|
Titolo
II
Dei
beni pubblici destinati alla navigazione
Capo
I
Del
demanio marittimo
Art.
28 - Beni del demanio marittimo
Fanno parte del
demanio marittimo:
a) il lido, la
spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le
foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o
salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano
liberamente col mare;
c) i canali
utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Art.
29 - Pertinenze del demanio marittimo
Le costruzioni e le
altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del
demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come
pertinenze del demanio stesso.
Art.
30 - Uso del demanio marittimo
L' amministrazione
dei trasporti e della navigazione regola l' uso del demanio
marittimo e vi esercita la polizia.
Art.
31 - Limiti del demanio marittimo
Nei luoghi, nei
quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i
limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti
e della navigazione di concerto con quelli per le finanze e per i
lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.
Art.
32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo
1. Il capo del
compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno
promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio
marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche
amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a
presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative
operazioni.
2. Le contestazioni
che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via
amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'
intendente di finanza, con provvedimento definitivo.
3. In caso di
accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore
marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell' accordo
intervenuto.
4. Negli altri casi
il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti,
al ministro dei trasporti e della navigazione, il quale entro
sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da
notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per
tramite del direttore marittimo.
5. In caso di
annullamento, la risoluzione in via amministrativa della
contestazione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con quello per le finanze.
6. Nelle
controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei
beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze.
Art.
33 - Ampliamento del demanio marittimo
1. Quando per
necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio
marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di
lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti
menzionati nell' articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse
per l' espropriazione è fatta con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le
finanze.
2. Il decreto
costituisce titolo per l' immediata occupazione del bene da
espropriare.
Art.
34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici
Con provvedimento
del ministro dei trasporti e della navigazione, su richiesta dell'
amminitrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo
possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali
riprendono la loro destinazione normale.
Art.
35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo
Le zone demaniali
che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per
pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto
del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con
quello per le finanze.
Art.
36 - Concessione di beni demaniali
1. L'
amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del
pubblico uso, può concedere l' occupazione e l' uso, anche
esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un
determinato periodo di tempo.
2. Le concessioni
di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro
dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di durata
superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non
superiore al quadriennio che importino impianti di difficile
sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non importino
impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di
compartimento marittimo.
Art.
37 - Concorso di più domande di concessione
1. Nel caso di più
domande di concessione, è preferito il richiedente che offra
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si
proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'
amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
2. Al fine della
tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni
demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data
preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e
completamente amovibili. A' altresì data preferenza alle precedenti
concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove
istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai
precedenti commi, si procede a licitazione privata.
Art.
38 - Anticipata occupazione di zone demaniali
1. Qualora ne
riconosca l' urgenza, l' autorità marittima può, su richiesta
dell' interessato, consentire, previa cauzione, l' immediata
occupazione e l' uso di beni del demanio marittimo, nonché l'
esecuzione dei lavori all' uopo necessari, a rischio del
richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni
che saranno stabilite nell' atto di concessione.
2. Se la
concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere
eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.
Art.
39 - Misura del canone
1. La misura del
canone è determinata dall' atto di concessione.
2. Nelle
concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per
altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero
riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
Art.
40 - Riduzione del canone
Qualora l'
utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del
concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti
diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo,
ma si fa luogo a un' adeguata riduzione del canone, salva la
facoltà prevista nel primo comma dell' articolo 44.
Art.
41 - Costituzione d' ipoteca
Il concessionario
può, previa autorizzazione dell' autorità concedente, costituire
ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.
Art.
43 - Comande incompatibili
Qualora una domanda
di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile
con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante
interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata
con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del
Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell'
articolo precedente.
Art.
44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto
dell'amministrazione
1. In caso di
revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla
concessione dandone comunicazione all' autorità concedente nel
termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
2. La stessa
facoltà spetta al concessionario anche quando l' utilizzazione
della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di
opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da
altri enti pubblici.
3. Se l'
utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si
estingue.
Art.
45 - Modifica o estinzione per cause naturali
1. Quando, per
cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono
modificazioni tali da restringere l' utilizzazione della
concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione
del canone.
2. Qualora le cause
predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da
rendere impossibile l' ulteriore utilizzazione della concessione,
questa si estingue.
Art.
45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della
concessione
Il concessionario,
in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione
dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la
gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione.
Art.
46 - Subingresso nella concessione
1. Quando il
concessionario intende sostituire altri nel godimento della
concessione deve chiedere l'autorizzazione dell' autorità
concedente.
2. In caso di
vendita o di esecuzione forzata, l' acquirente o l' aggiudicatario
di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali
non può subentrare nella concessione senza l' autorizzazione dell'
autorità concedente.
3. In caso di morte
del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della
concessione, ma devono chiederne la confema entro sei mesi, sotto
pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all' idoneità tecnica
od economica degli eredi, l' amministrazione non ritiene opportuno
confermare la concessione, si applicano le norme relative alla
revoca.
Art.
47 - Decadenza dalla concessione
1. L'
amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata
esecuzione delle opere prescritte nell' atto di concessione, o per
mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
b) per non uso
continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di
concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento
sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta
la concessione;
d) per omesso
pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto
dall' atto di concessione;
e) per abusiva
sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza
degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di
leggi o di regolamenti.
2. Nel caso di cui
alle lettere a) e b) l' amministrazione può accordare una proroga
al concessionario.
3. Prima di
dichiarare la decadenza, l' amministrazione fissa un termine entro
il quale l' interessato può presentare le sue deduzioni.
4. Al
concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite
né per spese sostenute.
Art.
48 - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza
La revoca e la
decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità
stabilite dal regolamento, dall' autorità che ha fatto la
concessione.
Art.
49 - Devoluzione delle opere non amovibili
1. Salvo che sia
diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando venga a
cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona
demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la facoltà dell' autorità concedente di ordinarne
la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino
stato.
2. In quest' ultimo
caso, l' amministrazione, ove il concessionario non esegua l' ordine
di demolizione, può provvedervi a termini dell' articolo 54.
Art.
50 - Disciplina dell' uso di beni demaniali
1. Salve le
disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di
carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle
località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento
regola la destinazione e l' uso di aree e di pertinenze demaniali
per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali
per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie
operazioni portuali e ne determina i canoni relativi.
2. Le
autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa
la durata.
Art.
51 - Estrazione e raccolta di arena e altri materiali
Nell' ambito del
demanio marittimo e del mare territoriale, l' estrazione e la
raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta
alla concessione del capo del compartimento.
Art.
52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti
1. Le concessioni
per l' impianto e l' esercizio di depositi e stabilimenti, i quali
siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio
marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati
al mare, a corsi d' acqua o canali marittimi, sono fatte a norma
delle disposizioni del presente titolo.
2. Per l' impianto
e l' esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze
infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l' autorizzazione del
ministro dei trasporti e della navigazione.
3. L' impianto e l'
esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottposti alle
disposizioni di polizia stabilite dall' autorità marittima. L'
impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al
secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
materia.
Art.
53 - Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo
Presso ogni ufficio
di compartimento è tenuto, nelle forme stabile dal regolamento, un
registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'
ambito della circoscrizione.
Art.
54 - Occupazioni e innovazioni abusive
Qualora siano
abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite
innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al
contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a
tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell' ordine,
provvede di ufficio a spese dell' interessato.
Art.
55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
1. L' esecuzione di
nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o
dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'
autorizzazione del capo del compartimento.
2. Per ragioni
speciali, in determinate località la estensione della zona entro la
quale l' esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta
autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta
metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere
del Consiglio di Stato.
3. L'
autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'
amministrazione non ha accolta la domanda dell' interessato.
4. L'
autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni
prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento
già approvati dall' autorità marittima.
5. Quando siano
abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi
due commi del presente articolo, l' autorità marittima provvede ai
sensi dell' articolo precedente.
Art.
56 - Competenza dell'amministrazione della navigazione interna
1. Nelle zone dei
porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico
servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l'
amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e
regola l' uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze
ivi esistenti.
2. I limiti delle
predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri per le
finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere
costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro
per l' interno.
Art.
57 - Norme applicabili
1. Alle zone
portuale della navigazione interna si applicano le disposizioni
stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51,
54.
2. Per la
dichiarazione di pubblico interesse prevista dall' articolo 33 e per
l' esclusione di zone demaniali a norma dell' articolo 35 si ha
riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'
approdo.
Art.
58 - Concessioni
1. Sono parimenti
applicabili alle zone portuali della navigazione interna le
disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio
marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni
attinenti al servizio della navigazione.
2. Per le
concessioni e per l' utilizzazione in genere di beni compresi nelle
zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini
non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il
consenso dell' amministrazione della navigazione interna.
Art.
59 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti
1. Le concessioni
per l' impianto e per l' esercizio di depositi e stabilimenti,
situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali
ovvero collegati alle vie navigabili di cui all' articolo 56, sono
fatte dall' amministrazione della navigazione interna con le norme
di cui all' articolo precedente.
2. L' impianto e l'
esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle
disposizioni di polizia stabilite dall' autorità preposta all'
esercizio della navigazione interna.
3. L' impianto e l'
esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o
esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi
relativi, oltre che a quelle dei due commi precedenti. Per tale
impianto ed esercizio è richiesta l' autorizzazione del ministro
dei trasporti e della navigazione.
Art.
60 - Autorità competenti
I poteri conferiti
dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al
capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la
navigazione interna, rispettivamente al direttore dell' ispettorato
compartimentale e al capo dell' ispettorato di porto.
Art.
61 - Esecuzione e manutenzione di opere portuali
L' esecuzione e la
manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche
sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti,
nonchà la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del
ministero dei lavori pubblici. |