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Titolo V
Dell' esecuzione
forzata e delle misure cautelari
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 643 -
Competenza
1. L' esecuzione forzata è
promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei
quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne
siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti.
2. Il sequestro giudiziario e
conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai giudizi
competenti a norma del codice di procedura civile.
Art. 644 -
Oggetto dell' espropriazione e delle misure cautelari
1. Salve le eccezioni contemplate
nell' articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione
forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro
carati e le loro pertinenze separabili.
2. Se oggetto di espropriazione
forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il giudice
competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare
il pignoramento o il sequestro dell' intera nave, quando la quota
del proprietario debitore eccede la metà; in tal caso, il diritto
spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi
appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del
prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese
delle procedure esecutive e cautelari.
Art. 645 - Navi
non soggette a pignoramento e a sequestro
Non possono formare oggetto di
espropriazione forzata nè di misure cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le
navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di
navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal
ministro dei trasporti e della navigazione, se non sia intervenuta
l' autorizzazione del ministro medesimo;
c) le navi adibite ai servizi
pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non
sia intervenuta l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della
navigazione;
d) le navi e i galleggianti,
pronti a partire o in corso di navigazione, purchè non si tratti di
debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che
proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il
comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione
interna quando il comandante di porto ha dato la relativa
autorizzazione.
Art. 646 -
Provvedimenti per impedire la partenza della nave
Il giudice competente ai sensi
dell' articolo 643, e, ove ricorra l' urgenza, il comandante del
porto, o l' autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si
trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per
impedire la partenza della nave.
Art. 647 -
Precetto
Il precetto è regolato dalle
disposizioni del codice di procedure civile, ma il termine ad
adempiere è ridotto a ventiquattro ore.
Art. 648 -
Notificazione del precetto
1. Il precetto, ad istanza del
creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
2. Il precetto diviene inefficace
trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
Art. 649 -
Giudice dell' esecuzione
1. L' espropriazione è diretta da
un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del
giudice dell' esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione,
a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'
articolo 653, entro due giorni da che è stato formato.
2. Nei procedimenti avanti le
preture delle quali fanno parte più magistrati, la nomina è fatta
dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al
giudice dell' esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di
procedura civile.
Art. 650 - Forma
del pignoramento di navi o di carati di navi
1. L' atto di pignoramento deve
contenere.
1) l' enunciazione della somma
dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale si procede, e
della sua spedizione in forma esecutiva;
2) la data della notificazione del
precetto;
3) l' ingiunzione al debitore
proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la
nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla
espropriazione, e le relative pertinenze;
4) l' intimazione al comandante di
non far partire la nave, ovvero, se oggetto dell' espropriazione è
una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal
porto di arrivo;
5) gli elementi di individuazione
della nave o del galleggiante.
2. Il pignoramento si esegue, su
istanza del creditore precettante, mediante notificazione dell' atto
al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in
corso di navigazione, il giudice competente ai sensi dell' articolo
643 può prescrivere che la notificazione dell' atto al comandante
sia eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di
ricevimento, ovvero mediante comunicazione radiotelegrafica degli
estremi del pignoramento.
3. Non appena eseguita la
notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della
comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia
copia autentica dell' atto all' ufficio di iscrizione della nave o
del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione nel registro
d' iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche all'
annotazione sull' atto di razionalità. Se la nave è in
costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro
delle navi in costruzione.
4. Il detto ufficio è tenuto a
consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'
espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.
Art. 651 - Forma
del pignoramento di pertinenze separabili
Il pignoramento di pertinenze
separabili è autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella
quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante,
sentiti i creditori ipotecari. Esso è eseguito, secondo le norme
del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose
mobili, dall' ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle
cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un
custode.
Art. 652 -
Amministrazione della nave pignorata
1. Il capo dell' ufficio
giudiziario competente ai sensi dell' articolo 643, su istanza di
chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre
che la nave pignorata per interno o per carati, intraprenda uno o
più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre
cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia
stipulata una adeguata assicurazione.
2. Il viaggio non può essere
incominciato sino a che l' ordinanza non sia stata resa pubblica con
le forme previste dall' articolo 250, e il richiedente non abbia
anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme
presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il
viaggio o i viaggi.
3. Il nolo, dedotte le spese da
rimborsare, nei limiti dell' effettuato depositato, al richiedente,
va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti
eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza, e per
il pagamento di questa il giudice può emettere decreto di
ingiunzione.
4. Il giudice può anche emettere,
su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d'
ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei
valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia
stata surroga dell' assicuratore.
5. Con il decreto d' ingiunzione
è nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il
richiedente o i debitori possono proporre opposizione.
6. I crediti per il nolo, gli
accessori e i valori suindicati, e altresì quelli per la differenza
dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti
dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va
in aumento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 653 -
Domanda di vendita
1. Non prima di trenta e non oltre
novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei
creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della
nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell'
articolo 643.
2. Il ricorso è notificato al
proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori
intervenuti a norma dell' articolo 499 del codice di procedura
civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle
condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console
dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
3. Nel termine di giorni trenta
dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del
giudice competente ai sensi dell'articolo 643 il ricorso notificato
e l' estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le
ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell' articolo 488
del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l' atto di
pignoramento, con il certificato di cui all' ultimo comma
dell'articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni
scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.
Art. 654 -
Designazione del giudice dell' esecuzione e nomina dell'esperto
1. Sulla presentazione del
fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere,
il giudice, competente ai sensi dell' articolo 643, provvede alla
nomina del giudice dell' esecuzione e alla designazione di un
esperto per la stima della nave e fissa un termine, non superiore a
trenta giorni, per il deposito della relazione.
2. Se siano stati osservati gli
ademimenti di cui all' articolo 652, secondo comma, non si fa luogo
alla designazione dell' esperto, se non dopo dieci ma non oltre
trenta giorni dal compimento del viaggio.
Art. 655 -
Ordinanza di vendita
Trascorsi cinque giorni dal
deposito della relazione di stima, il giudice dell' esecuzione,
sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e
istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il
console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con
ordinanza la vendita mediante incanto.
Art. 656 -
Contenuto dell' ordinanza
L' ordinanza deve contenere la
descrizione della nave espropriandola in tutto o per carati, e
stabilire.
1) il prezzo base dell' incanto,
determinato dall' esperto;
2) il giorno e l' ora dell'
incanto;
3) l' ammontare della cauzione che
deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e
per il presumibile ammontare delle spese di incanto e di
registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro
il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti;
4) la misura minima dell' aumento
delle offerte;
5) il termine, non superiore a
sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il
prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.
Art. 657 -
Notificazione e pubblicità dell' ordinanza di vendita
1. L' ordinanza di vendita è
notificata, a cura del cancelliere del giudice dell' esecuzione,
alle persone indicate nell' articolo 655, che non sono comparse.
2. L' ordinanza inoltre deve
essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento
e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è
affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo
presso l' ufficio della cancelleria.
3. Il giudice dell' esecuzione
può nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicità
che ritiene opportune.
Art. 658 -
Persone ammesse a fare offerte
1. Sono ammessi a fare offerte
coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell' ordinanza di
vendita.
2. Le offerte devono essere fatte
personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I
procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
3. Non sono ammesse offerte da
parte del debitore proprietario.
Art. 659 -
Modalità dell' incanto
1. L' incanto ha luogo avanti il
giudice dell' esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della
candela vergine.
2. La nave o i carati sono
aggiudicati a chi abbia fatto l' offerta maggiore.
3. Ogni offerente cessa di essere
tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida.
4. L' incanto, se non può
compiersi nella stessa udienza, è continuato nel giorno seguente
non festivo.
Art. 660 -
Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale, che è
rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve, nei tre giorni
dall' incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per
la quale ha fatto l' offerta, depositando il mandato. In mancanza,
l' aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 661 -
Ulteriori incanti, vendita senza incanto
1. Quando la vendita all' incanto
non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell' esecuzione,
sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si
proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo
base inferiore almeno del venti per cento a quello precedente.
2. Se, pure essendo stato ridotto
il prezzo al quaranta per cento del prezzo base, la vendita all'
incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'
esecuzione, sentiti i creditori interessati e il debitore
proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza incanto,
prescrivendone le condizioni.
Art. 662 -
Offerte di aumento
1. Nei dieci giorni successivi
all' incanto possono presentarsi al giudice dell' esecuzione offerte
di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di
aggiudicazione.
2. L' offerta deve essere
accompagnata dal deposito d' una cauzione pari al venti per cento
del prezzo offerto.
3. Il giudice dell' esecuzione,
accertato l' adempimento delle predette formalità, stabilisce un
nuovo incanto a norma degli articoli precedenti, sulla base del
prezzo aumentato.
Art. 663 -
Versamento del prezzo
L' aggiudicatario, entro il
termine fissato dall' ordinanza di vendita, deve versare il residuo
prezzo secondo le modalità fissate nell' ordinanza stessa, e
depositare in cancelleria il documento comprovante l' avvenuto
versamento.
Art. 664 -
Trasferimento della nave
1. Avvenuto il versamento del
prezzo, il giudice dell' esecuzione con decreto trasferisce all'
aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e
ingiunge all' ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle
ipoteche e dei pignoramenti.
2. Il decreto, trasmesso dal
cancelliere all' ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante, è reso pubblico a norma dell' articolo 250, ed ha
valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
Art. 665 -
Trasferimento dei carati di nave
1. Avvenuto il versamento del
prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'
aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e
ingiunge all' ufficio competente di restringere le ipoteche ai
carati, che non formano oggetto di espropriazione.
2. Il decreto è trasmesso dal
cancelliere all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante
per essere reso pubblico a norma dell' articolo 250.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
Art. 666 -
Inadempienza dell' aggiudicatario
1. Se il prezzo non è versato
entro il termine stabilito, il giudice dell' esecuzione, con
ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell' articolo
657, dispone che si proceda a nuovo incanto.
2. L' ammontare della cauzione
prestata dall' aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si
distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.
3. Se il prezzo unito alla
cauzione è inferiore a quello dell' incanto precedente, il giudice
dell' esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a
carico dell' aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a
versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi
indicati per i depositi giudiziari; l' aggiudicatario può proporre
opposizione nei confronti del creditore istante.
Art. 667 -
Opposizione all' esecuzione
L' opposizione, con la quale si
contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, e quella che riguarda la pignorabilità della nave o dei
carati, si propongono con ricorso al giudice dell' esecuzione, o, in
difetto, con citazione al giudice competente a sensi dell' articolo
643, salva l' applicazione dell' articolo 480, terzo comma, del
codice di procedura civile. Il giudice dell' esecuzione, se è
competente per la causa, provvede all' istruzione a norma degli
articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, altrimenti
fissa con decreto l' udienza di comparizione avanti il giudice
competente per valore, e stabilisce il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 668 -
Opposizioni agli atti esecutivi
1. Salva l' applicazione dell'
articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile, le
opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione
del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai
singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice
dell' esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice competente
ai sensi dell' articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni
dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il
precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
2. Il giudice dell' esecuzione
provvede a norma dell' articolo 618 del codice di procedura civile.
Art. 669 -
Opposizione di terzi
1. Il terzo che pretende la
proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti
ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice
dell' esecuzione prima che sia disposta la vendita.
2. Si applicano gli articoli 619,
secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile.
R.D. 30-03-1942, n. 327
Art. 670 -
Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro ilterzo
proprietario
1. Quando l' espropriazione della
nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell' armatore
non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo
esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al
proprietario non armatore.
2. Il pignoramento e in generale
gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del
proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le
disposizioni relative al debitore ad eccezione del divieto di cui
all' articolo 658, terzo comma.
3. Ogni volta, che, a norma del
predetto capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito
anche il proprietario non armatore.
4. Ai fini dei commi precedenti,
il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore.
Art. 671 -
Vendita di pertinenze separate
Alla procedura di vendita di cose
già costituenti pertinenze, si applicano le norme del codice di
procedura civile, relative alla vendita di cose mobili.
Art. 672 -
Rinvio
Alla esecuzione per consegna della
nave e alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione
si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 673 -
Facoltà di liberare la nave
Il terzo acquirente di una nave o
di carati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente
obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facoltà di
liberare la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni
privilegio per credito sorto anteriormente alla trascrizione del suo
titolo di acquisto.
Art. 674 -
Liberazione dopo il pignoramento
La facoltà prevista dall'
articolo anche dopo il pignoramento, purchè egli nel termine di
trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'
articolo seguente.
Art. 675 -
Istanza per la liberazione
1. L' acquirente deve far
notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto
contenente:
1) la data e la qualità del suo
titolo e la data della trascrizione;
2) il nome dei suoi danti causa;
3) gli elementi di individuazione
della nave;
4) il prezzo convenuto e ogni
altro peso posto a carico dell' acquirente, o il valore che egli
offre di pagare;
5) l' elenco dei creditori
ipotecari coll' indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e
della data dei loro titoli e della trascrizione di essi;
6) l' offerta di depositare entro
trenta giorni dalla notificazione e dall' inserzione il prezzo
convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i
creditori;
7) l' elezione del domicilio nel
comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l'
esecuzione.
2. Un estratto sommario di quest'
atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del
luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione della nave o del
galleggiante.
Art. 676 -
Istanza di vendita all' incanto della nave
Ogni creditore privilegiato o
ipotecario, entro quindici giorni dalla notificazione e dall'
inserzione disposta nell' articolo precedente, può domandare la
vendita all' incanto, offrendo l' aumento di un decimo e congrua
cauzione per il pagamento del prezzo e per l' adempimento di ogni
altro obbligo. La domanda, sottoscritta dall' istante o da un suo
procuratore speciale, deve essere notificata all' acquirente, e
depositata nella cancelleria del giudice competente a norma dell'
articolo 643, il quale constatata la regolarità degli atti, e
sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di vendita a
sensi degli articoli 656, 657.
Art. 677 -
Provvedimento di liberazione
1. Se la vendita non è domandata
nel termine o nel modo stabilito nell' articolo precedente o se la
domanda è respinta, il prezzo offerto dall' acquirente rimane
definitivamente fissato.
2. Eseguito dall' acquirente il
deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale,
competente a norma dell' articolo 643, ordina con decreto all'
ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle
trascrizioni ipotecarie.
3. Il decreto è trasmesso d'
ufficio dal cancelliere all' ufficio d' iscrizione della nave o del
galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell' articolo.
Art. 678 -
Aggiudicazione al terzo acquirente
1. Se l' aggiudicazione segue a
favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi
dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di
acquisto e ingiunge all' ufficio competente di cancellare o di
restringere le trascrizioni ipotecarie.
2. Il decreto è trasmesso dal
cancelliere all' ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell' articolo 250.
3. Il terzo acquirente, al quale
è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso
contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo
stipulato nel contratto di vendita.
Art. 679 -
Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non
deposita il prezzo nel termine, la domanda di liberazione della nave
dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza effetto, salva la
responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori.
Capo IV
Della
distribuzione del prezzo
Art. 680
1. Nel caso di cui all' articolo
677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice,
competente a norma dell' articolo 643, l' elenco dei creditori
ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e
promuove la nomina del giudice dell' esecuzione.
2. Nel caso di cui al secondo
comma dell' articolo 644, i comproprietari non debitori depositano
presso la cancelleria del giudice, competente a sensi dell' articolo
643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro
diritti nel termine stabilito.
3. La distribuzione del prezzo non
è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della
amministrazione della nave regolata dall' articolo 652, alla
distribuzione dei quali si procede separatamente.
Art. 681 -
Rinvio
1. La distribuzione del prezzo
ricavato dalla vendita di cose già costituenti pertinenze
separabili è regolata dalle norme del codice di procedura civile
riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di
cose mobili.
2. La distribuzione tanto delle
somme depositate a sensi dell' articolo 677 di questo codice, quanto
del ricavato della vendita forzata di nave o carati è regolata
dagli articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile.
Art. 682 -
Provvedimento di autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione
a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
1) il divieto al proprietario
debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di
giustizia;
2) l' intimazione al comandante di
non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di
navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3) gli elementi di individuazione
della nave o del galleggiante, cui si riferisce l' autorizzazione.
Art. 683 -
Notificazione del provvedimento
1. Il provvedimento di
autorizzazione, ad istanza del creditorie, deve essere notificato al
proprietario e al comandante dalla nave.
2. Esso deve essere notificato
anche al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore
dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla
nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di
nave, gravati da privilegi navali od ipoteche.
3. Se si tratta di nave in corso
di navigazione, il giudice adito può prescrivere che la
notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo
le modalità indicate dal secondo comma dell' articolo 650.
Art. 684 -
Pubblicità del provvedimento
Il provvedimento notificato è, a
cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove
si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'
atto di nazionalità.
Art. 685 -
Amministrazione della nave sequestrata
In caso di sequestro giudiziario o
di sequestro conservatio, all' amministrazione della nave si applica
il disposto dell' art. 652.
Art. 686 -
Rinvio
Per quanto non è espressamente
disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice
di procedura civile riguardanti il sequestro.

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