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Libro quarto
Disposizioni
processuali
Titolo I
Dell' istruzione
preventiva
Art. 578 -
Inchiesta sommatoria
1. Quando giunga notizia di un
sinistro, l' autorità marittima o consolare deve procedere a
sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro
stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la
dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori
accertamenti.
2. Competente è l' autorità del
luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è
andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'
autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del
fatto.
3. Nei luoghi ove non esistono
autorità marittime, l' autorità doganale compie le prime indagini
e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'
autorità marittima più vicina.
4. Dei rilievi fatti, dei
provvedimenti presi per conservare le tracce dell' avvenimento,
nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del
quale l' autorità inquirente, se non è competente a disporre l'
inchiesta formale, trasmette copia all' autorità, che di tale
competenza è investita.
Art. 579 -
Inchiesta formale
1. L' inchiesta formale sulle
cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore
marittimo o dall' autorità consolare competenti, ad istanza degli
interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e
deve essere disposta d' ufficio se dal processo verbale di inchiesta
sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può
essere avvenuto per dolo o per colpa.
2. Se l' autorità competente
ritiene di non disporre d' ufficio l' inchiesta, fa di ciò
dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta
sommaria, che trasmette al ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L' inchiesta formale può
essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte
bandiera straniera.
Art. 580 -
Autorità competente
1. La competenza è determinata
dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale, e,
altrimenti dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da
quello d' arrivo della maggior parte dei naufraghi.
2. Il ministro dei trasporti e
della navigazione designa la commissione competente, nel caso in cui
si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite,
ovvero se l' autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale
di inchiesta sommaria, con dichiarazione dell' impedimento a
costituire la commissione inquirente.
3. Il ministro stesso ha facoltà
di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di
sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.
Art. 581 -
Svolgimento dell' inchiesta
1. L' inchiesta formale è
eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito
dal regolamento presso l' autorità marittima o consolare competente
a disporla, sotto la presidenza dell' autorità medesima.
2. La commissione inquirente
procede all' accertamento delle cause e delle responsabilità del
sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni e
adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.
3. Hanno facoltà di assistere o
di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere
intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l' armatore e
il proprietario della nave, i componenti dell' equipaggio, gli
assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri
danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque
abbia interesse nella nave o nel carico.
4. Se il sinistro riguarda una
nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la
commissione inquirente può procedere all' esame dell' equipaggio,
informandone l' autorità consolare competente.
4. Delle operazioni compiute e
delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del
sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con
i processi verbali, presso l' autorità che ha disposto l' inchiesta
formale.
Art. 582 -
Efficacia probatoria della relazione d' inchiesta
Nelle cause per sinistri
marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale
si hanno per accertati, salvo l' esperimento della prova contraria
da parte di chi vi abbia interesse.
Art. 583 - Spese
per l' inchiesta formale
1. Quando l' inchiesta formale è
disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono
anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno
responsabili del sinistro.
2. Non sono tenuti ad anticipare
le spese dell' inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro
istanza, i marittimi, nonché gli armatori di navi minori o di
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se
a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso,
quando la nave o il galleggiante costituiscano l' unico materiale di
esercizio dell' armatore e non siano assicurati.
Art. 584 -
Verificazione della relazione di eventi straordinari
1. Il presidente del tribunale, il
pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante
prevista nell' articolo 304, deve verificare d' urgenza i fatti in
essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e
separatamente l' uno dall' altro, i componenti dell' equipaggio e i
passeggeri che creda opportuno sentire, nonché raccogliendo ogni
altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi
di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo
verbale.
2. Del giorno fissato per la
verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del
cancelliere, con avviso affisso alla porta dell' ufficio stesso,
nell' albo dell' ufficio portuale e in quello della borsa più
vicina al luogo ove la nave è ancorata.
3. Gli interessati e coloro che,
anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono
ammessi ad assistere agli atti della verificazione.
4. Senza pregiudizio delle
inchieste a cui le competenti autorità debbono procedere negli
speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è
confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal
presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa
risultanti si hanno per accertati, salvo l' esperimento della prova
contraria da parte di chi vi abbia interesse.

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