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Titolo
IV
Del
contratto di arruolamento
Capo
1
Della
formazione del contratto
Art.
323 - Visita medica
L' arruolamento
degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far
parte dell' equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte
da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad
accertare l' idoneità della persona da arruolare in rapporto al
servizio cui deve essere adibita.
Art.
324 - Capacità dei minori di anni diciotto
1. Il minore di
anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare può,
con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela,
prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed
esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
2. La revoca del
consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte dell' esercente
la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore
alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva
della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da
contratti precedentemente stipulati, nè della capacità di
prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro
in esecuzione del contratto.
Art.
325 - Vari tipi di contratto di arruolamento
1. Il contratto di
arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato
viaggio o per più viaggi;
b) a tempo
determinato;
c) a tempo
indeterminato.
2. La retribuzione
spettante all' arruolamento può essere stabilita:
a) in una somma
fissa per l' intera durata del viaggio;
b) in una somma
fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
c) in forma di
partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio,
con la fissazione di un minimo garantito;
d) parte in forma
di somma fissa periodica [lett. b] e parte in forma di
partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti [lett. c].
3. Agli effetti del
contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle
traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione,
oltre all' eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto
di caricazione.
4. La misura e le
componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle
norme dei contratti collettivi di lavoro.
Art.
326 - Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più
viaggi
1. Il contratto a
tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere
stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per
una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.
2. Se, in forza di
più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato,
ovvero di più contratti dell' uno e dell' altro tipo, l' arruolato
presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso
armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di
arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a
tempo indeterminato.
3. Agli effetti del
comma precedente, la prestazione del servizio è considerata
ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la
stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non
superiore ai sessanta giorni.
Art.
327 - Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso
armatore
1. Il contratto di
arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave
determinata.
2. Tuttavia l'
arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di
arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non
determinata fra quelle appartenenti all' armatore o su più di esse
successivamente.
Art.
328 - Forma del contratto
1. Salvo quanto è
disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve,
a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella
Repubblica, dall' autorità marittima, e, all' estero, dall'
autorità consolare.
2. Il contratto
deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette
annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
3. Prima della
sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al
marittimo; l' adempimento di tale formalità si deve far constare
nel contratto stesso.
Art.
329 - Stipulazione del contratto in località estera dove non sia
autorità consolare
Se l' arruolamento
ha luogo all' estero, in località che non è sede di autorità
consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato
per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono
la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i
documenti di bordo.
Art.
330 - Deroga alle disposizioni precedenti
1. Il contratto di
arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle
cinque tonnellate può essere fatto verbalmente.
2. Le norme per l'
annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal
regolamento<1>.
Art.
331 - Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova
l'armatore
1. L' armatore può
procedere all' arruolamento del comandante anche mediante
dichiarazione, resa al comandante del porto o all' autorità
consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi
indicati nell' articolo seguente.
2. La detta
autorità trasmette telegraficamente, a spese dell' armatore, gli
estremi della dichiarazione all' autorità marittima o consolare del
porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere
imbarco.
3. Con la
dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'
autorità del porto d' imbarco, si perfeziona il contratto di
arruolamento.
Art.
332 - Contenuto del contratto
1. Il contratto di
arruolamento deve enunciare:
1) il nome o il
numero della nave sulla quale l' arruolato deve prestare servizio o
la clausola prevista nel secondo comma dell' articolo 327;
2) il nome, il
luogo e la data di nascita dell' arruolato, il domicilio, l' ufficio
di iscrizione e il numero di matricola;
3) la qualifica e
le mansioni dell' arruolato;
4) il viaggio o i
viaggi da compiere e il giorno in cui l' arruolato deve assumere
servizio, se l' arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata
del contratto, se l' arruolamento è a tempo determinato; la
decorrenza del contratto, se l' arruolamento è a tempo
indeterminato;
5) la forma e la
misura della retribuzione;
6) il luogo e la
data della conclusione del contratto;
7) l' indicazione
del contratto collettivo, qualora esista.
2. Se dal contratto
ovvero dall' annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'
arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato,
esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo
indeterminato.
Art.
333 - Albo a bordo per l' affissione delle disposizioni concernenti
il contratto di arruolamento
Su ogni nave
nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all' equipaggio,
un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento
relative all' arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento,
i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga
prescritta l' affissione dall' autorità.
Art.
334 - Servizio a bordo
1. I componenti
dell' equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da
quello per il quale sono stati arruolati.
2. Tuttavia il
comandante, nell' interesse della navigazione, ha facoltà di
adibire temporaneamente i componenti dell' equipaggio a un servizio
diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purchè non sia
inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di
necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono
essere adibiti a qualsiasi servizio.
3. I componenti
dell' equipaggio che esercitano mansioni diverse da quelle per le
quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione
dovuta per tali mansioni.
Art.
335 - Caricazione abusiva di merci
1. Il comandante e
gli altri componenti dell' equipaggio non possono caricare sulla
nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'
armatore o di un suo rappresentante.
2. L' arruolato,
che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare
il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data
della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa
specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del
risarcimento del danno.
Art.
336 - Trattamento dell' arruolato malato o ferito
1. L' arruolato
che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la
retribuzione ed ha diritto all' assistenza sanitaria a spese della
nave.
2. Se l' arruolato
si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha
contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa
mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l' armatore è
egualmente tenuto a provvedere all' assistenza sanitaria, ma ha
diritto di ripeterne le spese dall' arruolato.
3. Nel caso
previsto nel comma precedente, il componente dell' equipaggio non ha
diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è
inabile al servizio.
4. Se l' arruolato
deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se,
per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la
guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.
Art.
337 - Partecipazione dell' arruolato alle indennità dovute
all'armatore
Se la retribuzione
è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri
proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di
detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all'
armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di
risarcimento di danni, l' arruolato ha diritto ad una parte di detta
somma, nella proporzione stabilita dal contratto.
Art.
338 - Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio
1. Se la
retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente
aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima
prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'
ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all' armatore, l'
aumento proporzionale è ridotto a un terzo.
2. La retribuzione
non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più
breve di quello previsto nel contratto.
Art.
339 - Indennità per riduzione delle razioni dei viveri
Se la riduzione
delle razioni dei viveri prevista nell' articolo 301, è dovuta a
causa non imputabile all' armatore, questi deve corrispondere ai
componenti dell' equipaggio l' equivalente in denaro. Se la
riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l' armatore è
tenuto anche al risarcimento dei danni.
Art.
340 - Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio
Il contratto di
arruolamento stipulato per uno o più viaggi cessa di diritto con il
compimento del viaggio o dell' ultimo dei viaggi previsti nel
contratto.
Art.
341 - Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del
termine
1. Il contratto di
arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza
del termine stabilito nel contratto stesso.
2. Tuttavia, se il
termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato
fino al porto di ultima destinazione.
3. Se il porto di
ultima destinazione è fuori della Repubblica e la nave deve
intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto della
Repubblica, l' arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua
opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme
corporative<1> o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un
aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette,
o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di
arruolamento.
4. Se la nave
intraprende un altro viaggio per un porto fuori della Repubblica o
non direttamente per un porto della Repubblica e l' arruolato
consente a restare a bordo, l' arruolamento continua alle condizioni
stabilite dal contratto, ma l' arruolato ha diritto ad un aumento
della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del
comma precedente.
Art.
342 - Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di
una delle parti
Il contratto di
arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell' armatore
o dell' arruolato, purchè ne sia dato preavviso nei termini
stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
Art.
343 - Casi di risoluzione di diritto del contratto
Il contratto di
arruolamento si risolve di diritto:
1) in caso di
perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero
di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta
giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della
navigazione, nonché in caso di preda;
2) in caso di
perdita della nazionalità della nave;
3) in caso di
vendita giudiziale della nave;
4) in caso di morte
dell' arruolato;
5) quando l'
arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non
può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un
porto di approdo;
6) quando l'
arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una
spedizione in mare o in terra, per servizio della nave;
7) in caso di
cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai
titoli professionali o dalla professione marittima dell' arruolato;
8) in caso di
revoca da parte dell' esercente la patria potestà o la tutela, del
consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni
diciotto;
9) quando l'
arruolato deve essere sbarcato per ordine dell' autorità;
10) quando l'
arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume
il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della
partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di
approdo.
Art.
344 - Presunzione di perdita della nave
Quando, per
mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto
di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi
presunti dell' arruolato e degli altri eventi diritto.
Art.
345 - Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell' armatore
[L' armatore ha
facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di
arruolamento, salvi i diritti spettanti all' arruolato].
Art.
346 - Sbarco dell' arruolato per cattivo trattamento
1. L' autorità
marittima o quella consolare, su domanda dell' arruolato, può
ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di
lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi
da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato
motivo, i viveri nella misura dovuta o l' assistenza sanitaria alla
quale egli ha diritto.
2. In questo caso,
il contratto si considera risolto per colpa dell' armatore.
Art.
347 - Cambiamento dell' armatore
Salvo il caso
previsto nell' articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell'
armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in
tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento
dei componenti dell' equipaggio, ma questi possono chiedere la
risoluzione del contratto all' arrivo della nave in un porto
nazionale.
Art.
348 - Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto
1. Nei casi
previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di
arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le
operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale
l' arruolato deve essere sbarcato.
2. Nel caso
previsto nell' articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si
risolve dalla data dell' ordinanza con la quale, a norma dell'
articolo 655, è disposta la vendita all' incanto; ovvero in casi di
esecuzione all' estero dalla data del provvedimento con il quale è
disposta la vendita della nave.
3. Nel caso
previsto nell' articolo 344, il contratto si considera risolto nel
giorno in cui la nave si presume perita.
Art.
349 - Retribuzioni spettanti all' arruolato in caso di risoluzione
del contratto
1. In ogni caso di
risoluzione del contratto;
1) se la
retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all' arruolato
fino al giorno della risoluzione;
2) se la
retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al
profitto o al nolo, è dovuta all' arruolato la parte della somma
convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti,
commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla
durata massima del viaggio, prevedibile al momento della
stipulazione del contratto.
2. Se la
retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o
al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause
previste nell' articolo 343, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli
articoli 345, 346, è dovuta l' intera quota spettante all'
arruolato in base al contratto.
Art.
350 - Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del
contratto
1. I componenti
dell' equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche
dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento,
finchè siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in
dipendenza del contratto stesso.
2. In questo caso
deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo
durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal
contratto.
3. Il comandante
può ottenere dall' autorità marittima o consolare l'
autorizzazione allo sbarco dell' arruolato, pagando a questo la
somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un
deposito cauzionale presso l' autorità stessa, nella misura e con
le modalità da questa determinate.
Art.
351 - Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo
indeterminato
1. In caso di
cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per
volontà dell' armatore, è dovuta all' arruolato una indennità
pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme
corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di
anno di servizio prestato.
2. Ai fini dell'
applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi
di infermità per i quali l' arruolato abbia avuto diritto al
trattamento previsto nell' articolo 356.
Art.
352 - Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato
In caso di
risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è
dovuta all' arruolamento un' indennità nella misura stabilita dall'
articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto
imputabile all' arruolato stesso.
Art.
353 - Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita
o la innavigabilità assoluta della nave
1. Nel caso di
risoluzione del contratto previsto nel n. 1 dell' articolo 343, gli
arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a
viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano
disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità
giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo
stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.
2. In caso di
perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in
seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli
arruolati stessi un' indennità corrispondente al valore degli
indumenti o degli attrezzi perduti.
Art.
354 - Indennità nel caso di perdita presunta
1. Se il contratto
di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell' articolo 344,
è dovuta:
1) nel caso di
retribuzione a tempo, un' indennità pari alla metà della
retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal
giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in
ogni caso a non meno di due mensilità;
2) nel caso di
retribuzione a viaggio, un' indennità pari alla differenza fra la
parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del
contratto e la metà dell' intera retribuzione, se la nave si
presume perita nell' andata, e l' intera retribuzione, se la nave si
presume perita nel ritorno.
2. L' indennità è
attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso
di morte dell' assicurato, in base alle disposizioni sulle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
3. In mancanza di
aventi diritto ai sensi del comma precedente, l' indennità è
devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art.
355 - Indennità in caso di morte dell' arruolato
1. In caso di
risoluzione del contratto per morte dell' arruolato, se l' arruolato
è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso,
indipendentemente dall' indennità prevista nell' articolo 352, una
indennità pari all' intera retribuzione per la presumibile durata
residua del viaggio, alla data della morte.
2. Si applicano,
per l' attribuzione dell' indennità, il secondo e il terzo comma
dell' articolo precedente.
Art.
356 - Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto
all'arruolato ammalato o ferito
1. Fuori dei casi
nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l' assicurazione
dell' equipaggio contro le malattie quando il contratto è risolto,
perché l' arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto
essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo
dopo lo sbarco in un porto di approdo, l' armatore, sempre che non
ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell' art. 336, è
tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell' arruolato, e a
corrispondergli una indennità giornaliera in misura pari alla
retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro
mesi dalla data della risoluzione del contratto.
2. Se la malattia o
le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo
stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi.
3. Le disposizioni
dei due commi precedenti si applicano anche alle malattie, che si
manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla
risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio.
Art.
357 - Indennità in caso di cattura dell' arruolato
In caso di
risoluzione del contratto per effetto di cattura dell' arruolato,
indipendentemente dall' indennità prevista nell' articolo 352, è
dovuta in ogni caso una indennità pari all' intera retribuzione per
la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data
della cattura.
Art.
358 - Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà
dell' armatore
1. Se l' armatore
esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell' art. 345, è dovuta
all' arruolato, oltre alla indennità prevista nell' articolo 352,
un' altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti
avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'
articolo 342.
2. Nel caso
previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura
inferiore a quella determinata ai sensi dell' articolo 342, è
dovuta un' indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti
sono i giorni di preavviso mancanti.
3. Se l' armatore
esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima
del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato,
prima della scadenza, ai sensi dell' articolo 345, l' arruolato ha
diritto;
1) se la
risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima
della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque giorni di
retribuzione, ovvero pari all' intera retribuzione, se la
presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto
è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni;
2) se la
risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una
indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la
presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.
Art.
359 - Casi di esclusione del diritto a indennità
1. Le indennità
stabilite dall' articolo precedente non sono dovute, se la
risoluzione del contratto avviene;
1) per colpa dell'
arruolato;
2) per effetto di
interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave,
arresto della nave, o altra causa non imputabile all' armatore che
renda impossibile l' inizio o la prosecuzione del viaggio;
3) a causa di
disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a
quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per
grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.
2. Qualora per l'
interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'
arresto della nave sia attribuita una indennità all' armatore, gli
arruolati hanno diritto alle indennità previste nell' articolo
precedente, ma l' ammontare delle indennità corrisposte all' intero
equipaggio non può superare il terzo dell' indennità conseguita
dall' armatore.
Art.
360 - Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o
di sbarco dell' arruolato per cattivo trattamento
Nei casi previsti
negli articoli 343, n. 2 e 346, oltre all' indennità stabilita
nell' articolo 352, l' arruolato ha diritto anche alla indennità
stabilita nell' articolo 358, salvo, quando si tratta dell'
applicazione dell' articolo 346, il risarcimento dei danni derivati
all' arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del
contratto.
Art.
361 - Determinazione delle indennità previste dagli articoli
prcedenti
1. Quando, a norma
delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata
alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese
nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità
accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate
dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
2. Se la
retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o
al nolo, l' indennità è determinata sulla base della somma fissata
nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all' arruolato in
relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della
stipulazione del contratto stesso.
3. A partire dal
1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle
indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti
dell' indennità di contingenza e/o di emolumenti aventi analoga
natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.
Art.
362 - Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti
1. Quando le
disposizioni di questo capo attribuiscono all' arruolato il diritto
ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo
alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel
caso che l' arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno
successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato.
2. Quando la
risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate
nell' articolo 343, n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o
lesioni per le quali il trattamento spettante all' arruolato è
regolato dall' articolo 356, l' indennità di cui all' articolo 353
decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.
Art.
363 - Obbligo del rimpatrio dell' arruolato
1. Quando il
contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di
arruolamento l' armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell'
arruolato.
2. Se la
risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell' arruolato,
ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma
dell' articolo 336, l' armatore ha diritto ad essere rimborsato
dall' arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
3. Qualora l'
armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell'
autorità marittima o consolare. L' autorità marittima emette
ingiunzione a carico dell' armatore per il rimborso delle spese
sostenute dallo Stato.
Art.
364 - Contenuto dell' obbligo di rimpatrio
1. L' obbligo di
provvedere al rimpatrio dell' arruolato comprende le spese
necessarie per il viaggio, l' alloggio e il mantenimento, fino all'
arrivo a destinazione, nonché, durante l' eventuale ricovero della
nave in stazione sanitaria, fino all' ammissione a libera pratica.
2. Fuori dei casi
previsti nel secondo comma dell' articolo precedente, l' armatore è
tenuto a corrispondere all' arruolato, durante il rimpatrio, una
indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi
dell' articolo 361.
3. In caso di
naufragio, l' armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti
dell' equipaggio gli indumenti necessari.
Art.
365 - Rimpatrio dell' arruolato ammalato o ferito
1. Se l' arruolato
è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è
diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve
depositare presso l' autorità marittima o consolare l' indennità
spettante all' arruolato ai sensi del secondo comma dell' articolo
precedente, nonché la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
2. All' estero,
dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al
ricovero dell' arruolato in luogo di cura, depositando presso l'
ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma
precedente.
3. Se il rimpatrio
deve avvenire prima che l' arruolato sia completamente guarito, vi
si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura
l' arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare,
esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su
nave provvista del servizio sanitario.
Art.
366 - Luogo di rimpatrio
1. Il rimpatrio
dell' arruolato si compie con il suo ritorno al porto di
arruolamento.
2. Tuttavia, se l'
arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio
deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da
lui indicata.
Art.
367 - Rimpatrio a mezzo di imbarco
1. L' obbligo di
provvedere al rimpatrio dell' arruolato può essere soddisfatto,
procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione
retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in
località vicina. In quest' ultimo caso sono a carico dell' armatore
le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
2. Se la
retribuzione percepita dall' arruolato a bordo della nave, sulla
quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai
sensi del secondo comma dell' articolo 364, l' armatore è tenuto a
corrispondergli la differenza.
Art.
368 - Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
Le disposizioni di
questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali,
purchè gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino
eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che
battono la loro bandiera.
Art.
369 - Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti
dell'arruolato verso l' armatore
1. Le retribuzioni
degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino
ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti
dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'
armatore, dipendenti dal servizio della nave.
2. La quota della
retribuzione corrisponde al vitto e le somme dovute dall' armatore
per il rimpatrio dell' arruolato, o per spese di cura, nonché
quelle dovute dall' istituto assicuratore a norma delle leggi
speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate,
neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
3. L' arruolato
può chiedere all' armatore, all' atto dell' imbarco, che una parte
della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.
4. Se l' armatore o
il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma
precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto
ad alcuna impugnazione, dall' autorità marittima o consolare del
luogo dove si trova la nave.
Art.
370 - Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti
Oltre le cose che,
a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non
sono soggette a sequestro nè a pignoramento, non possono essere
sequestrati né pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti
della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e
gli atrli oggetti appartenenti alla gente di mare navigante
destinati all' esercizio della professione.
Art.
371 - Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi
diritto in caso di perdita presunta della nave
I diritti spettanti
agli eredi presunti dell' arruolato e agli altri aventi diritto nel
caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita
possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della
nave dal registro d' iscrizione.
Art.
372 - Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
Gli effetti della
chiamata o del richiamo alle armi dell' arruolato sul contratto e il
trattamento spettante in questi casi all' arruolato sono determinati
da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli
usi.
Art.
373 - Prescrizione
1. I diritti
derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso
di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento
successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In
caso di più contatti a tempo determinato o a viaggio, che ai sensi
dell' articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo
indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto
di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione
dell' ultimo contratto.
2. La prescrizione
dei diritti spettanti agli eredi dell' arruolato ed altri altri
aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di
cancellazione di questa dal registro d' iscrizione.
Art.
374 - Derogabilità delle norme
1. Le disposizioni
degli articoli 323, 324; 328 e 334; 336 primo e secondo comma; 346,
347; 363 a 371, non possono essere derogate nè dalle norme
corporative, né dal contratto individuale di arruolamento.
2. Le disposizioni
degli articoli 326; 336 terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono
essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate
dal contratto individuale se non a favore dell' arruolato.
3. Tuttavia,
neppure con le norme corporative si può aumentare il termine
previsto dal primo e dal secondo comma dell' art. 326, nè si può
diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.
Art.
375 - Contratto di lavoro del personale navigante della
navigazioneinterna
1. Al contratto di
lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non
si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333,
343 n. 5, 369 terzo comma.
2. La prestazione
del servizio, agli effetti del terzo comma dell' articolo 326, è
considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto e
la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non
superiore ai trenta giorni.
3. Il contratto
deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta eccezione
per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque
tonnellate. Il contratto è conservato fra i documenti di
bordo<1>.
4. La risoluzione
del contratto in caso di cambiamento dell' armatore, a norma dell'
articolo 347, può esser chiesta all' arrivo nel porto di
assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.
5. La retribuzione,
gli altri diritti e le indennità previste negli articoli 336 a 339;
349 a 368 sono regolati dalle norme corporative o, in mancanza,
dagli usi.
6. Le norme dei
commi precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del
personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto
non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali. |