documenti di bordo, il comandante della
nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante
del porto o all' autorità consolare.
2. Le autorità
predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal
regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.
Art.
200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra
1. In alto mare,
nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un' autorità
consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata
dalle navi da guerra italiane.
2. A tal fine i
comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi
mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a
visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di
bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi
predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o
nel porto estero più vicino in cui risieda un' autorità consolare.
3. Nei porti ove
risiede un' autorità consolare le navi da guerra italiane
esercitano la polizia, a norma dei commi precedenti, su richiesta
dell' autorità medesima.
Art.
201 - Inchiesta di bandiera
Le navi mercantili
nazionali devono obbedire all' intimazione di fermata delle navi da
guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria
nazionalità.
Art.
202 - Nave sospetta di tratta di schiavi
La nave da guerra
italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale
estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di
schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel
porto estero più vicino, in cui risieda un' autorità consolare. |