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Titolo IV
Dell' attuazione
della limitazione del debito dell' armatore
Art. 620 -
Giudice competente
Il procedimento di limitazione è
promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei
quali è il foro generale dell' armatore, a seconda che si tratti di
navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.
Art. 621 -
Domanda di limitazione
1. L' armatore che intende valersi
del beneficio della limitazione ne propone domanda, con ricorso al
giudice competente, ai sensi del precedente articolo.
2. Il ricorso deve indicare il
nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e il domicilio
dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice
competente; gli elementi di individuazione della nave, l' ufficio di
iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il
viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.
3. Insieme con il ricorso, l'
armatore deve depositare, a pena di inammissibilità, nella
cancelleria del tribunale o della pretura:
a) dichiarazione del valore della
nave al momento della domanda ovvero, se la domanda è proposta dopo
la fine del viaggio, al termine di questo nonché, in entrambi i
casi, del valore della nave all' inizio del viaggio;
b) elenco dei proventi lordi del
viaggio;
c) copia dell' inventario di bordo
secondo le forme stabilite dal regolamento;
d) elenco nominativo dei creditori
soggetti alla limitazione, con l' indicazione del loro domicilio,
del titolo e dell' ammontare del credito di ciascuno;
e) certificato delle ipoteche
trascritte sulla nave.
4. Su istanza dell' armatore, il
presidente del tribunale può disporre che il deposito della
dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine
successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci
giorni, ma può essere prorogato a otto giorni prima della data
fissata ai sensi dell' articolo 623 per la presentazione in
cancelleria delle domande dei creditori.
Art. 622 -
Valutazione della nave
La dichiarazione del valore della
nave all' inizio del viaggio deve indicare il valore commerciale
secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell'
ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze
indicate nella copia dell' inventario di bordo di cui alla lettera
c) dell' articolo precedente. In caso di nave assicurata si assume
per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione indica
come valore di stima ai sensi dell' articolo 515.
Art. 623 -
Sentenza di apertura
Con sentenza esecutiva il
tribunale, accertata in seguito alla domanda dell' armatore l'
esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di
limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice
per la formazione dello stato attivo e di quello passivo per il
riparto della somma e per l' istruzione dei processi di cui agli
articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in
cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a
giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a
sessanta per i creditori residenti all' estero; stabilisce, entro
sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la
presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di
deposito dello stato attivo e di quello passivo; fissa, non prima di
dieci giorni e non oltre venti giorni da quest' ultima data, l'
udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di
quello passivo avanti il collegio.
Art. 624 -
Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura
1. La sentenza di apertura, a cura
della cancelleria, è portata a conoscenza dell' armatore e dei
creditori indicati nell' elenco di cui all' articolo 621, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa a
cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all'
ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e, parimenti in
estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
2. L' ufficio di iscrizione avuta
conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l' affissione
nell' albo dell' ufficio stesso.
Art. 625 -
Effetti del procedimento sui debiti pecuniari
1. Agli effetti del procedimento,
i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla limitazione, si
considerano scaduti alla data di apertura.
2. I crediti sottoposti a
condizione partecipano allo stato passivo, e sono compresi con
riserva fra i crediti ammessi.
3. I crediti per interessi
convenzionali o legali, maturati dopo la data di apertura, sono
ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo il
riparto fra i creditori.
Art. 626 -
Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi
1. Dalla data di pubblicazione
della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non
possono promuovere l' esecuzione forzata sui beni dell' armatore per
le obbligazioni di cui all'articolo 275.
2. Dalla stessa data, il processo
di esecuzione iniziato dai creditori medesimi è sospeso, anche
d'ufficio, con provvedimento del giudice dell' esecuzione, e si
estingue se non è riassunto nel termine fissato con la sentenza che
fa constare una delle cause di decadenza previste nell' articolo
640.
Art. 627 -
Opposizione dei creditori
1. Contro la sentenza di apertura
i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, per
l' inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'
armatore.
2. L' opposizione non sospende il
procedimento, a meno che il giudice designato non ne autorizzi, con
ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata sull'
opposizione sentenza passata in giudicato.
Art. 628 -
Formazione dello stato attivo
Nel termine fissato dalla sentenza
di apertura, il giudice designato, sentiti l' armatore e i creditori
concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di
valore e dei documenti indicati nell' articolo 621. Egli può
disporre anche d' ufficio accertamenti tecnici per la revisione del
valore della nave dichiarato dall' armatore o sulla consistenza e l'
ammontare del nolo e degli altri proventi o sulla consistenza e l'
ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un
termine per il deposito della relazione di stima, durante il quale
sospende, ove sia opportuno, il procedimento.
Art. 629 -
Deposito della somma limite
Entro tre giorni dalla sentenza di
apertura o dal deposito della dichiarazione di valore, disposto ai
sensi dell' ultimo comma dell' articolo 621, il giudice designato
fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per
il deposito della somma limite, computata sulla base delle
indicazioni e dei documenti presentati dall' armatore, nonché di
una congrua somma per le spese del procedimento.
Art. 630 -
Integrazione della somma depositata
1. Quando, in seguito agli
accertamenti tecnici previsti nell' articolo 628, risulta che il
valore della nave o l' ammontare dei proventi è superiore a quello
dichiarato, il giudice designato ordina l' integrazione della somma
depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.
2. Quando dagli accertamenti
medesimi risultano proventi omessi o inesattamente indicati dall'
armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai
sensi dell' articolo 641.
Art. 631 -
Vendita della nave e cessione dei proventi
1. Se l' armatore proprietario ne
fa istanza entro il termine previsto per il deposito della somma
limite a sensi dell' articolo 629, il giudice designato, con
ordinanza, può autorizzare, in luogo del deposito del valore della
nave, la vendita all' incanto della nave stessa entro un termine
anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per
la formazione dello stato attivo.
2. Il giudice predetto, su istanza
dell' armatore nel termine previsto per il deposito della somma
limite, può altresì autorizzare la cessione alla massa passiva dei
proventi esatti, o da esigere entro un termine anteriore di almeno
dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello
stato attivo, nominando in tal caso un liquidatore.
3. Venduta la nave o esatti i
proventi, il giudice dispone che, entro un termine anteriore di
almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato per la
formazione dello stato attivo, la somma ricavata sia integrata fino
a concorrenza della somma limite.
Art. 632 -
Opposizione all' ordinanza di vendita della nave o di cessione dei
proventi
1. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione dell' ordinanza che autorizza la vendita della nave o
la cessione dei proventi, i creditori possono proporre opposizione
mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l' armatore
e i creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile.
2. L' opposizione sospende l'
esecuzione dell' ordinanza.
Art. 633 -
Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato
I provvedimenti del giudice
designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a
cura della cancelleria all' armatore e ai creditori mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. L' ordinanza che autorizza
la vendita della nave o la cessione dei proventi è trasmessa
inoltre all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante,
per la pubblicazione mediante affissione nell' albo.
Art. 634 -
Formazione dello stato passivo
Nel termine fissato dalla sentenza
di apertura, il giudice designato, sentiti l' armatore e i creditori
concorrenti, procede alla formazione dello stato passivo.
Art. 635 -
Avviso di deposito dello stato attivo e passivo
L' avvenuto deposito dello stato
attivo e di quello passivo è comunicato all' armatore e ai
creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nonché all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante,
che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell' albo.
Art. 636 -
Impugnazioni dello stato attivo e passivo
1. Le impugnazioni dello stato
attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio
dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l'
udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell' articolo 623.
2. Decise le impugnazioni con
sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove necessario,
provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo
e ordina l' integrazione della somma depositata entro un termine non
superiore a cinque giorni.
Art. 637 - Stato
di riparto
1. Decorso il termine fissato per
le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo è formato a
norma dell' articolo precedente, i creditori compresi nello stato
passivo possono concordare lo stato di riparto.
2. Se i creditori non raggiungono
l' accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della
somma depositata, secondo l' ordine delle cause di prelazione.
3. Lo stato di riparto è
impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo
per quanto attiene all' ordine di prelazione.
4. Il giudice designato, in base
al riparto concordato a quello definitivamente formato, provvede
all'emissione dei mandati di pagamento.
Art. 638 -
Ripartizione del residuo
1. Fermo il disposto dell' ultimo
comma dell' articolo 625, sul residuo della somma depositata sono
ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro
domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.
2. Alla ripartizione del residuo
si procede a norma dell' articolo precedente, ma lo stato di riparto
è impugnabile anche per motivi attinenti alla esistenza del
credito.
Art. 639 -
Fallimento dell' armatore
Il fallimento dell' armatore,
dichiarato successivamente al decorso del termine fissato per le
impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della
sentenza che respinge le impugnazioni, ovvero alla integrazione
della somma disposta ai sensi del secondo comma dell' articolo 636,
non estingue il procedimento di limitazione; le somme depositate non
sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori
soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio
del fallito.
Art. 640 -
Decadenza dal beneficio della limitazione
L' armatore decade dal beneficio
della limitazione:
a) per l' inesatta indicazione o
l' omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della
spedizione;
b) per il mancato deposito, entro
il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave,
disposto ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 622;
c) per il mancato deposito, entro
il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese
del procedimento, ovvero per l' omessa integrazione del deposito
stesso;
d) per l' occultamento della nave
ovvero per l' intralcio all' opera dell' esperto nei casi di cui
all'articolo 628.
Art. 641 -
Dichiarazione di estinzione del procedimento
1. In caso di fallimento dell'
armatore dichiarato prima del momento indicato nell' articolo 639, o
quando ricorra uno dei casi previsti nell' articolo precedente, il
giudice designato rimette le parti al collegio.
2. Il collegio, accertati gli
estremi di cui all' articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara
estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la
restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e
fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di
cui all' articolo 626.
La sentenza predetta è notificata
e pubblicata nelle forme di cui all' articolo 624.
Art. 642 - Norme
applicabili al procedimento promosso avanti il pretore
Quando si tratta di navi minori o
di galleggianti, spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai
precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice
designato.

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