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Libro
secondo
Della
proprietà e dell' armamento della nave
Titolo
I
Della
costruzione della nave
Art.
232 - Cantieri e stabilimenti di costruzione
1. La costruzione
delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in
stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta
abilitazione.
2. La costruzione
delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere
inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese
autorizzate dall' ispettorato compartimentale, mediante inclusione
in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Art.
233 - Dichiarazione di costruzione
1. Chi imprende la
costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva
dichiarazione all' ufficio competente del luogo dove è intrapresa
la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento,
nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il
nome dei direttori delle costruzioni.
2. L' ufficio
prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in
costruzione.
3. Parimenti devono
essere notificati all' ufficio ed annotati nel registro i
sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle
costruzioni.
Art.
234 - Uffici competenti a tenere il registro delle navi in
costruzione
1. Il registro
delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto
dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli
altri uffici delegati dal capo del compartimento.
2. Il registro
delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla
navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli
altri uffici delegati dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art.
235 - Controllo tecnico sulle costruzioni
1. Il controllo
tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro
italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e
regolamenti.
2. Il controllo
tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è
esercitato dall' ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni
conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano
navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell' articolo
seguente.
Art.
236 - Sospensione della costruzione per ordine dell' autorità
1. L' ufficio
competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni
tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non
sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non
munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'
articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non
autorizzata.
2. Con
provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione può
altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a
giudizio del Registro italiano navale o dell' ispettorato
compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona
tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei
regolamenti.
Art.
237 - Forma del contratto di costruzione
1. Il contratto di
costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono
essere fatti per iscritto a pena di nullità.
2. La disposizione
del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di
stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art.
238 - Pubblicità del contratto di costruzione
1. Il contratto di
costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la
nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello
stesso costruttore.
2. Eseguita la
trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo
non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano
acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non
sono trascritte nel registro predetto.
Art.
239 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della
trascrizione
1. Per quanto
riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto
dell' articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o
dei galleggianti indicati nel secondo comma dell' articolo 237, la
trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del
costruttore con sottoscrizione autenticata.
2. Per quanto
riguarda i documenti da consegnare all' ufficio e l' esecuzione
della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si
applicano gli articoli 253, 256.
Art.
240 - Responsabilità del costruttore
1. L' azione di
responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi
occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'
opera.
2. Il committente
che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la
garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la
difformità o il vizio.
Art.
241 - Norme applicabili al contratto di costruzione
Per quanto non è
disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano
le norme che regolano il contratto di appalto.
Art.
242 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di
navi in costruzione
1. Gli atti
costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti
reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle
forme richieste dall' articolo 249.
2. Per gli effetti
previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi
pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in
costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi
pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede
la trascrizione.
3. La trascrizione
si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli
252 a 254, 256.
Art.
243 - Varo della nave
1. Il costruttore
non può varare la nave senza il consenso del committente o della
maggioranza dei committenti.
2. Il giorno e l'
ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere
preventivamente comunicati all' ufficio ove la nave in costruzione
è iscritta.
3. In caso di
ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l' ufficio
predetto può, su richiesta dell' interessato, autorizzare il varo.
Art.
244 - Iscrizione della nave dopo il varo
L' autorità alla
quale, compiuto il varo, è richiesta l' iscrizione della nave o del
galleggiante nei registri previsti negli articoli 146, 148, provvede
a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull' atto di
nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte
nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242,
567, secondo comma. |