|
Libro terzo
Delle obbligazioni
relative all' esercizio della navigazione
Titolo IV
Dell' assistenza e
salvataggio. Del
recupero e del
ritrovamento di relitti
Capo I
Dell' assistenza e
del salvataggio
Art. 489 -
Obbligo di assistenza
1. L' assistenza a nave o ad
aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di
perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio
della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri,
oltre che nel caso previsto nell' articolo 485, quando a bordo della
nave o dell' aeromobile siano in pericolo persone.
2. Il comandante di nave, in corso
di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso
da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei
limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa
ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a
conoscenza che l' assistenza è portata da altri in condizioni più
idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Art. 490 -
Obbligo di salvataggio
1. Quando la nave o l' aeromobile
in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e
di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è
tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall' articolo
precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia
possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a
bordo.
2. E' del pari obbligatorio, negli
stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o
in acque interne in pericolo di perdersi.
Art. 491 -
Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di
aeromobile
1. L' assistenza e il salvataggio
di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto
espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti
del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni
subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano
conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
2. Il compenso è stabilito in
ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave
soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle
spese generali dell' impresa se la nave è armata ed equipaggiata
allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui
versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.
Art. 492 -
Indennità e compenso per salvataggio di cose
Il salvataggio di cose, che non
sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del
comandante della nave o dell' aeromobile in pericolo o del
proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell'
articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle
spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente
utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.
Art. 493 -
Indennità e compenso per salvataggio di persone
1. Il salvataggio di persone dà
diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese
incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l' ammontare relativo
sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del
vettore per mancato adempimento dell' obbligo di assicurazione a
norma dell' articolo 941.
2. Negli stessi casi, ovvero
altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di
soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il
salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà
inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del
residuo ammontare coperto dall' assicurazione o dalla
responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per
risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una
parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre
operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi,
degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in
cui versano<1> le persone salvate.
Art. 494 -
Efficacia della determinazione convenzionale del compenso
La determinazione del compenso,
fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei
confronti dei componenti dell' equipaggio che non l' abbiano
accettata, a meno che sia stata approvata dall' associazione
sindacale che li rappresenta.
Art. 495 -
Concorso di operazioni e concorso di soccorritori
1. Quando da una stessa nave
vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile
e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e
salvataggio di persone, l' ammontare dei danni e delle spese
incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni
compiute.
2. Quando ad una stessa operazione
di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero
navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le
disposizioni dell' articolo 970.
Art. 496 -
Ripartizione del compenso
1. II compenso di assistenza o di
salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata
allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all' armatore e per
due terzi ai componenti dell' equipaggio, tra i quali la somma è
ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto
conto altresì dell' opera da ciascuno prestata.
2. La quota del compenso da
ripartire tra i componenti dell' equipaggio non può essere
convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'
intero ammontare del compenso stesso.
Art. 497 -
Incidenza della spesa per le indennità e il compenso
La spesa per le indennità e per
il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o
salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli
interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni
sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l' assistenza
non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell' aeromobile
in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.
Art. 498 - Navi
dello stesso proprietario od armatore
Le disposizioni che precedono si
applicano, per quanto è possibile, anche se la nave soccorritrice e
la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o
sono armate dallo stesso armatore.
Art. 499 -
Azione dell' equipaggio
Qualora l' armatore non sia
legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di
assistenza o di salvataggio, i componenti dell' equipaggio hanno
azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.
Art. 500 -
Prescrizione
Il diritto alle indennità e al
compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di
due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
Art. 501 -
Assunzione del ricupero
Salvo in ogni tempo il diritto dei
proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più
persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il
ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri
relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il
relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all' autorità preposta
alla navigazione marittima o interna, purchè entro l' anno dall'
identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza
successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.
Art. 502 -
Obblighi del ricuperatore
1. Intrapreso il ricupero, le
operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza
giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il
proprietario del relitto.
2. Entro dieci giorni dall'
approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate
devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al
ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione
marittima o interna.
Art. 503 -
Indennità e compenso
1. Il ricupero, quando siano stati
adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate,
dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al
risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonché a un
compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate,
degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei
materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata allo
scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell' impresa.
2. Per la determinazione e la
ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492,
494, 496.
Art. 504 -
Ricupero senza mezzi nautici
1. Nel concorso di più persone
che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non
siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell' articolo
501.
2. Il ricuperatore ha gli obblighi
e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle
cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento
delle operazioni.
3. In mancanza di accordo tra gli
interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno
cooperato al ricupero, dall' autorità indicata nell' articolo 502,
in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.
Art. 505 -
Ricupero operato dal comandante della nave naufragata
1. Fermo per il rimanente il
disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso è
preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio,
dichiari di costituirsi capo ricuperatore.
2. Il compenso del comandante e
degli altri componenti dell' equipaggio, che hanno cooperato al
ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l' armatore, dall'
autorità indicata nell' articolo 502 o dall' autorità consolare,
in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute
e ai rischi corsi.
Art. 506 -
Intervento dell' autorità marittima
Il capo del compartimento nelle
cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di
un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui
materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove
lo ritenga opportuno assume il ricupero.
Art. 507 -
Ricupero operato dall' autorità marittima
1. Fermo il disposto degli
articoli 72, 73 e dell' articolo precedente, il ricupero di navi
sommerse o di altri relitti nelle acque della Repubblica può, se ne
è prevedibile un utile risultato, essere assunto dall' autorità
marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi
direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato.
2. Si consideri a tale effetto che
i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando
non ne abbiano fatto dichiarazione entro sesanta giorni dall' avviso
a tal fine pubblicato dall' autorità marittima nei modi stabiliti
dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine
assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese
entro sessanta giorni dall' invito dell' autorità. Tuttavia il
ricupero può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo
rimborso delle spese sostenute dall' amministrazione.
3. Quando si tratti di nave
straniera, l' autorità marittima, prima di iniziare il ricupero, ne
dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva
la bandiera, affinchè il console stesso possa, ove lo ritenga
opportuno, provvedere direttamente al ricupero.
Art. 508 -
Custodia e vendita delle cose ricuperate
1. L' autorità che assume il
ricupero o che, a norma dell' articolo 502, riceve in consegna le
cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.
2. Durante le operazioni di
ricupero l' autorità predetta può procedere, secondo le norme
stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne
sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia
necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d' ufficio.
3. Compiute le operazioni, quando
il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il
termine prefissogli dall' autorità o non si presenti entro sei mesi
dall' avviso pubblicato dall' autorità medesima nel caso in cui il
proprietario sia ignoto, l' autorità procede alla vendita e
deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa,
al netto delle spese incontrate per il ricupero d' ufficio ovvero
delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché
delle spese di custodia.
4. Se entro due anni dal deposito
gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se
le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in
giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la
previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della
navigazione interna.
Art. 509 -
Prescrizione
Il diritto alle indennità e al
compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno
in cui le operazioni sono terminate.
Art. 510 -
Diritti ed obblighi del ritrovatore
1. Chi trova fortuitamente relitti
in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo,
entro tre giorni dal ritrovamento, o dall' approdo della nave se il
ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia
all' autorità marittima più vicina e, quando sia possibile,
consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia
ingoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'
autorità predetta.
2. Il ritrovatore, che adempie
agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al
rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore
delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero
alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla
ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in
località del demanio marittimo.
Art. 511 -
Custodia e vendita delle cose ritrovate
1. Per la custodia delle cose
ritrovate, per la vendsita delle medesime e per la devoluzione delle
somme ricavate si applica il disposto dell' articolo 508.
2. Tuttavia gli oggetti di
interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le
armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario
non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati
nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato,
salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all' indennità ed al
compenso stabiliti nell' articolo precedente.
Art. 512 -
Cetacei arenati
1. I cetacei arenati sul litorale
della Repubblica appartengono allo Stato.
2. Il ritrovatore, che ne abbia
fatto denuncia all' autorità marittima entro tre giorni dal
ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del
valore del cetaceo.
Art. 513 -
Prescrizione
Il diritto al rimborso delle spese
e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del
ritrovamento.

|