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Libro quarto
Disposizioni
processuali
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 585 - Dei
giudici di primo grado
1. Nelle cause di cui al presente
titolo, la giustizia è amministrata in primo grado:
a) dai comandanti di porto capi di
circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;
b) dai tribunali.
2. I capi di circondario possono
delegare, con decreto, l' esercizio delle funzioni giurisdizionali
ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di
capitano di porto.
Art. 586 -
Regolamento di competenza; incompetenza per materia
1. Gli articoli 42 e 43 del codice
di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di
porto.
2. L' incompetenza per materia del
comandante di porto può essere rilevata anche d' ufficio in ogni
stato e grado del giudizio.
Art. 587 - Foro
della pubblica amministrazione
Ai giudizi avanti i comandanti di
porto non si applicano le disposizioni relative al foro della
pubblica amministrazione.
Art. 588 -
Rinvio
Per tutto quanto non è
espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 589 -
Competenza per materia e per valore
1. Sono proposte avanti il
comandante di porto, se il valore non eccede le lire centomila, e
avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le
cause riguardanti:
a) i danni dipendenti da urto di
navi;
b) i danni cagionati da navi nell'
esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di
qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
c) i danni cagionati dall' uso di
meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
d) i danni cagionati da navi alle
reti e agli attrezzi da pesca;
e) le indennità e i compensi per
assistenza, salvataggio e ricupero;
f) il rimborso delle spese e i
premi per ritrovamento di relitti.
2. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.
Art. 590 -
Competenza per territorio
1. Se il fatto che vi ha dato
luogo è avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel
precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo
del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è
avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il
tribunale della circoscrizione nella quale è avvenuto il primo
approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l' arrivo della
maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il
tribunale della circoscrizione nella quale è l' ufficio di
iscrizione della nave.
2. Se il fatto è avvenuto fuori
del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante
di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione,
nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o
l' arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti
il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella
quale è il luogo di iscrizione della nave.
Art. 591 - Forma
della domanda
La domanda si propone mediante
citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente
comparse.
Art. 592 -
Contenuto e forma della citazione
1. La citazione deve contenere la
indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'
intimazione a comparire a udienza fissa, la esposizione sommaria dei
fatti e la formulazione dell' oggetto della domanda.
2. Può essere notificata anche
dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.
3. La notificazione per pubblici
proclami può, su istanza dell' attore, essere autorizzata dal
comandante di porto.
Art. 593 -
Termini per comparire
Si applicano i termini di
comparizione fissati dall' articolo 313 del codice di procedura
civile.
Art. 594 -
Partecipazione delle parti al processo
Le parti possono stare in giudizio
personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta
per atto notarile e per scrittura privata autenticata nella firma da
notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può
autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in
calce all' atto di citazione.
Art. 596 -
Decisione della causa
1. Il comandante di porto, se
ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti a
formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.
2. Il dispositivo, se non è letto
immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i
successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il
testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria
entro quindici giorni dalla chiusura della trattazione.
3. La provvisoria esecuzione delle
sentenze del comandante di porto è regolata dagli articoli 282 e
284 del codice di procedura penale.
Art. 597 -
Appellabilità
1. Salva l' applicazione degli
articoli 42, 43, 339, quarto comma, del codice di procedura civile,
le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire
cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della
circoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede.
2. Il termine per appellare è di
quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il
deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti
costituitesi e a quelle non comparse ma regolarmente citate.
Art. 598 -
Amichevole componimento
1. Anche nelle cause contemplate
nell' articolo 589 che eccedano il valore di lire centomila, il
comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per
indurre le parti ad un amichevole componimento.
2. Se il componimento riesce, si
compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante
di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo
esecutivo.
3. Se il componimento non riesce
si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal
comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli
atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto.
Art. 599 -
Nomina di consulenti tecnici
1. Il presidente, all' atto della
nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il
consigliere istruttore nel corso dell' istruzione probatoria,
scelgono uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco
speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.
2. Il collegio, quando rileva che
non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e
può disporre che sia rinnovata l' istruzione probatoria.
Art. 600 -
Funzioni del consulente tecnico
1. Il consulente tecnico assiste
il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il
processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti,
per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa
presenta.
2. Del parere del consulente è
compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per
iscritto.
Art. 601 -
Acquisizione degli atti di inchiesta
Il giudice o il consigliere
istruttore dispone di ufficio l' acquisizione agli atti della causa
dei processi verbali di inchiesta sommaria nonché dei processi
verbali e delle relazioni di inchiesta formale.
Art. 602 -
Arbitrato dei consulenti tecnici
1. Le parti possono d' accordo
chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un
collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d' ufficio, e,
qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente
nominato dal giudice istruttore con ordinanza.
2. All' arbitrato si applicano gli
articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 603 -
Competenza del comandante del porto e del tribunale
1. Sono proposte avanti il
comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la
nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è
cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non
seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le
controversie individuali, che non eccedono il valore di lire
centomila, riguardanti:
a) i rapporti di lavoro della
gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di
famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè l'
ingaggio non sia stato seguito da arruolamento o il contratto di
arruolamento sia nullo per difetto di forma;
b) l' esecuzione del lavoro
portuale e l' applicazione delle relative tariffe;
c) le retribuzioni dovute ai
piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai
barcaiuoli, ed agli zavorrai<3>; alle imprese di rimorchio;
agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati
nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci o delle persone,
ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai
fornitori di acqua per uso di bordo.
2. Le controversie suindicate,
eccedenti il valore di lire centomila, sono proposte avanti il
tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il
galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il
rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da
arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.
3. Le disposizioni delle lettere
b) e c) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra
nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie
relative ai rapporti d' impiego pubblico.
Art. 604 -
Denuncia all' associazione sindacale
1. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a),
b) e c) dell' articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di
lettera raccomandata all' associazione legalmente riconosciuta che
rappresenta la categoria alla quale appartiene.
2. Si applicano gli articoli 430,
secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.
Art. 605 -
Assistenza processuale dei minori
1. Nelle controversie contemplate
nell' articolo 603 il giudice può nominare un curatore speciale al
minore, anche se quest' ultimo sia fornito di capacità processuale.
2. E' sempre in facoltà di chi
esercita sul minore la patria potestà o la tutela di intervenire
nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo
non faccia valere le sue ragioni.
Art. 606 -
Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Il comandante di porto, quando
rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli articoli
591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell' art. 603,
sospende il processo affinchè abbia luogo il tentativo di
conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la
riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del
lavoro.
Art. 607 -
Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
Il comandante di porto, quando
rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente
capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'
articolo 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in
regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel
procedimento ordinario; nel decidere della causa non può tener
conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle
norme ordinarie.
Art. 608 -
Giudice di appello
1.L' appello contro le sentenze
pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a
controversie previste dall' articolo 603 deve essere proposto avanti
la sezione della corte d' appello che funziona come magistratura del
lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo
presidente in sostituzione degli esperti.
2. Si applica l' articolo 450,
secondo comma, del codice di procedura civile.
Art. 609 -
Rinvio
Al procedimento per la risoluzione
delle controversie contemplate nell' articolo 603 si applicano gli
articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del
codice di procedura civile.

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