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Titolo VI
Dei privilegi e
della ipoteca
Art. 548 -
Preferenza dei privilegi
I privilegi stabiliti nel presente
capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale.
Art. 549 -
Privilegi sugli avanzi delle cose
In caso di deterioramento o
diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio questo si
esercita su ciò che avanza ovvero viene salvato o ricuperato.
Art. 550 -
Surrogazione del creditore perdente
1. Il creditore che ha privilegio
sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in
tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui
privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello
stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al
creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi
privilegio di grado inferiore.
2. Lo stesso diritto spetta ai
creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Art. 551 -
Trasferimento del privilegio
Il trasferimento del credito
privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio.
Art. 552 -
Privilegi sulla nave e sul nolo
Sono privilegiati sulla nave, sul
nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle
pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'
inizio del viaggio:
1) le spese giudiziali dovute allo
Stato o fatte nell' interesse comune dei creditori per atti
conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti
di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse
della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia
e di conservazione della nave dopo l' entrata nell' ultimo porto;
2) i crediti derivanti dal
contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri
componenti dell' equipaggio;
3) i crediti per le somme
anticipate dall' amministrazione dei trasporti e della navigazione
ovvero dall' autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio
di componenti dell' equipaggio; i crediti per contributi obbligatori
dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la
gente di mare e per il personale della navigazione interna;
4) le indennità e i compensi di
assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione
della nave alle avarie comun;
5) le indennità per urto o per
altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei
porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per
lesione ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o
avarie del carico o del bagaglio;
6) i crediti derivanti da
contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi
poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave,
per le esigenze della conversazione della nave ovvero per la
continuazione del viaggio.
Art. 553 -
Surrogazione dell' indennità alla nave e al nolo
1. Se la nave è perita o
deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate
al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell' articolo
precedente:
a) le indennità per danni
materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;
b) le somme dovute per
contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto
queste costituiscono danni materiali non riparati ovvero perdite di
nolo;
c) le indennità e i compensi per
assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme
attribuite alle persone al servizio della nave.
2. Non sono invece vincolati al
pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione,
nè i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.
Art. 554 -
Estensione del privilegio sul nolo a favore dell' equipaggio
Il privilegio stabilito a favore
dell' equipaggio si estende a tutti i noli dovuti per i viaggi
eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di
lavoro.
Art. 555 -
Concorso di privilegi relativi a più viaggi
1. I crediti privilegiati dell'
ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti.
2. Tuttavia i crediti derivanti da
un unico contratto di arruolamento o di lavoro comprendente più
viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'
ultimo viaggio.
Art. 556 -
Graduazione dei privilegi
1. I crediti relativi ad un
medesimo viaggio sono privilegiati nell' ordine in cui sono
collocati nell' articolo 552.
2. I crediti compresi in ciascuno
dei numeri dell' articolo 552 concorrono fra loro, in caso di
insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.
3. Tuttavia, nel caso indicato dal
comma precedente, le indennità per danni alle persone, previste nel
numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per
danni alle cose, nello stesso numero previste.
4. I crediti indicati nei numeri 4
e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con
preferenza nell' ordine inverso delle date in cui sono sorti.
5. I crediti dipendenti dal
medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.
Art. 557 -
Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo
1. I crediti privilegiati seguono
la nave presso il terzo proprietario.
Il privilegio sul nolo può essere
esercitato finchè il nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso
il comandante o il raccomandatario.
Art. 558 -
Estinzione dei privilegi
1. I privilegi si estinguono,
oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine
di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati
nell' articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del
termine di centottanta giorni.
2. Il termine decorre per i
privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui
le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità
dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonché di quelle per
lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per
il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei
bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la
riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti
derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal
comandante per la conservazione della nave o per la continuazione
del viaggio, dal giorno in cui il credito è sorto; il privilegio
derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello
sbarco del componente dell' equipaggio nel porto di assunzione,
successivamente all' estinzione del contratto. In tutti gli altri
casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito.
3. La facoltà di chiedere
anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come
esigibili i crediti di cui al n. 2 dell' articolo 552.
4. I termini suddetti sono sospesi
finchè la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere
sequestrata o pignorata nelle acque territoriali della Repubblica;
ma tale sospensione non può oltrepassare i tre anni dal giorno in
cui il credito è sorto.
Art. 559 - Altre
cause d' estinzione dei privilegi
1. I privilegi sulla nave si
estinguono altresì:
a) con il decreto di cui all'
articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;
b) col decorso del termine di
sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.
2. Questo termine decorre dalla
data della trascrizione dell' atto di alienazione, se la nave si
trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell' ufficio
in cui è inscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta
circoscrizione, se la trascrizione dell' alienzazione è fatta
quando la nave è già partita.
Art. 560 - Nave
esercitata da armatore non proprietario
Le disposizioni di questo capo non
si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non
proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in seguito
ad un atto illecito, quando il creditore sia di ciò a conoscenza.
Art. 561 -
Privilegi sulle cose caricate
1. Sono privilegiati sulle cose
caricate:
1) le spese giudiziali dovute allo
Stato o fatte nell' interesse comune dei creditori per atti
conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2) i diritti doganali dovuti sulle
cose nel luogo di scaricazione;
3) le indennità e i compensi di
assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle
avarie comuni;
4) i crediti derivanti da
contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il
fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate;
5) le somme di capitale e di
interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul
carico nei casi previsti nell' articolo 307.
2. I crediti indicati nei numeri
precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose
caricate.
Art. 562 -
Surrogazione delle indennità alle cose caricate
Se le cose caricate sono perite o
deteriorate, le somme dovute per indennità della perdita o delle
avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al
pagamento dei crediti privilegiati indicati nell' articolo
precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per
riparare la perdita o le avarie.
Art. 563 -
Graduazione e concorso dei privilegi
1. I crediti privilegiati sulle
cose caricate prendono grado nell' ordine nel quale sono collocati
nell' articolo 561.
2. I crediti indicati nei numeri 3
e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'
ordine inverso delle date nelle quali sono sorti.
3. I crediti indicati negli altri
numeri sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'
ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti diversi.
Art. 564 -
Estinzione dei privilegi
I privilegi sulle cose caricate si
estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante
ovvero non esercita l' azione entro quindici giorni dalla
scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate
legittimamente a terzi.
Art. 565 -
Concessione d' ipoteca su nave
1. Sulla nave può solo concedersi
ipoteca volontaria.
2. La concessione d' ipoteca deve
farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura
privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di
individuazione della nave.
Art. 566 -
Ipoteca su nave in costruzione
L' ipoteca può essere concessa
anche su nave in costruzione. Essa può essere validamente
trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel
registro delle navi in costruzione.
Art. 567 -
Pubblicità dell' ipoteca
1. Per gli effetti previsti dal
codice civile, l' ipoteca su nave o su carati di nave deve essere
resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione
sull' atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante
trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o
di galleggiante.
2. L' ipoteca su nave in
costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro
delle navi in costruzione.
3. Nelle stesse forme devono
essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile
richiede l' iscrizione.
Art. 568 -
Ufficio competente
1. La pubblicità deve essere
richiesta all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante,
o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in
costruzione.
2. Tuttavia per le navi maggiori
la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell'
articolo 251.
Art. 569 -
Documenti per la pubblicità dell' ipoteca
1. Chi domanda la pubblicità
dell' ipoteca deve presentare all' ufficio competente i documenti
previsti dall' articolo 2839 del codice civile.
2. La nota deve enunciare:
a) il nome, il luogo e la data di
nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza e la
professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'
ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli
2831, 2839, n. 1, del codice civile;
b) il domicilio eletto dal
creditore nel luogo nel quale è l' ufficio di iscrizione della nave
o del galleggiante;
c) la indicazione del titolo, la
sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o
autenticato;
d) l' importo della somma per la
quale è fatta la trascrizione;
e) gli interessi e le annualità
che il credito produce;
f) il tempo dell' esigibilità;
g) gli elementi di individuazione
della nave.
3. Se la richiesta di pubblicità
si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre
esibire l' atto di nazionalità, perché su questo sia eseguita la
prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia
possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione,
si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255.
Art. 570 -
Esecuzione della pubblicità
La pubblicità si esegue dall'
ufficio nei modi stabiliti nell' articolo 256.
Art. 571 -
Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di più atti resi
pubblici a norma degli articoli precedenti nonché in caso di
discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni
sull' atto di nazionalità, si applica il disposto dell' articolo
257.
Art. 572 -
Surrogazione dell' indennità alla nave
Se la nave è perita o
deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a
meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla
nave:
a) le indennità spettanti al
proprietario per danni sofferti dalla nave;
b) le somme dovute al proprietario
per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;
c) le indennità spettanti al
proprietario per assistenza o salvataggio, quando l' assistenza o il
salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell' ipoteca e
le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento
della nave;
d) le indennità di assicurazione.
Art. 573 -
Estensione dell' ipoteca al nolo
L' ipoteca non si estende al nolo
se ciò non è stato espressamente convenuto.
Art. 574 - Grado
dell' ipoteca
L' ipoteca prende grado dal
momento della trascrizione del registro di iscrizione della nave o
del galleggiante.
Art. 575 -
Graduazione dell' ipoteca nel concorso con i privilegi
La ipoteca prende grado dopo i
privilegi indicati nell' articolo 552 ed è preferita ad ogni altro
privilegio generale o speciale.
Art. 576 -
Collocazione degli interessi
Fermo per il rimanente il disposto
dell' art. 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi
del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto
articolo, è limitata all' annata anteriore ed a quella in corso al
giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono
convenire che la collocazione si estende ad un' altra sola
annualità d' interessi.
Art. 577 -
Prescrizione
I diritti derivanti dalla
concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni
dalla scadenza dell' obbligazione.

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