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Titolo
III
Della
responsabilità per urto di navi
Art.
482
Se l' urto è
avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero non è possibile
accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno
sofferti.
Art.
483 - Urto per colpa unilaterale
Se l' urto è
avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a
carico della nave in colpa.
Art.
484 - Urto per colpa comune
1. Se la colpa è
comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della
gravità della propria colpa e dell' entità delle relative
conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze,
non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto
in parti uguali.
2. Al risarcimento
dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa
sono tenute solidalmente.
Art.
485 - Obbligo di soccorso in caso di urto
1. Avvenuto un urto
fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso
alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo
possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che
sono a bordo.
2. Il comandante è
parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi
le notizie necessarie per l' identificazione della propria.
Art.
486 - Rapporti contrattuali
Salvo il disposto
del secondo comma dell' articolo 484, le norme sulla responsabilità
per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità
che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di
trasporto ovvero da altro contratto.
Art.
487 - Prescrizione
1. Il diritto al
risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col
decorso di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.
2. Il diritto di
rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell' articolo 484, abbia
versato l' intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno
dal giorno del pagamento.
Art.
488 - Danni non derivanti da collisione materiale
Le disposizioni che
precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od
altra causa analoga, da una nave ad un' altra e alle persone o alle
cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione
materiale.

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