|
Titolo
II
Della
proprietà della nave
Capo
I
Della
proprietà
Art.
245 - Norme applicabili alle navi
In quanto non sia
diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni
mobili.
Art.
246 - Pertinenze della nave
1. Sono pertinenze
della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi
ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o
ad ornamento della nave.
2. La destinazione
può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave
o non abbia su questa un diritto reale.
Art.
247 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena
1. Ai terzi di
buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprietà
aliena della pertinenza può essere opposta solo quando risulta da
scrittura avente data certa anteriore ovvero dall' nventario di
bordo.
2. La cessazione
della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena
non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'
inventario di bordo, non è opponibile ai terzi i quali abbiano
anteriormente acquistato diritti sulla nave.
Art.
248 - Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di
una cosa al servizio o all' ornamento della nave non pregiudica i
diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia
tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se
non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'
inventario di bordo.
Art.
249 - Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi
1. Gli atti
costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti
reali su navi e loro carati devono essere fatti per iscritto a pena
di nullità. Tali atti, all' estero, devono essere ricevuti dall'
autorità consolare.
2. Le disposizioni
del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti
di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a
propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art.
250 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi
1. Per gli effetti
previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o
estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi
pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante
trascrizione nella matricola ed annotazione sull' atto di
nazionalità; quando concernono navi minori o galleggianti o loro
carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
2. Nelle stesse
forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i
quali il codice civile richiede la trascrizione.
Art.
251 - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità
1. La pubblicità
deve essere richiesta all' ufficio d' iscrizione della nave o del
galleggiante.
2. Tuttavia, se
trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all'
ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova.
A spese del richiedente, l' ufficio trasmette immediatamente all'
ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella
matricola, i documenti presentati.
Art.
252 - Forma del titolo per la pubblicità
1. La trascrizione
e la annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei
titoli richiesti dall' articolo 2657 del codice civile.
2. Tuttavia, quando
si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma
dell' articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell'
alienante, con sottoscrizione autenticata.
Art.
253 - Documenti per la pubblicità di atti tra vivi
1. Chi domanda la
pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all' ufficio competente
i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile;
ma nel caso previsto nel secondo comma dell' art. 249 del presente
codice, in luogo dei documenti richiesti nell' articolo 2658 del
codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui
all' articolo precedente.
2. La nota di
trascrizione deve contenere:
1) il nome, il
luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la
residenza delle parti;
2) l' indicazione
del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del
medesimo;
3) il nome del
pubblico ufficiale che ha ricevuto l' atto o che ha autenticato le
firme, ovvero la indicazione dell' autorità giudiziaria che ha
pronunciato la sentenza;
4) gli elementi di
individuazione della nave o del galleggiante;
5) l' indicazione
di cui all' ultimo comma dell' articolo 2659 del codice civile.
Art.
254 - Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte
1. Chi domanda la
pubblicità di un acquisto a causa di morte deve consegnare all'
ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli
articoli 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i casi in ciascuno
di detti articoli indicati.
La nota di
trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all' articolo
precedente, completate con quelle richieste dall' articolo 2660 del
codice civile.
Art.
255 - Esibizione dell' atto di nazionalità
1. Se la richiesta
di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente,
oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve
esibire all' ufficio al quale richiede la pubblicità, l' atto di
nazionalità, per la prescritta annotazione.
2. Tuttavia, quando
la pubblicità è richiesta all' ufficio d' iscrizione, se,
trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile
esibire all' ufficio stesso l' atto di nazionalità, l' ufficio
esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione
telegrafica, a spese del richiedente, all' ufficio marittimo o
consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è
diretta, perché sia ivi eseguita l' annotazione sull' atto di
nazionalità.
Art.
256 - Esecuzione della pubblicità
1. L' ufficio di
iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio
e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della
nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell' ora
in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso
previsto dal secondo comma dell' articolo 251, gli è pervenuta.
2. Se si tratta di
nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati
sull' atto di nazionalità a cura dell' autorità predetta ovvero,
nei casi ivi previsti, a cura dell' autorità indicata nel secondo
comma dell' articolo 251 o del secondo comma dell' articolo 255.
3. Uno degli
esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve
essere conservato negli archivi dell' ufficio nei modi stabiliti dal
regolamento.
4. Dell'
adempimento delle formalità suddette l' ufficio fa menzione sull'
altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
Art.
257 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
1. Nel concorso di
più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la
precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata
dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di
iscrizione.
2. In caso di
discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni
sull' atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della
matricola.
Art.
258 - Quote di comproprietà
1. Le quote di
partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati.
2. I carati sono
ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
Art.
259 - Deliberazioni della maggioranza
1. Le deliberazioni
prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti,
vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l' interesse comune
dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli
seguenti.
2. La maggioranza
è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente
più di dodici carati della nave.
3. Quando la
maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di
questo vincolano la minoranza per quanto concerne l' ordinaria
amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri
caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto
giorni con lettera raccomandata.
Art.
260 - Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie
1. Per le
innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del
valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'
ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti
i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la
maggioranza di almeno sedici carati.
2. I comproprietari
dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma
questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di
acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Art.
261 - Difetto di maggioranza
Quando una
deliberazione non può essere presa per mancata formazione della
maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella
circoscrizione del quale è l' ufficio di iscrizione, su domanda di
uno o più caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti
gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l' interesse
comune.
Art.
262 - Ipoteca della nave
La deliberazione di
ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici
carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l' ipoteca
non può essere costituita senza l' autorizzazione data dal
tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.
Art.
263 - Ipoteca dei carati
Il comproprietario
della nave non può ipotecare i suoi carati senza il consenso della
maggioranza.
Art.
264 - Vendita della nave
1. La deliberazione
di vendita della nave deve essere presa all' unanimità.
2. Tuttavia, su
domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà
dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare
con decreto la vendita della nave all' incanto.
3. Ove ricorrano
gravi e urgenti motivi, l' autorizzazione del tribunale può essere
data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino
almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i
comproprietari dissenzienti. |