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Titolo
VII
Degli
atti di stato civile in corso di navigazione marittima
Art.
203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile
1. Durante la
navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni
di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'
ordinamento dello stato civile.
2. Le stesse
funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi
ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l' intervento
della competente autorità nella Repubblica, o di quella consolare
all' estero.
Art.
204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita
Il comandante della
nave marittima pụ procedere alla celebrazione del matrimonio nel
caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile.
Art.
205 - Atti di stato civile compilati a bordo
1. Gli atti di
stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul
ruolo di equipaggio.
2. Delle
circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti,
nonché dell' avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di
contabilità.
Art.
206 - Scomparizione in mare
1. Quando di una
persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere,
il comandante della nave fa constare con processo verbale le
circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.
2. Il processo
verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.
3. Dei fatti che
hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché
dell' eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve
essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.
Art.
207 - Consegna degli atti alla autorità marittima o consolare
Copia degli atti di
stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a
bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice
esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'
autorità consolare, unitamente ad un estratto, del pari in duplice
esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.
Art.
208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari
1. Quando si tratti
di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale
generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di
stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante
deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del
porto o all' autorità consolare.
2. Le autorità
predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del
comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le
enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato
civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma
dell' articolo 206.
3. Analogamente
procedono le autorità marittime e consolari quando all' approdo di
una nave rilevino l' omessa compilazione degli atti predetti,
facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della
omissione.
Art.
209 - Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio
1. In caso di
naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione
provvedono le autorità marittime o consolari.
2. I processi
verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in
acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione
del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal
comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei
naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita
presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di
iscrizione della nave.
3. Nei processi
verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei
naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l' accertamento degli
estremi previsti nell' articolo 162; dichiarano inoltre se a loro
giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze,
ritenersi perite.
Art.
210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti
1. Le autorità
marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma
delle disposizioni sull' ordinamento dello stato civile, un
esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi
estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle
navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei
processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del
giornale generale.
2. Analogamente
trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali
compilati a norma degli articoli precedenti.
Art.
211 - Conseguenze della scomparizione in mare
1. Nei casi di
scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano gli
estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'
articolo 145 dell' ordinamento dello stato civile e nei casi di
scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell' autorità
marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite,
il procuratore della Repubblica, ottenuta l' autorizzazione del
tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel
registro delle morti.
2. Negli altri casi
di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della
Repubblica, ottenuta l' autorizzazione del tribunale, trasmette il
processo verbale alla competente autorità per l' annotazione nel
registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della
scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo
IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall' avvenimento,
viene dichiarata la morte presunta a norma dell' articolo 60, n. 3,
dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna
delle persone a cị legittimate.
Art.
212 - Autorizzazione del tribunale
Le autorizzazioni
di cui all' articolo precedente sono date dal tribunale con decreto,
assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso. |