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Libro terzo
Delle obbligazioni
relative all' esercizio della navigazione
Titolo V
Delle assicurazioni
Art. 514 -
Rischio putativo
1. Se il rischio non è mai
esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto
prima della conclusione del contratto, l' assicurazione è nulla
quando la notizia dell' inesistenza o della cessazione del rischio
ovvero dell' avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della
conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello
dal quale l' assicurato diede l' ordine di assicurazione.
2. Si presume, fino a prova
contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi
suddetti.
3. L' assicuratore, che non sia a
conoscenza dell' inesistenza o della cessazione del rischio ovvero
dell' avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese;
ha diritto invece all' intero premio convenuto se dimostra una tale
conoscenza da parte dell' assicurato.
Art. 515 -
Assicurazione della nave
1. L' assicurazione della nave
copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese
le spese di armamento e equipaggiamento della nave.
2. Nel silenzio delle parti, la
dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza,
equivale a stima.
Art. 516 -
Assicurazione delle merci
L' assicurazione delle merci copre
il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al
tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato,
il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed
al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo
di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo
dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di
assicurazione.
Art. 517 -
Circolazione dell' assicurazione delle merci
In caso di cambiamento della
persona dell' assicurato, l' assicurazione delle merci continua a
favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento
debba essere dato all' assicuratore; e tanto quest' ultimo quanto il
nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il
contratto.
Art. 518 -
Assicurazione dei profitti sperati sulle merci
1. L' assicurazione dei profitti
sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale, che, al
momento della conclusione dell' assicurazione, può prevedersi
avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di
destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di
assicurazione.
2. All' assicurazione dei profitti
sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme
che regolano l' assicurazione delle merci.
Art. 519 -
Assicurazione del nolo da guadagnare
1. L' assicurazione del nolo lordo
da guadagnare copre il nolo per l' intero ammontare pattuito nel
contratto di utilizzazione della nave.
2. L' assicurazione del nolo netto
copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo
lordo.
3. In mancanza di diverso patto,
si presume assicurato il nolo lordo.
4. All' assicurazione del nolo da
guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che
regolano l' assicurazione della nave.
Art. 520 -
Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento
All' assicurazione del nolo dovuto
o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto compatibili, le
norme che regolano l' assicurazione delle merci, se trattasi di
corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per l' assicurazione
della nave, se trattasi di corrispettivo di un noleggio o di una
locazione.
Art. 521 -
Rischi della navigazione
Sono a carico dell' assicuratore i
danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di
tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione,
incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti
della navigazione.
Art. 522 -
Aggravamento del rischio
1. Salvo patto contrario, l'
assicuratore non risponde se, per fatto dell' assicurato, il rischio
viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall' assicuratore al
momento della conclusione del contratto, l' assicuratore non avrebbe
dato il suo consenso o non l' avrebbe dato alle medesime condizioni.
2. Tuttavia l' assicuratore
risponde se il mutamento o l' aggravamento del rischio è stato
determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o
nella tutela di interessi comuni all' assicuratore, ovvero dipende
da un evento per il quale l' assicuratore medesimo risponde, ovvero
non ha influito sull' avvenimento del sinistro o sulla misura dell'
indennità in conseguenza di questo dovuta dall' assicuratore.
Art. 523 -
Cambiamento di via, di viaggio o di nave
1. L' assicuratore della nave
risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di
viaggio. E' considerato cambiamento forzato di via anche la
deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di
aeromobile ovvero di persone in pericolo.
2. Nel caso di cambiamento di via
o di viaggio, proveniente dal fatto dell' assicurato, l'
assicuratore risponde solo se il sinistro si verifica durante il
percorso coperto dall' assicurazione, a meno che provi che il
cambiamento ha influito sull' avvenimento del sinistro medesimo.
3. Nell' assicurazione delle merci
l' assicuratore non risponde, se le merci sono caricate su nave
diversa da quella indicata nella polizza. Se la polizza non contiene
l' indicazione della nave, l' assicurato deve, appena ne viene a
conoscenza, comunicare all' assicuratore il nome della nave sulla
quale le merci sono caricate, a meno che non si tratti di spedizioni
su navi di linea. Ove l' assicurato non adempia a tale obbligo l'
assicuratore è liberato.
Art. 524 - Colpa
e dolo dell' equipaggio
1. L' assicuratore della nave
risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del
comandante o degli altri componenti dell' equipaggio, purchè vi sia
rimasto estraneo l' assicurato. Tuttavia, se l' assicurato è anche
comandante della nave, l' assicuratore risponde limitatamente alle
colpe nautiche del medesimo.
2. Nell' assicurazione delle
merci, l' assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e
degli altri componenti dell' equipaggio.
Art. 525 - Vizio
occulto della nave
L' assicuratore della nave
risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della
nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'
assicurato con la normale diligenza.
Art. 526 -
Contribuzione in avaria comune
L' assicurazione risponde, nei
limiti del contratto, delle somme dovute dall' assicurato per
contribuzione in avaria comune.
Art. 527 -
Ricorso di terzi danneggiati da urto
1. L' assicuratore risponde, nei
limiti del contratto, delle somme dovute dall' armatore per ricorso
di terzi danneggiati ad urto della nave con altra nave o con
aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro
corpi galleggianti o fissi.
2. Negli stessi limiti sono a
carico dell' assicuratore le spese sostenute dall'
assicuratore<1> per resistere, con il consenso dell'
assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
3. Quando la nave è totalmente
perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la
limitazione del debito dell' armatore, è inferiore al minimo
previsto nell' articolo 276, l' assicuratore della nave risponde
sino a concorrenza di tale minimo, anche se l' ammontare complessivo
del minimo stesso e dell' indennità, spettante all' assicurato per
danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile
di quest' ultima.
Art. 528 -
Rischio nell' assicurazione dei profitti sperati sulle merci
L' assicuratore dei profitti
sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a
destinazione.
Art. 529 - Rischio
nell' assicurazione del nolo da guadagnare
L' assicuratore del nolo da
guadagnare risponde della perdita totale o parziale del diritto del
noleggiante al nolo, conseguente al verificarsi di un sinistro della
navigazione.
Art. 530 -
Durata dell' assicurazione della nave a tempo
1. L' assicurazione della nave,
stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno
della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno
stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve
aversi riguardo al luogo dove l' assicurazione è stata conclusa.
2. L' assicurazione, scaduta in
corso di viaggio, è prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro
del giorno in cui la nave è ancorata od ormeggiata nel luogo di
ultima destinazione, ma l' assicurato deve pagare per la durata del
prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio
fissato nel contratto.
Art. 531 -
Durata dell' assicurazione della nave a viaggio
1. L' assicurazione della nave,
stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l'
imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui
muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata
od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della
scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall' arrivo.
2. Se entro tale ultimo termine la
nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa
è stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col
cominciare della nuova caricazione.
3. L' assicurazione, stipulata a
viaggio cominciato, prende inizio dall' ora indicata nel contratto
o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della
sua conclusione.
Art. 532 -
Durata dell' assicurazione delle merci
1. L' assicurazione delle merci ha
effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere
caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello
dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione.
2. Qualora lo sbarco venga
protratto oltre trenta giorni dall' arrivo nel luogo di
destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore,
l' assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno.
3. In ogni caso, la giacenza delle
merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è
compresa nell' assicurazione solo in quanto necessaria per le
operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima
di quindici giorni.
4. L' assicurazione, stipulata a
viaggio incominciato, prende inizio dall' ora indicata nel contratto
o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della
sua conclusione.
Art. 533 -
Avviso del sinistro
Fermo per il rimanente il disposto
dell' articolo 1913 del codice civile, nell' assicurazione delle
merci l' assicuratore<1> ha l' obbligo di avviso anche quando
la nave è stata dichiarata inabile alla navigazione, sebbene le
merci non abbiano sofferto danno per l' avvenuto sinistro.
Art. 534 -
Obbligo di evitare o diminuire il danno
1. Il comandante della nave, l'
assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro
possibile per evitare o diminuire il danno.
2. In deroga all' articolo 1914,
secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le
spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'
assicuratore solo per quella parte che, unita all' ammontare del
danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si
è raggiunto lo scopo, salvo che l' assicuratore provi che le spese
medesime sono state fatte inconsideratamente.
Art. 535 -
Differenza tra il nuovo e il vecchio
Nel calcolo dell' indennità per
danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio
derivante all' assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.
Art. 536 - Danni
di avaria comune
L' assicuratore deve risarcire,
per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le
spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali
danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di
surrogarsi all' assicurato nei diritti a quest' ultimo spettanti
verso gli altri partecipanti alla spedizione.
Art. 537 -
Indennità per contributi di avaria comune
1. Nel calcolo dell' indennità
dovuta dall' assicuratore per contributi di avaria comune a carico
dell' assicurato, si assume come valore assicurabile il valore
contributivo della cosa, in ordine alla quale l' assicurazione è
stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando
il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima.
2. L' ammontare del danno da
risarcire è dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell'
assicurato dal regolamento di avaria, purchè dell' inizio del
procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all'
assicuratore, prima dell' adunanza di discussione di cui all'
articolo 614 o della stipula del chirografo di avaria, in modo che
l' assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.
Art. 538 -
Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto
Nel calcolo dell' indennità
dovuta dall' assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto,
contro l' armatore, si assume come valore assicurabile il valore
della nave determinato ai sensi dell' articolo 515, o, se si tratta
di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il
suo ammontare lordo.
Art. 539 -
Sinistri successivi
Se le cose assicurate subiscono,
durante il tempo dell' assicurazione, più sinistri successivi, si
devono computare nell' indennità, anche in caso di abbandono, le
somme che sono state pagate all' assicurato, o che gli sono dovute
per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.
Art. 540 -
Abbandono della nave
L' assicurato può abbandonare
all' assicuratore la nave ed esigere l' indennità per perdita
totale nei seguenti casi:
a) quando la nave è perduta, o è
divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile,
ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari,
nè la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi
in un porto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone
richiesta altrove;
b) quando la nave si presume
perita;
c) quando l' ammontare totale
delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave
raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.
Art. 541 -
Abbandono delle merci
L' assicurato può abbandonare
all' assicuratore le merci ed esigere l' indennità per perdita
totale, nei seguenti casi:
a) quando le merci sono totalmente
perdute;
b) quando la nave si presume
perita;
c) quando nei casi previsti nella
lettera a) dell' articolo precedente, dalla data della perdita o
della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le
merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le
stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del
viaggio;
d) quando, indipendentemente da
qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità
superano i tre quarti del valore assicurabile.
Art. 542 -
Abbandono del nolo
L' assicurato può abbandonare
all' assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed
esigere l' indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando il diritto al nolo è
totalmente perduto per l' assicurato;
b) quando la nave si presume
perita.
Art. 543 - Forma
e termini della dichiarazione di abbandono
1. L' abbandono deve essere
dichiarato per iscritto all' assicuratore nel termine di due mesi
ovvero, se il sinistro è avvenuto fuori d' Europa o dei paesi
bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o
da quella in cui l' assicurato provi di averne avuto notizia. In
caso di presunzione di perdita il termine è di due mesi e decorre
dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro di
iscrizione. Se l' abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione
deve essere fatta nella forma prescritta nell' articolo 249 e resa
pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel
sinistro è andato perduto l' atto di nazionalità, la pubblicazione
è compiuta con la trascrizione nella matricola.
2. La dichiarazione di abbandono
quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all'
assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza
dell' assicuratore medesimo con la lettera raccomandata.
3. Trascorsi i termini in cui al
primo comma, l' assicurato può esercitare soltanto l' azione di
avaria.
Art. 544 -
Comunicazioni da farsi dall' assicurato nel dichiarare l'abbandono
1. Nel dichiarare l' abbandono, l'
assicurato deve comunicare all' assicuratore se sulle cose
abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero
gravano diritti reali o di garanzia.
2. In mancanza, l' assicuratore è
tenuto ad effettuare il pagamento dell' indennità solo dal momento
nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall' assicurato.
3. In caso di comunicazioni false
o scientemente inesatte, l' assicurato perde ogni diritto derivante
dal contratto d' assicurazione.
Art. 545 -
Oggetto dell' abbandono
1. L' abbandono delle cose
assicurate deve essere fatto senza condizioni.
2. Esso deve comprendere tutte le
cose in rischio per l' assicuratore al momento del sinistro, che dà
luogo all' abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose
stesse, spettano all' assicurato verso terzi.
3. Se l' assicurazione non copre
l' intero valore assicurabile della cosa, l' abbandono è limitato
ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.
Art. 546 -
Effetti dell' abbandono
1. Se la validità dell' abbandono
non è stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la
dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza dell'
assicuratore, ovvero se la validità dell' abbandono è stata
giudizialmente riconosciuta, l' assicurato ha diritto a percepire l'
indennità per perdita totale.
2. La proprietà delle cose
abbandonate ed i diritti indicati nell' articolo precedente si
trasferiscono all' assicuratore dal giorno in cui gli è stata
portata a conoscenza la dichiarazione di abbandono, a meno che, nel
termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell'
abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente,
l' assicuratore dichiari all' assicurato di non volerne profittare.
3. La dichiarazione dell'
assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza
dell' assicurato nelle forme richieste dall' articolo 543 per la
dichiarazione di abbandono.
Art. 547 -
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal
contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno.
2. Fermo per il rimanente il
disposto dell' articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione
del diritto al risarcimento dell' assicurato verso l' assicuratore,
il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui
l' assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di
presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata
cancellata dal registro d' iscrizione.
3. L' esercizio dell' azione per
ottenere l' indennità, mediante abbandono delle cose assicurate,
interrompe la prescrizione dell' azione per il conseguimento dell'
indennità d' avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa
allo stesso sinistro.

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