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Libro
terzo
Delle
obbligazioni relative all' esercizio della navigazione
Titolo
I
Dei
contratti di utilizzazione della nave
Capo
I
Della
locazione
Art.
376 - Locazione di nave
Si ha locazione di
nave quando una delle parti si obbliga a far godere all' altra per
un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.
Art.
377 - Forma del contratto
1. il contratto di
locazione deve essere provato per iscritto.
2. Tuttavia la
prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se
a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art.
378 - Sublocazione e cessione del contratto
1. Il conduttore
non può sublocare la nave né cedere i diritti derivanti dal
contratto se tali facoltà non gli sono state consentite dal
locatore.
2. La forma del
contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal
disposto dell' articolo precedente.
Art.
379 - Obblighi del locatore
Il locatore è
tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di
navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione,
nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore
o a logorio per l' uso normale della nave secondo l' impiego
convenuto.
Art.
380 - Responsabilità del locatore
Il locatore è
responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno
che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la
normale diligenza.
Art.
381 - Obblighi del conduttore
Il conduttore è
tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche,
risultanti dal certificato di navigabilità, e in conformità dell'
impiego convenuto.
Art.
382 - Scadenza del contratto
1. Salvo espresso
consenso del locatore, il contratto s' intende rinnovato, ancorché,
spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione
della nave.
2. Nel caso di
ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo
non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa
luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di
tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo
in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art.
383 - Prescrizione
I diritti derivanti
dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno
dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall' articolo
precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita
presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione
di questa dal registro d' iscrizione.
Art.
384 - Noleggio
Il noleggio è il
contratto per il quale l' armatore, in corrispettivo del nolo
pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più
viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i
viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal
contratto o dagli usi.
Art.
385 - Forma del contratto
1. Il contratto di
noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve
enunciare:
1) gli elementi di
individuazione, la nazionalità, la portata della nave;
2) il nome del
noleggiante e del noleggiatore;
3) il nome del
comandante;
4) l' ammontare del
nolo;
5) la durata del
contratto o l' indicazione dei viaggi da compiere.
2. Non è richiesta
la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza
lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle
dieci, se a propulsione meccanica.
Art.
386 - Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante
è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di
navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed
equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti
documenti.
2. Il noleggiante
è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a
meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la
normale diligenza.
Art.
387 - Obblighi del noleggiatore
Nel noleggio a
tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile,
acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell' apparato
motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese
inerenti all' impiego commerciale della nave, comprese quelle di
ancoraggio, di canale e simili.
Art.
388 - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo
1. Il noleggiante a
tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la
nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della
conclusione del contratto.
2. Del pari egli
non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata
prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata
del contratto, la scadenza del contratto stesso.
Art.
389 - Eccesso di durata del viaggio
Se per fatto del
noleggiatore a tempo la durata dell' ultimo viaggio eccede la
scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma
al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del
contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella
stabilita nel contratto stesso.
Art.
390 - Pagamento del nolo a tempo
1. Il nolo a tempo,
in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili
anticipate.
2. Tuttavia, salvo
patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni
evento.
Art.
391 - Impedimento temporaneo
1. Il nolo a tempo
non è dovuto per il periodo durante il quale non si è potuto
utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore.
2. Tuttavia, in
caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal
carico, ovvero per provvedimento di autorità nazionale o straniera,
durante il tempo dell' impedimento, ad eccezione di quello in cui la
nave è sottoposta a riparazione, è dovuto il nolo al netto delle
spese risparmiate dal noleggiante per l' inutilizzazione della nave.
Art.
392 - Perdita della nave
Nel caso di perdita
della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui
è avvenuta la perdita.
Art.
393 - Responsabilità per le operazioni commerciali
1. Il comandante
deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le
istruzioni del noleggiatore sull' impiego commerciale della nave e
rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate.
2. Il noleggiante
non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni
assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e
per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti
dell' equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.
Art.
394 - Subnoleggio e cessione del contratto
In caso di
subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti
dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il
noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.
Art.
395 - Prescrizione
1. I diritti
derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un
anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza
del contratto o dalla fine dell' ultimo viaggio se il viaggio è
prorogato a norma dell' articolo 389; se il noleggio è a viaggio
dalla fine del viaggio.
2. Nei casi in cui
il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal
giorno in cui si è verificato l' avvenimento che ha reso
impossibile l' esecuzione del contratto o la continuazione del
viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre
dalla data della cancellazione di questa dai registri d' iscrizione.
Art.
396 - Forma del contratto
1. Il contratto di
trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si
tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque in ogni altro caso.
2. Tuttavia il
biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della
conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto
stesso.
Art.
397 - Indicazioni del biglietto di passaggio
Il biglietto di
passaggio deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di
partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del
passaggio, il nome e il domicilio del vettore.
Art.
398 - Cessione del diritto al trasporto
Il
diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso
consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del
passeggero o se, mancando questa indicazione, il passaggero ha
iniziato il viaggio.
Art.
399 - Imbarco senza biglietto
Chi si imbarca
senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al
commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del
prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è
sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art.
400 - Impedimento del passeggero
1. Se, prima della
partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo
impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto
è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio,
computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.
2. Se l' evento
riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che
dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la
risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Nei casi previsti
dai commi precedenti al valore deve essere data notizia dell'
impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l' intero
prezzo di passaggio netto.
Art.
401 - Mancata partenza del passeggero
1. Il passeggero,
se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di
passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il
prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto
al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del
passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul
prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
Art.
402 - Impedimento della nave
Se la partenza
della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il
contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo
versatogli.
Art.
403 - Soppressione della partenza o mutamento d' itinerario
1. Se il vettore
sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere
effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta
successivamente, il contratto è risolto.
2. Quando vi siano
partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il
passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi,
ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti
il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il
vettore muta l' itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui
interessi.
Nei casi indicati
dai due commi precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento
dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per
un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il
doppio del prezzo netto di passaggio.
Art.
404 - Ritardo della partenza
1. Se la partenza
è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del
ritardo, all' alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso
nel prezzo di passaggio.
2. Se trattasi di
viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di
ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se
trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero
può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di
ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore
nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d' Europa o dei paesi
bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il
passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a
ricevere l' alloggio e il vitto a spese del vettore.
3. Se il ritardo
nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero
ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.
Art.
405 - Interruzione del viaggio della nave
1. Se il viaggio
della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di
passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
2. Tuttavia il
vettore ha diritto all' intero prezzo, se, in tempo ragionevole,
procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su
nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell' intervallo l'
alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.
Art.
406 - Interruzione del viaggio del passeggero
1. Se il passeggero
è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non
imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del
tratto utilmente percorso.
2. Se il viaggio è
interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la
residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.
Art.
407 - Operazioni di imbarco e di sbarco
Negli approdi ove
difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni
sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro
ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.
Art.
408 - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o
per ritardo
Il vettore è
responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da
mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l' evento è
derivato da causa a lui non imputabile.
Art.
409 - Responsabilità del vettore per danni alle persone
Il vettore è
responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del
passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall' inizio dell'
imbarco, se non prova che l' evento è derivato da causa a lui non
imputabile.
Art.
410 - Trasporto del bagaglio non registrato
1. Nel prezzo di
passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio
del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal
vettore od osservati per uso.
2. Il bagaglio deve
contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si
includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve
il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse,
oltre al risarcimento dei danni.
Art.
411 - Trasporto del bagaglio registrato
1. Per il bagaglio
eccedente i limiti previsti dall' articolo precedente il vettore, su
richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice
esemplare, un bollettino con l' indicazione del luogo e della data
di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del
proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'
eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
2. Un esemplare del
bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.
Art.
412 - Responsabilità del vettore pel bagaglio
1. Il vettore è
responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per il
chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di
valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato
consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono
derivate da causa a lui non imputabile.
2. La perdita o le
avarie devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento
della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti,
ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non
appartenenti.
3. Per i bagagli e
gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile
della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che
le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.
Art.
413 - Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito
Le disposizioni
degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del
vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano
anche al contratto di trasporto gratuito.
Art.
414 - Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole
Chi assume il
trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è
responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende
da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Art.
415 - Derogabilità delle norme
Non sono derogabili
a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.
Art.
416 - Pegno legale sul bagaglio
Il vettore ha
diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il
passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero
adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il
bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
Art.
417 - Bagaglio non ritirato
Il vettore può
depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso
al passeggero.
Art.
418 - Prescrizione
1. I diritti
derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non
registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall' arrivo a
destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno
in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
2. I diritti
derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si
prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o,
in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere
riconsegnati.
3. Nei trasporti
che hanno inizio a termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal
Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei commi
precedenti si compie col decorso di un anno.
Art.
419 - Trasporti di cose
Il trasporto di
cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose
singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave
indeterminata.
Art.
420 - Forma del contratto
Il contratto di
trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il
trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque, in ogni altro caso.
Art.
421 - Obblighi del vettore all' inizio del viaggio
Il vettore, prima
dell' inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza
perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e
convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive,
le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della
nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il
ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.
Art.
422 - Responsabilità del vettore
1. Il vettore è
responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli
per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le
riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che
la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, nè
in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa
commerciale dei suoi dipendenti e preposti.
2. Deve invece l'
avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita,
delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore
o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il
danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della
nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all'
articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del
vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da
colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e
rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di
fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o
serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi
di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a
tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di
volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o
imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del
caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.
Art.
423 - Limiti del risarcimento
1. Il risarcimento
dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere
superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al
valore dichiarato dal caricatore anteriormente all' imbarco.
2. Il valore
dichiarato dal caricatore anteriormente all' imbarco si presume come
valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma
il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è
responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate
ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l' inesattezza
non fu scientemente commessa.
Art.
424 - Derogabilità delle norme sulle responsabilità
1. Le norme degli
articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore.
Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il
periodo di tempo anteriormente alla caricazione e quello posteriore
alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra
caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci
caricate sopra coperta e di animali vivi, relativamente ai trasporti
nazionali di merci di qualsiasi genere, nonché per quanto concerne
i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l' efficacia delle
clausole derogatrici è subordinata alla loro inserzione nella
polizza ricevuto per l' imbarco o nella polizza di carico.
2. Le norme
anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei
limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa
polizza di carico, né altro documento negoziabile.
Art.
425 - Imballaggi e marche di contrassegno
1. Sulle merci
consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del
caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che
normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.
2. Il caricatore è
responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati da
imperfetta apposizione delle marche.
Art.
426 - Consegna delle bollette doganali
1. All' atto dell'
imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave,
il caricatore è tenuto a consegnare al vettore le bollette
doganali.
2. Il caricatore è
responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'
omessa consegna.
3. Il vettore non
è tenuto a verificare la completezza dei documenti e l' esattezza
delle indicazioni in questi contenute.
Art.
427 - Impedimento prima della partenza
1. Se la partenza
della nave è impedita per causa di forza maggiore, il contratto è
risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave è
soverchiamente ritardata, il contratto può essere risolto.
2. Se la
risoluzione avviene dopo l' imbarco, il caricatore è tenuto a
sopportare le spese di scaricazione.
Art.
428 - Impedimento temporaneo
1. Se la partenza
della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita
per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.
2. Il caricatore
può, mentre dura l' impedimento, fare scaricare le merci a proprie
spese, con l' obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se
l' impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è
tenuto a prestare idonea cauzione per l' adempimento degli obblighi
predetti.
Art.
429 - Interruzione del viaggio
1. Se, dopo la
partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di
forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non
ha diritto a riduzione di nolo.
2. Se la nave non
può essere riparata od è necessario un tempo soverchio ovvero se
il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa
di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto
utilmente percorso, purchè il comandante abbia fatto il possibile
per provvedere, per conto del caricatore, all' inoltro delle merci
al luogo di destinazione con altra nave.
Art.
430 - Impedimento all' arrivo
Se l' approdo è
impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il
comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono
ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l' interesse
della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o
ritornando al porto di partenza.
Art.
431 - Merci non dichiarate o falsamente indicate
Il comandante può
fare scaricare nel luogo d' imbarco le cose non dichiarate o
falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al
tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile
natura, oltre il risarcimento del danno.
Art.
432 - Recesso del caricatore prima della partenza
1. Prima della
partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto,
pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per
la caricazioni e la scaricazione, se tali spese non sono comprese
nel nolo, e le controstallie decorse.
2. Tuttavia il
caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo,
provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un
danno minore.
Art.
433 - Recesso del caricatore durante il viaggio
1. Il caricatore
può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo
intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per
la scaricazione.
2. Il comandante
non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo
eccessivo o modificazione dell' itinerario ovvero scalo in un porto
intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.
3. Se le merci sono
ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile
delle spese e dei danni.
Art.
434 - Caricazione incompleta
1. Se il caricatore
consegna una quantità di merci minore di quella convenuta, deve il
nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per
la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo.
2. Il comandante
può imbarcare altre merci, purché, se il contratto ha per oggetto
un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il
caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il
carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.
3. Le stesse norme
si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato
stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non
imbarchi merci per il viaggio di ritorno.
Art.
435 - Perdita e avarie delle cose
1. La perdita e le
avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono
essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in
contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del
vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di
perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla
riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
2. In mancanza
della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le
merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle
indicazioni contenute nel documento del trasporto.
Art.
436 - Mancato arrivo delle cose
Se le merci non
sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando
il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura
delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante,
salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da
lui caricate in sostituzione di quelle perdute.
Art.
437 - Deposito o vendita delle cose
Il comandante, nel
caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare dall'
autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se
sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne
occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno
che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'
ammontare del credito del vettore.
Art.
438 - Prescrizione
1. I diritti
derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col
decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di
perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare
a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno
indicato nell' articolo 456.
2. Nei trasporti
che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal
Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno.
Art.
439 - Norme applicabili
Si applicano le
regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto
l' obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o
parziale su nave determinata.
Art.
440 - Spazi non utilizzabili per la caricazione
Non sono destinati
al trasporto gli spazi interni della nave normalmente non
utilizzabili per la caricazione, salvo espresso consenso del vettore
nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza della navigazione.
Art.
441 - Luogo di ancoraggio o di ormeggio
1. Se il contratto
non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore
può chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato,
salve le disposizioni del comandante del porto, purchè si possa
accedervi, sostare e uscirne senza pericolo.
2. Se il caricatore
non designa in tempo utile tale luogo, la nave è condotta a quello
abituale.
3. Nel caso in cui
ciò non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo,
tenendo conto dell' interesse del caricatore.
Art.
442 - Consegna e riconsegna delle merci
In mancanza di
diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve
e riconsegna le merci sotto paranco.
Art.
443 - Inesatta dichiarazione di portata della nave
Il vettore che
abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore
di quella effettiva, è tenuto al risarcimento dei danni, sempre che
la differenza ecceda il ventesimo.
Art.
444 - Decorrenza e durata delle stallie
1. I giorni di
stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso
patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in
cui, essendo la nave pronta per l' imbarco o per lo sbarco, ne sia
giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.
2. Il termine di
stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere
fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi
disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, delle
struttura della nave, nonché della natura del carico; e deve essere
comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le
merci.
Art.
445 - Computo delle stallie
1. Il termine di
stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i
giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali.
2. Il decorso del
termine è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono
impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.
Art.
446 - Decorrenza e durata delle controstallie
1. Spirato il
termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o
al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione,
è dovuto un compenso di controstallia.
2. Il termine di
controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è di
tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di
stallia.
Art.
447 - Soppressione delle controstallie di caricazione
Spirato il termine
di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al
caricatore, sia stata imbarcata una quantità di merce sufficiente
per garantire quanto è da lui dovuto al vettore, il comandante non
è tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se
non gli venga fornita idonea cauzione.
Art.
448 - Computo delle controstallie
1. Il compenso di
controstallia è computato in ragione di ore e giorni consecutivi e
deve essere versato giorno per giorno.
2. Il tasso di
controstallia, in mancanza di diverso patto, è determinato in
proporzione della portata della nave, secondo gli usi.
3. Tuttavia, per il
periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono
state impedite da causa non imputabile al caricatore o al
destinatario, invece del compenso di controstallia è dovuto un
compenso determinato in proporzione al nolo.
Art.
449 - Controstallie straordinarie
1. Spirato il
termine di controstallia per la caricazione, il comandante, previo
avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà di partire
senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando
sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il
comandante non si avvale di questa facoltà, è dovuto per l'
ulteriore sosta, fissata d' accordo col caricatore, un compenso di
controstallia maggiorato della metà, ove non esista diverso patto,
regolamento, o uso.
2. Spirato il
termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia
stata compiuta, è dovuto un compenso di controstallia straordinaria
per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facoltà del
comandante di scaricare le merci a norma dell' articolo 450.
Art.
450 - Deposito del carico
1. Se il
destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero
se si presentano più destinatari o v' è opposizione alla
riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al
caricatore. Questi può disporre del carico a termini dell' articolo
1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere
al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'
articolo 1690 dello stesso codice.
2. Se il
destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto,
ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all'
esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito
delle merci presso un terzo a norma dell' articolo 1514 del codice
civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento,
alla vendita per conto del destinatario a norma dell' articolo 1515
dello stesso codice, dandone avviso all' interessato.
Art.
452 - Caricazione delle merci
1. Il caricatore
deve presentare le merci per l' imbarco nei termini d' uso, non
appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione
deve essere effettuata dal vettore nei termini d' uso.
2. Decorso il
termine per la consegna della merci, il comandante ha facoltà di
partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al
pagamento dell' intero prezzo di trasporto.
Art.
453 - Recesso del caricatore prima della partenza
Dopo la caricazione
delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista
dall' articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto
entro il termine d' uso per la partenza della nave e la scaricazione
non cagioni ritardo alla partenza medesima.
Art.
454 - Scaricazione delle merci
1. Quando la nave
sia in condizione di scaricare, se il destinatario è irreperibile o
rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare
le merci ad un' impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale
diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle
cose. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a
darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all' indicato in
polizza.
2. Quando il
destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di
sbarco avviene solo nell' interesse della nave per esigenze della
scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.
3. Quando si
presentano più destinatari o v' è opposizione alla riconsegna si
applica il disposto dell' articolo 450.
Art.
455 - Mancata riscossione del nolo o degli assegni
Il vettore che
segue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri
crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il
deposito della somma controversa, è responsabile verso il
caricatore dell' importo degli assegni dovuti al medesimo e non può
rivolgersi a quest' ultimo per il pagamento dei propri crediti.
Art.
456 - Mancato arrivo
Salvo diverso patto
od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può
far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in
cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo
sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a
destinazione.
Art.
457 - Dichiarazione d' imbarco
1. Il caricatore
presenta al vettore una dichiarazione d' imbarco, nella quale sono
indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da
trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li
contrassegnano.
2. Il caricatore è
responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo
derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute
nella dichiarazione d' imbarco.
Art.
458 - Documenti rilasciati dal vettore all' assunzione del
trasporto, alla consegna e all' imbarco delle merci
1. Assunto il
trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto
a rilasciare al caricatore un ordinativo d' imbarco per le merci da
trasportare, ovvero all' atto della consegna, quando sia stato
convenuto, una polizza ricevuto per l' imbarco.
2. Dopo l' imbarco,
ed entro ventiquattr' ore dallo stesso, il comandante della nave è
tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci
imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore,
la polizza di carico.
3. Qualora non vi
abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo
il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è
tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la
menzione dell' avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle
lettere g) ed h) dell' articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'
imbarco precedentemente rilasciata.
Art.
459 - Prova della consegna al vettore e della caricazione delle
merci
La polizza ricevuto
per l' imbarco fa prova dell' avvenuta consegna delle merci al
vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova
dell' avvenuta caricazione.
Art.
460 - Indicazioni della polizza ricevuto per l' imbarco e della
polizza di carico
1. La polizza
ricevuto per l' imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la
rilascia, e deve enunciare:
a) il nome e il
domicilio del vettore;
b) il nome e il
domicilio del caricatore;
c) il luogo di
destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il
domicilio del destinatario;
d) la natura, la
qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero
dei colli e le marche che li contrassegnano;
e) lo stato
apparente delle merci o degli imballaggi;
f) il luogo e la
data di consegna.
2. La polizza di
carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le
indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l' imbarco, deve
enunciare:
g) il nome o il
numero, l' ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;
h) il luogo e la
data di caricazione.
Art.
461 - Data di consegna e data di caricazione
1. Se nella polizza
di carico non è indicata la data di consegna, per tale si presume
fino a prova contraria la data di caricazione delle merci.
2. Se nella polizza
ricevuto per l' imbarco non è indicata la data di consegna, o nella
polizza di carico non è indicata quella di caricazione, per data di
consegna o per data di caricazione, rispettivamente, si presume
quella di emissione della polizza.
Art.
462 - Natura, qualità e quantità delle merci
1. Il vettore,
ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia
la polizza ricevuto per l' imbarco o la polizza di carico, ha
facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può
eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni
fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle
merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno.
2. In mancanza di
riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché
il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati,
si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della
polizza.
Art.
463 - Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per
l' imbarco
1. La polizza
ricevuto per l' imbarco e la polizza di carico sono emesse in due
originali.
2. L' originale
ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo
rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione
della non trasferibilità.
3. L' originale
rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal
raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza,
ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell' articolo
467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate,
il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante
disposizione del titolo.
Art.
464 - Forma e trasferimento dell' originale di polizza rilasciato al
caricatore
1. L' originale
della polizza di carico o della polizza ricevuto per l' imbarco
rilasciato al caricatore può essere al portatore, all' ordine o
nominativo.
2. Il trasferimento
di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal
codice civile per i titoli di credito al portatore, all' ordine o
nominativi.
3. Tuttavia per l'
emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è
richiesta l' annotazione nel registro dell' emittente, previsto
negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.
Art.
465 - Duplicati della polizza
1. Dell' originale
della polizza ricevuto per l' imbarco o della polizza di carico
rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il
diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
2. I duplicati non
attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell' articolo 463.
3. I duplicati non
sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non
trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'
ordine di rilascio.
Art.
466 - Ordini di consegna
1. Il vettore, o in
suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel
contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di
chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del
titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul
raccomandatario, relativi a singole partite delle merci
rappresentate dalla polizza ricevuto per l' imbarco o dalla polizza
di carico.
2. In tal caso il
vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all' atto dell'
emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull' originale
trasferibile della polizza, con l' indicazione della natura,
qualità e quantità delle merci specificate in ciascun ordine, e
con l' apposizione della propria firma e di quella del richiedente;
quando l' intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato
fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresì a ritirare l'
originale trasferibile della polizza.
3. Gli ordini di
consegna emessi a norma dei commi precedenti attribuiscono i diritti
indicati nel terzo comma dell' articolo 463; possono essere al
portatore, all' ordine o nominativi.
Agli ordini di
consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme
sull' emissione e la circolazione della polizza di carico.
Art.
467 - Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle
merci
Il possessore dell'
originale trasferibile della polizza di carico o della polizza
ricevuto per l' imbarco ovvero di un ordine di consegna è
legittimato per l' esercizio del diritto menzionato nel titolo, in
base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di
girate ovvero per effetto dell' intestazione a suo favore, a seconda
che il titolo sia al portatore, all' ordine o nominativo.
Art.
468 - Norme applicabili
Ai contratti di
utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si
applicano le norme di questo tipo, in quanto gli usi speciali non
dispongano diversamente.

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