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Art.
62 - Movimento delle navi nel porto
Il comandante del
porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'
entrata e l' uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle
navi, l' ammaramento, lo stanziamento e il movimento degli
idrovolanti nelle acque del porto.
Art.
63 - Manovre disposte d' ufficio
1. Il comandante
del porto può ordinare l' ormeggio, il disormeggio e ogni altra
manovra delle navi nel porto.
2. L' autorità
medesima può disporre, in caso di necessità, l' esecuzione di
ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in
caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.
Art.
64 - Deposito di cose su aree portuali
1. Decorso il
termine fissato per la sosta temporanea di merci o di materiali di
cui all' articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il
comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle
merci e dei materiali.
2. Qualora gravi
esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche
fuori dei casi previsti dal comma precedente.
3. In caso di
mancata esecuzione dell' ordine, l' autorità predetta può disporre
la rimozione d' ufficio a spese dell' interessato.
Art.
65 - Imbarco e sbarco
1. Il comandante
del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento,
il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l' imbarco e lo
sbarco dei passeggeri.
2. Le operazioni di
carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose
sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
Art.
66 - Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti
Il comandante del
porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'
impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni
galleggianti addette al servizio del porto.
Art.
67 - Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti
Il capo del
compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del
traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al
servizio dei porti.
Art.
68 - Vigilanza sull' esercizio di attività nei porti
1. Coloro che
esercitano un' attività nell' interno dei porti ed in genere nell'
ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell' esplicazione di
tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.
2. Il capo del
compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può
sottoporre all' iscrizione in appositi registri, eventualmente a
numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano
le attività predette.
Art.
69 - Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi
1. L' autorità
marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un
naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al
soccorso e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i
mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano
utilmente intervenire.
2. Quando l'
autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi
provvedimenti necessari sono presi dall' autorità comunale.
Art.
70 - Impiego di navi per il soccorso
1. Ai fini dell'
articolo precedente, l' autorità marittima o, in mancanza, quella
comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o
nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi
equipaggi.
2. Le indennità e
il compenso per l' opera prestata dalle navi sono determinati e
ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
Art.
71 - Divieto di getto di materiali
1. Nei porti è
vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del
compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale
divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per
altre necessità del traffico e della pesca.
Art.
72 - Rimozione di materiali sommersi
1. Nel caso di
sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali,
gli interessati devono provvedere all' immediata rimozione.
2. Qualora gli
interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'
autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un
intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può
provvedere d' ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla
vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.
3. L' interessato
è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la
differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
Art.
73 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi
1. Nel caso di
sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero
in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'
autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per
la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario,
nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese
alla rimozione del relitto, fissando il termine per l' esecuzione.
2. Se il
proprietario non esegue l' ordine nel termine fissato, l' autorità
provvede d' ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per
conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento
tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a
coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo
Stato la differenza.
3. Se il ricavato
della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato,
sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari
sulla nave.
4. Nei casi d'
urgenza l' autorità può senz' altro provvedere d' ufficio, per
conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza
lorda non superiore alle trecento tonnellate il proprietario è
tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti
del valore dei relitti ricuperati.
Art.
74 - Guardiani di navi in disarmo
Per le navi in
disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei
marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la
qualifica.
Art.
75 - Danni alle opere e agli impianti portuali
1. In caso di danni
cagionati a opere portuali o a impianti attinenti a servizi della
navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata
l' entità a mezzo dell' ufficio del genio civile ed intima al
responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le
riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione
da parte del responsabile, l' autorità provvede d' ufficio alle
riparazioni a spese del medesimo.
2. Quando i danni
predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può
richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento
delle spese per le riparazioni.
Art.
76 - Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque
1. Se l' esercizio
di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di
banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina
interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a
provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in
conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.
2. Del pari gli
esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni
impartite dalla predetta autorità, per ovviare all' intorbidamento
delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.
3. In caso di
mancato adempimento da parte degli esercenti, l' autorità predetta
provvede di ufficio a spese dell' interessato.
Art.
77 - Obbligazioni dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua
1. Lungo le sponde
dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i
proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i
muri di sponda e gli argini occorrenti, nonché prendere tutte le
misure necessarie ad evitare l' interrimento dei fondali.
2. Il capo del
compartimento, sentito l' ufficio del genio civile, e, se del caso,
l' ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono
attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione
delle opere predette.
3. In caso di
mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l' autorità
predetta provvede di ufficio, a spese dell' interessato.
Art.
78 - Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti
neiporti
L' apertura di cave
di pietra e l' esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo
le sponde di canali o di altri corsi d' acqua sboccanti in un porto
sono sottoposte all' autorizzazione del capo del compartimento.
Art.
79 - Pesca nei porti
Nei porti e nelle
altre località di sosta o di transito delle navi, l' esercizio
della pesca è sottoposto all' autorizzazione del comandante del
porto.
Art.
80 - Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti
Nei porti e nelle
località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'
autorizzazione del comandante del porto l' uso di armi, la
deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l' accensione di luci o
di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Art.
81 - Altre attribuzioni di polizia
Il comandante del
porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la
polizia del porto o dell' approdo e delle relative adiacenze.
Art.
82 - Disordini nei porti e sulle navi
1. Qualora si
verifichino avvenimenti che possano turbare l' ordine pubblico nei
porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che
si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale,
l' autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa
immediatamente quella marittima.
2. Se l' autorità
di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l'
autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a
ristabilire l' ordine, richiedendo ove sia necessario l' intervento
della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone
immediato avviso all' autorità di pubblica sicurezza, nonché,
quando si tratti di nave straniera, all' autorità consolare dello
Stato di cui la nave batte la bandiera.
Art.
83 - Divieto di transito e di sosta
Il ministro dei
trasporti e della navigazione può limitare o vietare, per motivi di
ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare
territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende.
Art.
84 - Ingiunzione per rimborso di spese
1. Per il rimborso
di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'
autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto
del pretore competente.
2. Decorsi venti
giorni dalla notificazione dell' ingiunzione al debitore, senza che
questi abbia eseguito il pagamento, l' autorità marittima può
procedere agli atti esecutivi.
3. Entro il termine
predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi
inerenti all' esistenza del credito o al suo ammontare [previo
versamento della somma indicata nell' atto di ingiunzione.
4. L' opposizione
è proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Art.
85 - Attività amministrativa nei porti interni
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano anche all' attività amministrativa e
alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni
del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono
esercitate rispettivamente dal capo dell' ispettorato di porto e dal
comandante di porto della navigazione interna.
2. Alla vigilanza
del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell' articolo 68,
coloro i quali esercitano un' attività nell' ambito delle zone
portuali della navigazione interna.
3. Le disposizioni
degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di
navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi, e di altre acque
interne nelle quali, a giudizio dell' autorità preposta all'
esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla
navigazione.
4. La
determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo
è fatta dal comandante del porto a norma dell' articolo 74, quando
occorre per esigenze di sicurezza.
5. L' autorità di
pubblica sicurezza informa quella preposta all' esercizio della
navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possano
turbare l' ordine pubblico nei porti o nell' ambito delle zone
portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di
navigazione su vie navigabili interne.
6. Il divieto di
transito o di sosta può essere stabilito dal ministro dei trasporti
e della navigazione anche per le zone delle acque interne nelle
quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.
Art.
86 - Istituzione del servizio di pilotaggio
1. Nei porti e
negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è
riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita,
mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione
di piloti.
2. La corporazione
ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo
pilota.
Art.
87 - Pilotaggio obbligatorio
1. Nei luoghi dove
è riconosciuta l' opportunità, il pilotaggio può essere reso
obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Nei luoghi dove
il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per
particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
3. Il decreto del
Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore
marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio
è obbligatorio.
Art.
88 - Vigilanza sulla corporazione dei piloti
1.La corporazione
dei piloti è sottoposta alla vigilanza della autorità competente a
norma del regolamento.
2. Il comandante
del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la
corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all'
espletamento del servizio e, in caso di insufficienza, deve darne
avviso al ministro dei trasporti e della navigazione, prendendo, in
caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art.
89 - Cauzione della corporazione dei piloti
La corporazione dei
piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai
regolamenti locali.
Art.
90 - Licenze e registro dei piloti
I piloti sono
provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e
sono iscritti in uno speciale registro.
Art.
91 - Tariffe di pilotaggio
Le tariffe di
pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti e della
navigazione, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art.
92 - Attribuzioni e obblighi del pilota
1. Il pilota
suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione
delle manovre necessarie per seguirla.
2. Nelle località
dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua
opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'
articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
3. Nelle località
dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la
sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Art.
93 - Responsabilità del pilota
Il pilota risponde
dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga
provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle
informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione
della rotta.
Art.
94 - Responsabilità della corporazione dei piloti
Dei danni di cui
sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione
nei limiti della cauzione.
Art.
95 - Regolamento di pilotaggio
1. La disciplina
del servizio di pilotaggio, l' ordinamento della corporazione, le
norme per la gestione della corporazione stessa e per il
reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono
stabiliti dal regolamento.
2. Le norme per l'
esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le
associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali,
approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art.
96 - Marittimi abilitati al pilotaggio
1. Nelle località
di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di
piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a
esercitare il pilotaggio.
2. Il servizio dei
marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo
capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio
sono approvate dal direttore marittimo.
Art.
97 - Personale abilitato al pilotaggio
Nelle località di
approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è
esercitato da piloti autorizzati dall' ispettorato di porto.
Art.
98 - Pilotaggio obbligatorio
Nei luoghi dove
particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell' ispettorato
compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il
pilotaggio.
Art.
99 - Norme applicabili
Il servizio dei
piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93.
Art.
100 - Regolamenti locali
Le norme per l'
esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite,
sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti
locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art.
101 - Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.
1. Il servizio di
rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito
delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere
esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento,
secondo le norme del regolamento.
2. L' autorità
predetta determina nell' atto di concessione il numero e le
caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.
3. Le tariffe
relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento,
sentite le associazioni sindacali interessate.
Art.
102 - Regolamenti locali
Le norme sulla
disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono
stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art.
103 - Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio
1. Quando all'
armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da
rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal
contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione
degli elementi medesimi.
2. Se le parti non
dispongono diversamente, la direzione della rotta e della
navigazione s' intende affidata al comandante del rimorchiatore.
Art.
104 - Responsabilità durante il rimorchio
1. L' armatore del
rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono
responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi
rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che
provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.
2. Dei danni
sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente
responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l' armatore
del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati
da cause loro imputabili.
3. Quando la
direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante
del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per
quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare
esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non
sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti
dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'
armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è
affidata al comandante di un elemento rimorchiato.
Art.
105 - Obblighi e responsabilità in caso di consegna al
rimorchiatore
Fermo il disposto
dell' articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi
rimorchiati all' armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le
responsabilità di quest' ultimo e dei suoi dipendenti e preposti
sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.
Art.
106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata
Il rimorchiatore
che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'
opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle
indennità ed al compenso previsti nell' articolo 491.
Art.
107 - Servizi per l' ordine e la sicurezza del porto
Oltre che nei casi
previsti nell' articolo 70, i rimorchiatori devono essere messi a
disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per
qualsiasi servizio necessario all' ordine e alla sicurezza del
porto.
Art.
108 - Disciplina delle operazioni (abrogato)
[ 1
Articolo abrogato, a partire dal 19 marzo 1995, dall' art. 27 della
l. 28 gennaio 1994 n. 84 come modificato dal D.L. 12 aprile 1996, n.
202. ]
Art.
109 - Uffici del lavoro portuale
[1. Nei porti, nei
quali l' importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle
operazioni portuali è affidata ad uffici del lavoro portuale.
2. Gli uffici del
lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro
dei trasporti e della navigazione, previo parere del capo del
compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge
la propria attività con l' assistenza di un consiglio di lavoro
portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui
predetti uffici è esercitata dal capo del compartimento.
3. Gli uffici del
lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti
con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione e sono
diretti da un funzionario dell' ispettorato di porto, che svolge la
propria attività, con l' assistenza di un consiglio del lavoro
portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui
predetti uffici è esercitata dal capo dell' ispettorato di porto].
Art.
110 - Compagnie e gruppi portuali
1. Le maestranze
addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in
gruppi, soggetti alla vigilanza dell' autorità preposta alla
disciplina del lavoro portuale.
2. Le compagnie
hanno personalità giuridica.
3. Alla
costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi
provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e,
per la navigazione interna, il direttore dell' ispettorato
compartimentale, secondo le norme del regolamento.
4. Il regolamento
stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e
dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le
modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni
costituenti il patrimonio delle compagnie.
5. Salvo casi
speciali stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione l'
esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o
ai gruppi..
Art.
111 - Imprese per operazioni portuali
1. L' esercizio da
parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è
sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la
navigazione marittima, e del capo dell' ispettorato di porto, per la
navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Le autorità
predette possono determinare il numero massimo delle imprese in
relazione alle esigenze del traffico.
3. La concessione
può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.
4. In ogni caso l'
impresa concessionaria deve avvalersi, per l' esecuzione delle
operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite
nelle compagnie o nei gruppi..
Art.
112 - Tariffe delle operazioni portuali
Le tariffe e le
altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi
portuali, nonché per le prestazioni delle imprese indicate nell'
articolo precedente sono determinate secondo le modalità stabilite
dal regolamento.
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