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Titolo
VIII
Disposizioni
speciali
Capo
I
Della
navigazione da diporto
Art.
213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non
superiore alle cinquanta tonnellate
1. Le navi da
diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta
tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario,
abbia compiuto i diciotti anni di età ed ottenuta l' abilitazione
al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. L' abilitazione
al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle
associazioni nautiche, autorizzate dal ministro dei trasporti e
della navigazione, ai propri soci, tanto per le navi di proprietà
di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni.
3. Le persone
abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro
opera per la manovra delle nave stessa.
4. L' abilitazione
di cui ai commi precedenti non è richiesta per comandare navi da
diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o
per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma
non superiore alle venticinque, partecipanti a regate.
5. A comandare o a
prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda
non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate
possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo
comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il
consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art.
214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda
non superiore alle venticinque tonnellate
Le navi da diporto
a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate
possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i
diciotto anni di età ed ottenute le rispettive abilitazioni
stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non
sono necessarie per comandare e condurre navi munite di cilindrata
non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di
potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di
motore di altro tipo.
Art.
215 - Condotta di battelli a remi
Per la condotta di
battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione.
Art.
216 - Personale di camera e di famiglia
Sulle navi da
diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a
vela, alle venticinque se a motore, possono essere imbarcate, in
qualità di personale di camera e di famiglia, persone non
appartenenti alle gente di mare o al personale navigante della
navigazione interna, purchè già al servizio del proprietario della
nave.
Art.
217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di
associazioni nautiche riconosciute
I soci delle
associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire
navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque
tonnellate.
Art.
218 - Pesca con navi da diporto
Alle navi da
diporto è consentito esercizio della pesca, purchè non a scopo di
lucro, con le modalità stabilite dal regolamento.
Art.
219 - Pesca marittima
E' considerata
pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca
nell' ambito del demanio marittimo.
Art.
220 - Categorie della pesca
La pesca si
distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca
costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.
Art.
221 - Riserva della pesca ai cittadini
1. La pesca nel
mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da
pesca nazionale, salvo speciali convenzioni internazionali.
2. Tuttavia con
decreto del Presidente della Repubblica possono essere autorizzati
cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali
convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
Art.
222 - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca
Le disposizioni
riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si
applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da
pesca fissi, o di opere per l' allevamento dei pesci, dei crostacei
e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di
spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del
mare territoriale occorrente per fini di pesca.
Art.
223 - Autorità competente per la vigilanza sulla pesca
1. All'
applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi
e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l' amministrazione
dei trasporti e della navigazione, salve le particolari attribuzioni
conferite ad altre amministrazioni.
2. Le autorità
marittime locali vigilano sull' esercizio della pesca, anche in
rapporto alle esigenze della navigazione.
Art.
224 - Riserva del cabotaggio e del servizio marittimo
Il cabotaggio tra i
porti della Repubblica, nonché il servizio marittimo dei porti,
delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo
che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
Art.
225 - Concessione di servizi
1. I servizi
pubblici di linea di trasporto di persone o di cose sono esercitati
per concessione.
2. E' parimenti
necessaria la concessione per l' esercizio dei servizi pubblici di
rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
3. I diritti e gli
obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve
essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'
eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa
convenzione.
4. Le norme
relative alle concessioni previste nel presente articolo sono
stabilite dal regolamento.
Art.
226 - Autorizzazione di servizi
1. I servizi di
trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di
cui all' articolo precedente, sono sottoposti all' autorizzazione
dell' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna.
2. Le forme e i
limiti dell' autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Art.
227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
Nei casi ed entro i
limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggiamenti sono
autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta
dall' ufficio di iscrizione sulla licenza.
Art.
228 - Annotazione nei registri di iscrizione
L' atto di
concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli
precedenti devono essere annotati nei registri d' iscrizione della
nave o del galleggiante.
Art.
229 - Tariffe
1. Il ministro per
i trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all' art.
226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
2. In caso di
contravvenzione l' autorizzazione può essere revocata.
Art.
230 - Caratteristiche delle navi
Le caratteristiche
tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite
dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art.
231 - Regolamenti comunali
La navigazione nei
corsi e negli specchi d' acqua, che attraversano centri abitati o
sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla
osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati
dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con
quello per gli interni. |