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Titolo III
Della liquidazione
delle avarie comuni
Art. 610 -
Competenza
1. Se la spedizione o, in caso di
viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto
nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a
norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il pretore
della circoscrizione nella quale il porto è situato.
2. Se la spedizione o il viaggio
contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il
regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della
circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave.
Art. 611 -
Domanda di regolamento
L' azione per contribuzione alle
avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall'
armatore della nave o da altro interessato nella spedizione,
mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente
articolo.
Art. 612 - Atti
preliminari
1. Il pretore, a seguito della
presentazione del ricorso, richiama i verbali dell' investigazione
prevista nell' articolo 182, gli atti relativi alla verifica della
relazione di eventi straordinari, e quelli dell' inchiesta sommaria
prevista nell' articolo 578.
2. Con ordinanza, inoltre, il
pretore nomina uno o più liquidatori d' avaria, scelti, quando si
tratti di navi marittime, nell' elenco speciale a tal uopo formato
secondo le norme del regolamento; fissa il termine entro il quale il
comandante della nave, quando non l' abbia già fatto in adempimento
del disposto dell' articolo 304, è tenuto a depositare presso la
cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato dall'
articolo 314; dispone per una data successiva la convocazione degli
interessati, dei quali l' istante ha indicato il nome e il
domicilio.
3. La cancelleria procede alla
pubblicazione dell' ordinanza nell' albo della pretura e ne informa
gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 613 -
Liquidatori d' avaria
Ai liquidatori d' avaria si
applicano le norme del codice di procedura civile relative ai
consulenti tecnici.
Art. 614 -
Adunanza di discussione
1. Nel giorno stabilito per la
convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in
presenza degli interessati, all' esame degli atti indicati nel primo
comma dell' articolo 612 e dei documenti prodotti.
2. Esaurito tale esame, il pretore
fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è
tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento
contributorio.
3. Il termine di deposito può
essere prorogato a norma dell' articolo 154 del codice di procedura
civile.
Art. 615 -
Pubblicazione del deposito del regolamento
La cancelleria procede alla
pubblicazione dell' avvenuto deposito del regolamento contributorio
nell' albo della pretura, e ne dà comunicazione agli interessati, a
norma dell' articolo 136 del codice di procedura civile.
Art. 616 -
Impugnazione del regolamento
1. L' impugnazione del regolamento
contributorio è proposta con ricorso da depositarsi, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, presso la
cancelleria della pretura, se l' ammontare della massa creditoria
non supera le lire settecentocinquantamila, e presso la cancelleria
del tribunale, se supera detta somma.
2. Il giudice competente, riuniti
i ricorsi depositati e richiamato d' ufficio il regolamento, fissa
la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano
le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 617 -
Omologazione del regolamento
1. Se il regolamento contributorio
non è impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con
sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il
regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.
2. Se una o più impugnazioni sono
accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore dispone, con
ordinanza, che lo stessop liquidatore, o altro a tal fine nominato
nelle forme di cui all' articolo 612, proceda alla formazione di un
nuovo regolamento.
3. Il nuovo regolamento non può
essere impugnato per motivi che hanno già formato oggetto di
impugnazione del precedente regolamento.
Art. 618 -
Riapertura del regolamento
Nella ipotesi di cui all' articolo
479, il pretore su istanza dell' armatore della nave o di altro
interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in
ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati,
procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle
precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle
cose ricuperate.
Art. 619 -
Chirografo di avaria
1. Gli interessati possono,
mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da
arbitri le cause relative alla formazione del regolamento
contributorio.
2. Al chirografo e al regolamento
si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile
riguardanti l' arbitrato, se gli interessati intendono che al
regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di
sentenza, e di ciò fanno espressa dichiarazione nel chirografo.

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