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Titolo II
Della contribuzione
alle avarie comuni
Art. 469 -
Avarie comuni
Le spese e i danni direttamente
prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell'
articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la
salvezza della spedizione, sono avarie comuni, e vengono ripartiti
fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il
danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe
necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.
Art. 470 -
Formazione della massa creditoria
Ciascuno dei danneggiati partecipa
alla formazione della massa creditoria, e concorre alla
ripartizione, per l' ammontare dei danni effettivamente incidenti
sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal
comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi
e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti
nell' inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate
clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera
inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che
superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento.
Art. 471 - Spese
eccezionali
1. Per quanto concerne le spese
eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è
valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che
sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con
altra maggiore è stata sostituita.
2. A tali spese devono essere
aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la
somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle
cose allo stesso fine vendute, nonché i premi di assicurazione
relativi all' operazione.
Dalle spese devono invece esser
dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il
nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.
Art. 472 -
Perdita del nolo
Per quanto concerne i noli
perduti, il danno da ammettere alla massa creditoria è valutato
sulla base dell' ammontare lordo, fatta deduzione dei noli
guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che
la perdita ha consentito di risparmiare.
Art. 473 - Danni
alla nave e al carico
1. Per quanto concerne le perdite
e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi
altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella
massa creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa
perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o,
se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio
contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l' ultima
partita di carico presente a bordo all' atto del provvedimento
volontario.
2. Da questo valore deve essere
fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza
del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al
provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o
avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle
cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause
a questo estranee.
3. Il valore residuo, che deve
essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi
della lettera c) del precedente comma, è determinato sulla base
degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di
quanto anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile
realizzare mediante alienazione.
Art. 474 - Spese
del regolamento della contribuzione
Nella massa creditoria sono
ammesse anche le spese realtive alle operazioni di liquidazione e di
regolamento.
Art. 475 -
Formazione della massa debitoria
Ciascuno degli interessati nella
spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e
contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione
del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi
dell' equipaggio e dei bagagli non registrati.
Art. 476 -
Contribuzione della nave e del carico
1. Per quanto concerne la nave, il
carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la
partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del
valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si
tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo.
2. Da tale valore deve essere
fatta peraltro deduzione dei danni subiti indipendentemente dal
provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo
stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso
di perdita delle cose medesime.
Art. 477 -
Contribuzione del nolo
Per quanto concerne i noli
relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria è
determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione
delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di
risparmiare.
Art. 478 -
Indicazioni del caricatore circa le merci
1. Agli effetti della formazione
così della massa creditoria come di quella debitoria, in caso di
dichiarazione di valore fatta dal caricatore all' inizio del
viaggio, si presume sino a prova contraria che il valore effettivo
delle merci al termine della spedizione o al termine del viaggio
contributivo corrisponda a quello dichiarato.
2. Ove il valore dichiarato
risulti non corrispondente a quello effettivo, per la partecipazione
alla massa creditoria è computato il valore più basso tra i due e
per la partecipazione alla massa debitoria è invece computato
quello tra i due più alto, a meno che venga provato che l'
inesattezza della dichiarazione non fu scientemente commessa.
3. In caso di mancanza di
dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono assunte fino
a prova contraria per base della determinazione del valore, le
indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione d' imbarco
per quanto concerne la natura, la qualità e la quantità delle cose
caricate.
4. Ove tali indicazioni risultino
inesatte, si applica il disposto dell' articolo 470, a meno che
venga provato che l' inesattezza non fu scientemente commessa.
Art. 479 -
Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento
1. Se dopo la chiusura del
regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle quote di
contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte
ricuperate dai proprietari, il regolamento è riaperto per tener
conto del valore delle cose ricuperate, a norma dell' articolo 473,
lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero.
2. Se il ricupero avviene dopo il
pagamento delle quote di contribuzione, il valore delle cose
ricuperate è ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della
quota contributiva di ciascuno. Tale valore è determinato alla
stregua dei criteri di stima del riparto o sulla base di quanto sia
stato comunque possibile realizzare mediante alienazione, fatta
deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto
a destino o al luogo di vendita effettiva.
Art. 480 -
Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta
1. I danni di avaria comunque
prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del
caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di
raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra
gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate
sopra coperta.
2. Alla sopportazione, gli
interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i beni,
ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione;
gli altri interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di
essi in rischio sopra coperta e dell' ammontare dei noli relativi,
quando questi siano per essi medesimi in rischio.
3. La valutazione dei danni
ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei valori che
costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi
criteri che regolano la partecipazione alle masse della
contribuzione generale.
Art. 481 -
Prescrizione
L' azione per contribuzione alle
avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del
viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine
del viaggio contributivo.

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