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Titolo
III
Dell'
impresa di navigazione
Capo
I
Dell'
armatore
Art.
265 - Dichiarazione di armatore
1. Chi assume l'
esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di
armatore all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.
2. Quando l'
esercizio non è assunto dal proprietario, se l' armatore non vi
provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.
3. Quando l'
esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di
società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282
secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
Art.
266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione
interna
Per l' esercizio
delle navi addette alla navigazione interna, l' annotazione dell'
atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto
o di rimorchio, nei registri d' iscrizione della nave, tiene luogo
della dichiarazione di armatore.
Art.
267 - Designazione di rappresentante
Nel fare la
dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli
265, terzo comma, 266, l' armatore, se non è domiciliato nel luogo
dove è l' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve
designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei
confronti dell' autorità preposta alla navigazione marittima o
interna, si intende domiciliato.
Art.
268 - Forma della dichiarazione
La dichiarazione di
armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata,
ovvero verbalmente; in quest' ultimo caso la dichiarazione è
raccolta dall' autorità competente con processo verbale, nelle
forme stabilite dal regolamento.
Art.
269 - Documenti da consegnare
1. Quando l'
esercizio non è assunto dal proprietario, all' atto della
dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che
attribuisce l' uso della nave.
2. Nel caso
previsto dal secondo comma dell' articolo 377, se il contratto non
è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per
atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'
armatore, ovvero resa verbalmente con l' intervento di entrambi.
Art.
270 - Contenuto della dichiarazione di armatore
1. La dichiarazione
di armatore deve contenere:
a) il nome, il
luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la
residenza dell' armatore;
b) gli elementi di
individuazione della nave.
Quando l' esercizio
è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione
deve altresì contenere:
c) il nome, il
luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la
residenza del proprietario;
d) l' indicazione
del titolo che attribuisce l' uso della nave.
Art.
271 - Pubblicità della dichiarazione
1. La dichiarazione
di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della
nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'
atto di nazionalità.
2. Per l'
annotazione sull' atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del
porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'
articolo 255.
3. Nel caso di
discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni
sull' atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della
matricola.
Art.
272 - Presunzione di armatore
In mancanza della
dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si
presume il proprietario fino a prova contraria.
Art.
273 - Nomina di comandante della nave
L' armatore nomina
il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal
comando.
Art.
274 - Responsabilità dell' armatore
1. L' armatore è
responsabile dei fatti dell' equipaggio e delle obbligazioni
contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la
spedizione.
2. Tuttavia l'
armatore non risponde dell' adempimento da parte del comandante
degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli
489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impoen al comandante
quale capo della spedizione.
Art.
275 - Limitazione del debito dell' armatore
1. Per le
obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e
per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso
viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa
grave, l' armatore può limitare il debito complessivo ad una somma
pari al valore della nave e all' ammontare del nolo e di ogni altro
provento del viaggio.
2. Sulla somma alla
quale è limitato il debito dell' armatore concorrono i creditori
soggetti alla limitazione secondo l' ordine delle rispettive cause
di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.
Art.
276 - Valutazione della nave
1. Agli effetti
della determinazione della somma limite si assume il valore della
nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la
fine del viaggio, sempre che tale valore non sia nè inferiore al
quinto nè superiore ai due quinti del valore della nave all' inizio
del viaggio.
2. Se il valore
della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è
inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la
quinta parte del valore della nave all' inizio del viaggio. Se il
valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti
del valore all' inizio del viaggio.
Art.
277 - Valutazione del nolo e degli altri proventi
Agli effetti della
determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri
proventi del viaggio viene computato l' ammontare lordo.
Art.
278 - Costituzione della società
1. I comproprietari
possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura
privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero
mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione
autenticata dei consenzienti.
2. Ove non sia
diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con
deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla
società in ragione della sua quota di interesse nella nave.
Art.
279 - Pubblicità dell' atto di costituzione
1. L' atto di
costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel
registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per
le navi maggiori, mediante annotazione sull' atto di nazionalità.
Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo
scioglimento della società.
2. La pubblicità
deve essere richiesta all' ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante. Per l' annotazione sull' atto di nazionalità, se la
nave trovasi fuori del porto d' iscrizione, si applica il disposto
del secondo comma dell' articolo 255.
3. Nel caso di
discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni
sull' atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.
Art.
280 - Documenti per la pubblicità dell' atto di costituzione
1. Chi domanda la
pubblicità deve consegnare all' ufficio competente copia in forma
autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione,
insieme con una nota in duplice esemplare.
2. La nota deve
contenere:
a) il nome, il
luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la
residenza dei comproprietari;
b) gli elementi di
individuazione della nave;
c) la data e le
clausole principali dell' atto costitutivo;
d) il nome, il
luogo e la data di nascita del gerente e l' indicazione dei suoi
poteri.
3. Nel caso di
deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i
nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
Art.
281 - Esecuzione della pubblicità dell' atto di costituzione
L' ufficio, al
quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società
di armamento, provvede all' esecuzione delle formalità indicate
nell' articolo 256.
Art.
282 - Pubblicità a cura del gerente
1. Quando la nomina
del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli
precedenti il gerente medesimo deve consegnare all' ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica
dell' atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l'
indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro
di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull' atto
di nazionalità.
2. In pari tempo il
gerente deve richiedere la pubblicità dell' atto di costituzione,
se questa non è stata richiesta a norma dell' articolo 279.
Art.
283 - Responsabilità dei comproprietari
1. Delle
obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono
responsabili verso i terzi in proporzione alle rispettive quote
sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno
consentito alla costituzione della società non può superare l'
ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.
2. Il debito
complessivo della società di armamento può essere limitato a norma
degli articoli 275 e seguenti.
Art.
284 - Effetti della mancanza di pubblicità
1. In mancanza
della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari
consenzienti rispondono solidalmente.
2. Le successive
variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano
pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi
che questi ne erano a conoscenza.
3. In mancanza
della pubblicità prescritta nell' articolo 282, il gerente è
personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte
per la gestione sociale.
Art.
285 - Ripartizione degli utili e delle perdite
1. Quando non sia
diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella
deliberazione prevista nel secondo comma dell' articolo 278, gli
utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra
tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote
sociali.
2. Tuttavia i
comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della
società possono liberarsi della partecipazione alle perdite,
abbandonando la loro quota di proprietà della nave.
Art.
286 - Recesso di comproprietari componenti dell' equipaggio
I comproprietari
che siano componenti dell' equipaggio della nave comune, possono, in
caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso
delle loro quote.
Art.
287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione
Salvo i casi
previsti nell' articolo 290, al contratto di raccomandazione si
applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.
Art.
288 - Rappresentanza processuale del raccomandatario
Entro i limiti nei
quali gli è conferita la rappresentanza dell' armatore o del
vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere
convenuto in giudizio in loro nome.
Art.
289 - Pubblicità della procura
1. La procura
conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del
preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere
depositate presso l' ufficio del porto, ove il raccomandatario
risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto
secondo le norme del regolamento.
2. Il comandante
del porto deve dare comunicazione dell' avvenuta pubblicazione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Qualora non sia
adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del
raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi
le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante
provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu
concluso l' affare.
Art.
290 - Altre specie di raccomandazioni
1. Quando il
raccomandatario è preposto all' esercizio di una sede dell' impresa
di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme
relative agli institori.
2. Quando il
raccomandatario assume stabilmente l' incarico di promuovere la
conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'
armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di
agenzia.
3. Quando il
raccomandatario assume l' obbligo di trattare e di concludere in
nome proprio affari per conto dell' armatore o del vettore, si
applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
Art.
291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria
Quando il
raccomandatario è preposto all' esercizio di una sede dell' impresa
di navigazione, la pubblicità richiesta nell' articolo 289 tiene
luogo di quella prevista dal codice civile per l' institore.
Art.
292 - Comando della nave
Il comando della
nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta
abilitazione<1>.
Art.
293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione
1. In caso di
morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave
spetta agli ufficiali di coperta, nell' ordine gerarchico, e
successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano
disposizioni dell' armatore o, in mancanza di queste, fino al porto
di primo approdo, ove l' autorità preposta alla navigazione
marittima o interna ovvero l' autorità consolare nomina il
comandante per il tempo necessario.
2. Per le navi
addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si
applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Art.
294 - Assunzione di comandante straniero all' estero
Nei porti esteri,
previa autorizzazione dell' autorità consolare, il comando della
nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la
sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso
di abilitazione corrispondente a quella del comandante da
sostituire.
Art.
295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali
1. Al comandante
della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e
della navigazione.
2. Il comandante
rappresenta l' armatore. Nei confronti di tutti gli interessati
nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono
attribuiti dalla legge.
Art.
296 - Atti di stato civile e testamenti
Il comandante della
nave marittima esercita le funzioni di ufficiali di stato civile
previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell'
articolo 611 del codice civile.
Art.
297 - Doveri del comandante prima della partenza
Prima della
partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi
previsti dal presente codice deve di persona accertarsi che la nave
sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata.
Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e
stivata.
Art.
298 - Comando della nave in navigazione
Il comandante,
anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere
personalmente la manovra della nave all' entrata e all' uscita dei
porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la
navigazione presenti particolari difficoltà.
Art.
299 - Documenti di borso e tenuta dei libri
Il comandante deve
curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti
relativi alla nave, all' equipaggio, ai passeggeri ed al carico.
Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.
Art.
300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione
1. Se in corso di
navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa
indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante
deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.
2. A tale fine, ove
sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o
altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all' uopo
occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il
comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci
esistenti a bordo.
Art.
301 - Riduzione delle razioni di viveri
Se alla deficienza
delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a
norma dell' articolo precedente, il comandante deve ridurre in
misura adeguata le razioni di viveri dovute all' equipaggio e ai
passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile
rifornimento.
Art.
302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione
1. Se nel corso del
viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione,
il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i
mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può
procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l' assistenza di
altre navi.
2. Se a tal fine è
necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi
dell' articolo 307.
3. Se è necessario
sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve,
per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor
valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e
meno indispensabile la conservazione.
Art.
303 - Abbandono della nave in pericolo
1. Il comandante
non può ordinare l' abbandono della nave in pericolo se non dopo
esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall' arte nautica
per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in
mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell'
equipaggio.
2. Il comandante
deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile
a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore
affidati alla sua custodia.
Art.
304 - Relazione di eventi straordinari
Se nel corso del
viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave,
al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve
farne, entro ventiquattro ore dall' arrivo, relazione scritta alla
competente autorità del luogo.
Art.
305 - Scaricazione prima della verifica della relazione
Anteriormente alla
verifica, a norma dell' articolo 584, della relazione di cui all'
articolo precedente, il comandante non può iniziare la scaricazione
della nave, tranne che in caso di urgenza.
Art.
306 - Limiti della rappresentanza del comandante
1. Il comandante
può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri,
alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni
necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.
2. Fuori dei luoghi
nei quali sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito
dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti
occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può
parimenti assumere o congedare componenti dell' equipaggio.
3. La presenza
dell' armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei
necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano
a conoscenza; tuttavia la presenza dell' armatore nel luogo del suo
domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente
al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si
presumono note all' interessato fino a prova contraria.
Art.
307 - Necessità di denaro in corso di viaggio
1. Se nel corso del
viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste,
per riparazione o per altra urgente esigenza della nave ovvero per
la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti
nel primo comma dell' articolo precedente, il comandante deve darne
immediato avviso all' armatore.
2. Quando ciò non
sia possibile, ovvero se l' armatore debitamente avvertito non abbia
fornito i mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante,
dopo avere accertato la necessità di provvedere, può farsi
autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a
prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro
che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d' opera,
ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi
della nave non indispensabili alla sicura navigazione.
3. Negli stessi
casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato
possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari
interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare
in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritto al
carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose
scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in
proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della
facoltà predetta, o diversamente per intero.
4. Quando la
necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia
determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell' articolo
precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere
l' autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla
vendita del carico.
Art.
308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari
delle pertinenze
1. Quando le merci
esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le
esigenze della nave, l' armatore è tenuto a rimborsare agli aventi
diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento
dell' arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente
all' arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate
o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all' armatore,
questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il
valore che le merci avevano al momento dell' impiego ovvero il
prezzo ricavato dalla vendita.
2. Quando per le
stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l'
armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato
dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa
non imputabile all' armatore, il maggior valore che le pertinenze
avevano al momento della vendita.
3. Quando le
pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l'
armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma
necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a
destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo
per causa non imputabile agli aventi diritto, l' armatore è tenuto
a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della
costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al
momento dell' arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita
della nave, prevista nei comma precedenti, l' armatore è tenuto a
corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della
quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.
Art.
309 - Poteri processuali del comandante
1. Fuori dei luoghi
nei quali sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito
dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza,
notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'
interesse dell' armatore, per quanto riguarda la nave e la
spedizione.
2. Possono
parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l' armatore o
un suo rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire
notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo
promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell'
equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le
obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La
presenza dell' armatore o di un suo rappresentante può essere
opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'
articolo 306.
3. L' armatore può
riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e
può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del
comandante.
Art.
310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei
comproprietari
Se alcuno dei
comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società
di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la
spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al
comproprietario, può, previa autorizzazione della competente
autorità del luogo, prendere a prestito per conto del
comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia
sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.
Art.
311 - Vendita della nave in caso di innavigabilità
Il comandante non
può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario.
Tuttavia ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema
urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l' assoluta
innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a
venderla, prescrivendo le modalità della vendita.
Art.
312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al carico
1. Il comandante
deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le
esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi
degli aventi diritto al carico.
2. Se per evitare o
diminuire un danno occorrono speciali misure], il comandante deve
possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali
rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle
loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo
migliore.
Art.
313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio
In caso di
pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla
nave da errata manovra, se non provi che l' errore è derivato da
inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.
Art.
314 - Processo verbale
1. Le cause e la
portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli
articoli 300 a 302, nonché la necessità di provvedere a norma del
secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 307, devono essere
fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto
dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri
dell' equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a
sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le ragioni del
rifiuto medesimo.
2. Copia del
processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata
alla relazione di eventi straordinari all' atto della presentazione
di questa alla competente autorità.
Art.
315 - Autorità competente
L' autorità
competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a
ricevere la relazione di cui all' articolo 304 è, nella Repubblica,
il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il
tribunale, il pretore; all' estero, il console o chi ne fa le veci.
Art.
316 - Formazione dell' equipaggio
1. L' equipaggio
della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e
da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'
equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal
comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei
registri del personale navigante imbarcati per il servizio della
nave.
2. Fa inoltre parte
dell' equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio
a bordo.
Art.
317 - Composizione e forza minima dell' equipaggio
1. Il comandante
del porto provvede all' applicazione delle disposizioni di legge e
delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero
minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi
gradi, nonché la composizione e la forza minima dell' intero
equipaggio.
2. Il ministro dei
trasporti e della navigazione, in caso di accertata indisponibilità
di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle
norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può
consentire, ai fini della composizione dell' equipaggio delle navi
da carico e da pesca, l' imbarco, per un periodo di tempo non
superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente
inferiore a quello prescritto.
3. Le norme
relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle
navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art.
318 - Nazionalità dei componenti dell' equipaggio
1. L' equipaggio
delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere
interamente composto da cittadini italiani.
2. Il ministro dei
trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità,
può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano
parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell' intero
equipaggio.
Art.
319 - Assunzione di personale straniero all' estero
1. Nei porti esteri
della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili
rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità
italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non
superiore ad un quarto dell' intero equipaggio e per il solo tempo
necessario al viaggio da compiere.
2. In caso di
speciali esigenze, l' autorità consolare può autorizzare l'
assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata dal
comma precedente.
Art.
320 - Servizio di macchina
I minori degli anni
diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.
Art.
321 - Gerarchia di borso delle navi marittime
1. La gerarchia dei
componenti dell' equipaggio marittimo è la seguente:
1) comandante;
2) direttore di
macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo
direttore del servizio sanitario;
3) primo ufficiale
di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico
aggiunto, primo commissario;
4) secondo
ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico
aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
5) gli altri
ufficiali;
6) nostromo,
maestro di macchina;
7) gli altri
sottufficiali;
8) i comuni.
2. Il pilota
durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al
primo ufficiale.
Art.
322 - Gerarchia di borso sulle navi della navigazione interna
1. La gerarchia dei
componenti dell' equipaggio delle navi addette alla navigazione
interna è la seguente:
1) comandante;
2) macchinista,
motorista;
3) capo timoniere;
4) i sottufficiali;
5) i comuni.
2. Il pilota
durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al
capo timoniere. |