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Libro primo
Disposizioni penali
Titolo II
Dei delitti in
particolare
Capo I
Dei delitti contro
la personalità dello Stato
Art. 1088 -
Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico
Il cittadino che si arruola su
navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la
reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
Art. 1089 -
Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato
Se i delitti previsti negli
articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti
dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile in territorio estero
la pena è aumentata:
1) fino a un terzo se il
componente dell' equipaggio è straniero;
2) da un terzo alla metà se il
componente dell' equipaggio è cittadino italiano;
3) dalla metà a due terzi se il
fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero
dal comandante o da un graduato dell' aeromobile.
Art. 1090 - Pene
accessorie
1. La condanna per il delitto
previsto nell' articolo 1088 importa l' interdizione perpetua dai
titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per il delitto
previsto nell' articolo 1089 importa l' interdizione temporanea dai
titoli, ovvero dalla professione.
Art. 1091 -
Diserzione
1. Il componente dell' equipaggio,
che non si reca a bordo della nave o dell' aeromobile ovvero l'
abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà
nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un anno.
2. Se dal fatto deriva un grave
turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, la pena
è della reclusione da uno a due anni.
3. Se dal fatto deriva pericolo
per la vita o per l' incolumità delle persone ovvero per la
sicurezza della nave, dell' aeromobile o dei relativi carichi, la
pena è della reclusione da uno a tre anni.
4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave
reato da altra disposizione di legge.
Art. 1092 -
Circostanze aggravanti
1. La pena è aumentata fino a un
terzo se il fatto è commesso:
1) per fine politico;
2) con violenza o minaccia;
3) all' estero;
4) da persone preposte al comando
o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla
guida o al pilotaggio dell' aeromobile;
5) collettivamente da tre o più
persone dell' equipaggio.
2. Nel caso di cui al n. 5 la pena
per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un
terzo alla metà.
Art. 1093 -
Causa di non punibilità
Nel caso previsto nel primo comma
dell' articolo 1091, ancorchè ricorrano le aggravanti previste
nell' articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave
prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno
successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo
ovvero raggiunge l' aeromobile prima dell' involo.
Art. 1094 -
Inosservanza di ordine da parte di componente dell' equipaggio
1. Il componente dell' equipaggio,
che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio
tecnico della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, è punito
con la reclusione fino a tre mesi.
2. Se si tratta di servizio
concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a sei
mesi.
3. Se dal fatto deriva una
notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave
turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero
un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o per la
sicurezza della nave, del galleggiante, dell' aeromobile o dei
relativi carichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre
anni.
4. Se l' ordine è dato per la
salvezza della nave, del galleggiante o dell' aeromobile o per
soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in
pericolo, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 1095 -
Inosservanza di ordine da parte di passeggero
Il passeggero, che non esegue un
ordine concernente la sicurezza della nave o dell' aeromobile, è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
400.000<1>.
Art. 1096 -
Inosservanza di ordine di arresto
Il componente dell' equipaggio,
che a bordo della nave o dell' aeromobile non esegue un ordine di
arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a lire 400.000
Art. 1097 -
Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del
comandante
1. Il comandante, che, in caso di
abbandono della nave, del galleggiante o dell' aeromobile in
pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la
reclusione fino a due anni.
2. Se dal fatto deriva l'
incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del
galleggiante, ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell'
aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a
dodici anni.
Art. 1098 -
Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente
dell'equipaggio
1. Il componente dell' equipaggio,
che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il
galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un
anno.
2. Alla stessa pena soggiace il
componente dell' equipaggio dell' aeromobile, che senza il consenso
del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'
aeromobile in pericolo.
3. Se dal fatto deriva l'
incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del
galleggiante ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell'
aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'
aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a
dodici anni.
Art. 1099 -
Rifiuto di obbedienza a nave da guerra
Il comandante della nave, che nei
casi previsti nell' articolo 200 non obbedisce all' ordine di una
nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due
anni.
Art. 1100 -
Resistenza o violenza contro nave da guerra
1. Il comandante o l' ufficiale
della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una
nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci
anni.
2. La pena per coloro che sono
concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.
Art. 1101 -
Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso
Il comandante della nave, del
galleggiante o dell' aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca
armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o
altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 1102 -
Navigazione in zone vietate
Fuori dei casi previsti nell'
articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a lire un milione:
1) il comandante della nave o del
galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il
limite di navigazione stabiliti nell' articolo 83;
2) il comandante dell' aeromobile
nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito
nell' articolo 793.
Art. 1103 - Pene
accessorie
1. La condanna per i delitti
previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa
l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. Nel caso di condanna per i
delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l' interdizione è
perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non
inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo
inferiore a cinque anni.
Art. 1104 -
Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di
un graduato
1. l componente dell' equipaggio
della nave o dell' aeromobile, che offende l' onore o il prestigio
di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell' esercizio
delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni.
2. La stessa pena si applica a chi
commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o
con scritto o disegno diretti al superiore e a causa delle di lui
funzioni.
3. La pena è della reclusione da
uno a tre anni, se l' offesa consiste nell' attribuzione di un fatto
determinato.
4. Le pene sono aumentate fino a
un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero
quando l' offesa è recata in presenza di una o più persone.
5. Se il fatto è commesso da un
passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale
della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'
aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si
applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in
misura non eccedente un terzo.
Art. 1105 -
Ammutinamento
1. Se il fatto non costituisce un
più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre
anni i componenti dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile che
in numero non inferiore al terzo:
1) disobbediscono, collettivamente
o previo accordo, ad un ordine del comandante;
2) si abbandonano collettivamente
a manifestazione tumultuosa.
2. Coloro che alla prima
intimazione eseguono l' ordine o desistono dal partecipare alla
manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già
compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.
Art. 1106 -
Aggravanti
1. La pena è da uno a cinque
anni:
1) se il fatto previsto dall'
articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è
possibile ricorrere alla forza pubblica;
2) se, nel caso previsto dal n. 1
dell' articolo precedente, l' ordine concerne un servizio attinente
alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al
fine d' interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di
compromettere la sicurezza della nave, dell' aeromobile o dei
relativi carichi;
3) se, nel caso previsto dal n. 2
dell' articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente
armata ovvero il fatto è commesso con minaccia.
2. Per i promotori, gli
organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.
Art. 1107 -
Mancato intervento per impedire un reato
1. Il componente dell' equipaggio
della nave o dell' aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di
minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'
esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o
aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la
multa fino a lire un milione.
2. Alla stessa pena soggiace
qualunque componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile,
che, trovandosi presente al fatto previsto nell' articolo 1105, non
usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per
impedire la manifestazione.
Art. 1108 -
Complotto contro il comandante
1. I componenti dell' equipaggio
della nave o dell' aeromobile, che, in numero di tre o più, si
accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'
incolumità personale, la libertà individuale o l' esercizio dei
poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso,
con la reclusione fino a quattro anni.
2. Per i promotori e gli
organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo.
3. Il componente dell' equipaggio
che, avendo notizia dell' accordo, omette di darne avviso al
comandante, è punito con la reclusione fino a un anno.
4. Tuttavia la pena da applicare
è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il
delitto al quale si riferisce l' accordo.
Art. 1109 -
Omesso rimpatrio di cittadini
Il comandante di una nave diretta
ad un porto della Repubblica, che senza giustificato motivo omette
di ottemperare alla richiesta dell' autorità consolare per il
trasporto di cittadini ai sensi dell' articolo 197, è punito con la
reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire
600.000<1>.
Art. 1110 -
Circostanza aggravante
Nei casi previsti negli articoli
1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata fino a un terzo se il
fatto è commesso durante la navigazione.
Art. 1111 - Pene
accessorie
1. La condanna per i delitti
previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l' interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per il delitto
aggravato ai sensi dell' articolo 1106 importa l' interdizione
perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Art. 1112 -
Esecuzione o rimozione arbitratia e omissione di segnali
1. Chiunque arbitrariamente ordina
o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione
marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione
è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino
a lire due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace
chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali
predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o
comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.
3. Se dal fatto deriva pericolo di
incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante
ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni.
4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave
reato da altra disposizione di legge.
Art. 1113 -
Omissione di soccorso
Chiunque, nelle condizioni
previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall' autorità
competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al
soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una
persona in pericolo ovvero all' estinzione di un incendio, è punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 1114 -
Rifiuto di servizio da parte di pilota
1. Il pilota, che non risponde al
segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l'
opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la
multa fino a lire un milione<1>.
2. Se la nave è in pericolo, la
pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art. 1115 -
Abbandono di pilotaggio
Il pilota, che in caso di
pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del
momento previsto nell' articolo 92, è punito con la reclusione fino
a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione.
Art. 1116 -
Abbandono abusivo di comando
1. Il comandante, che senza
necessità lascia la direzione nautica della nave o dell' aeromobile
in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non
ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a
un anno ovvero con la multa da lire 400.000 a un milione.
2. La pena è aumentata fino a un
terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della
nave ha l' obbligo di dirigere personalmente la manovra.
L' importo della sanzione
pecuniaria risulta dalla moltiplicazione per quaranta in base all'
art. 3 l. 12 luglio 1961 n. 603 e successivamente per cinque ai
sensi dell' art. 113 c. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 1117 -
Usurpazione del comando di nave o di aeromobile
1. Chiunque indebitamente assume o
ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
2. Fuori del caso previsto nell'
articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un
titolo per i servizi tecnici della nave o dell' aeromobile, la pena
è da sei mesi a due anni.
Art. 1118 -
Abbandono del posto
Il componente dell' equipaggio
della nave, del galleggiante o dell' aeromobile che durante un
servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il
posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Art. 1119 -
Componente dell' equipaggio che si addormenta
Il componente dell' equipaggio
della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che durante un
servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta,
è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino
a lire 400.000.
Art. 1120 -
Ubriachezza
1. Il comandante della nave, del
galleggiante o dell' aeromobile ovvero il pilota dell' aeromobile,
che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso
fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua
capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da
sei mesi ad un anno.
2. Il componente dell' equipaggio
della nave, del galleggiante o dell' aeromobile ovvero il pilota
marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della
navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale
stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza
maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il
servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.
3. Le precedenti disposizioni si
applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è
esclusa o menomata dall' azione di sostanze stupefacenti.
4. La pena è aumentata fino a un
terzo, se l' ubbriachezza o l' uso di sostanze stupefacenti sono
abituali.
Art. 1121 -
Condizioni di maggiore punibilità
Nei casi previsti negli articoli
1112 a 1120 la pena è:
1) della reclusione da due a otto
anni, se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione
di una nave o di un galleggiante ovvero l' incendio, la caduta o la
perdita di un aeromobile;
2) della reclusione da tre a
dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o
l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.
Art. 1122 -
Aggravante per l' incendio, il naufragio e il disastro aviatorio
1. Se un componente dell'
equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri
o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione
marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno
dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice
penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.
2. Le pene sono aumentate da un
terzo alla metà, se il fatto è commesso dal comandante in danno
della nave, del galleggiante o dell' aeromobile da lui comandati.
Art. 1123 -
Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro
aviatorio
1. Chiunque per colpa cagiona
danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
fino a lire un milione, se dal fatto deriva pericolo di incendio,
naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero
di incendio, caduta, perdita o urto dell' aeromobile.
2. Alla stessa pena soggiace
chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra
azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un
galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva
il pericolo indicato nel comma precedente.
3. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave
reato da altra disposizione di legge.
Art. 1124 -
Delitti colposi
Se alcuno dei fatti previsti negli
articoli 1112 a 1115 è commesso per colpa, le pene sono ridotte
della metà.
Art. 1125 - Pene
accessorie
1. La condanna per delitti
previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l'
interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per i delitti
aggravati ai sensi dell' articolo 1122 importa l' interdizione
perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
3. Se il delitto previsto nell'
articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al
personale marittimo o alla gente dell' aria in danno rispettivamente
di una nave o di un galleggiante o di un aeromobile, la condanna
importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
Art. 1126 -
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
Agli effetti indicati nell'
articolo 491 del codice penale, la polizza di carico, gli altri
titoli rappresentativi di merci e la lettera di trasporto aereo sono
equiparati all' atto pubblico.
Art. 1127 -
Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle
relazioni
1. Il comandante della nave che,
al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad
altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell'
articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel
giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all' autorità è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. La stessa pena si applica al
comandante dell' aeromobile che commette il fatto previsto dal comma
precedente nel giornale di bordo.
Art. 1128 - Uso
di atto falso
1. Chiunque, senza essere concorso
nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell'
articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.
2. Si applica il secondo comma
dell' articolo 489 del codice penale.
Art. 1129 -
Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità
1. Chiunque si dichiara falsamente
proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile,
allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana, è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da
lire 400.000 a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace il
rappresentante di una società, il quale dichiara falsamente l'
esistenza dei requisiti previsti nell' articolo 751, lettera c),
allo scopo di far attribuire all' aeromobile la nazionalità
italiana.
Art. 1130 - Uso
abusivo della bandiera o della marca di nazionalità
Chiunque inalbera o usa su nave
non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su aeromobile non
nazionale la marca di nazionalità italiana è punito con la
reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 100.000 a un
milione.
Art. 1131 - Uso
di falso contrassegno d' individuazione
1. Chiunque, al fine di procurare
a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone
sulla nave o sull' aeromobile un falso contrassegno d'
individuazione è punito con la reclusione fino a un anno.
2. La pena è della reclusione
fino a due anni e della multa fino a lire un milione, se il
colpevole adopera le carte di bordo della nave o dall' aeromobile di
cui ha usurpato il contrassegno.
Art. 1131 bis -
Marche di bordo libero abusive
La contraffazione, l' alterazione
o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite,
se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell'
articolo 469 del codice penale.
Art. 1132 -
Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di
aeromobile
1. Chiunque, essendo abilitato
alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei
relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona
non autorizzata, è punito con da lire 200.000 a due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace chi
si vale del nome altrui.
3. Se la costruzione viene
iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.
Art. 1133 - Uso
di libretto di navigazione
Chiunque, al fine di procurare a
sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale
di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad
altra persona è punito, qualora il fatto non costituisca un altro
delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Art. 1134 - Pene
accessorie
La condanna per i delitti previsti
negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti
previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale,
in relazione ad uno dei documenti indicati nell' articolo 1126 di
questo codice, importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero
dalla professione.
Art. 1135 -
Pirateria
1. Il comandante o l' ufficiale di
nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in
danno di una nave nazionale o straniera o del carico ovvero a scopo
di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su
una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci
a venti anni.
2. Per gli altri componenti dell'
equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo;
per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.
Art. 1136 - Nave
sospetta di pirateria
1. Il comandante o l' ufficiale di
nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga
senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
2. Si applica il secondo comma
dell' articolo precedente.
Art. 1137 -
Rapina ed estorsione sul litorale della Repubblica da parte dell'
equipaggio
1. Il comandante di una nave
nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette
alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale,
è punito a norma dell' articolo 1135 del presente codice.
2. Si applica il secondo comma
dell' articolo predetto.
Art. 1138 -
Impossessamento della nave o dell' aeromobile
1. I componenti dell' equipaggio
di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono
puniti:
1) con la reclusione da dieci a
venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in
danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati
dell' aeromobile;
2) con la reclusione da tre a
dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi
fraudolenti.
2. Per i promotori o per i capi la
pena è aumentata fino a un terzo.
3. Se il fatto è commesso da
persona estranea all' equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.
Art. 1139 -
Accordo per impossessarsi della nave o dell' aeromobile
1. I componenti dell' equipaggio,
che in numero di tre o più si accordano al fine di commettere il
delitto previsto nell' articolo precedente, sono puniti, se il
delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni.
2. Per i promotori e per i capi la
pena è aumentata fino a un terzo.
Art. 1140 -
Falsa rotta
1. Il comandante della nave o
dell' aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto
profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire due
milioni.
2. Se dal fatto deriva pericolo di
incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero di incendio,
caduta o perdita dell' aeromobile, la pena è aumentata di un terzo.
3. Se dal fatto deriva l'
incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l'
incendio, la caduta o la perdita dell' aeromobile, la pena è della
reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l' aeromobile sono
adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a
quindici anni.
Art. 1141 -
Danneggiamento della nave o dell' aeromobile
1. Chiunque commette il fatto
previsto nell' articolo 635 del codice penale in danno di una nave,
di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di
bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso dal
componente dell' equipaggio in danno della nave, del galleggiante o
dell' aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un
terzo; se è commesso dal comandante la pena è aumentata fino alla
metà.
3. Si applicano il secondo e il
terzo comma dell' articolo precedente.
4. Si procede in ogni caso d'
ufficio.
Art. 1142 -
Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo
1. Il componente dell' equipaggio
della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che distrugge,
disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il
carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino
a lire due milioni.
2. Si applicano il secondo e il
terzo comma dell' articolo 1140.
Art. 1143 -
Impiego abusivo della nave o dell' aeromobile
1. Il comandante, che abusivamente
impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l' aeromobile
a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni.
2. Non è punibile il comandante
che carica per proprio conto merci in piccola quantità.
Art. 1144 -
Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante
Il comandante della nave o dell'
aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto
profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti
negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque
anni e con la multa fino a lire due milioni.
Art. 1145 -
Appropriazione indebita del carico
Il competente dell' equipaggio
della nave o dell' aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri
un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa
fino a lire due milioni.
Art. 1146 -
Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei
1. Chiunque si appropria i relitti
indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l' obbligo della
denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la
multa fino a lire due milioni.
2. Per gli appartenenti al
personale marittimo e alla gente dell' aria e per le persone addette
in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che
esercitano una delle attività indicate nell' articolo 68, la pena
è aumentata fino a un terzo.
Art. 1147 -
Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
1. Chiunque si impossessa di una
nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero
di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
quattrocentomila a due milioni.
2. Per le persone indicate nel
secondo comma dell' articolo precedente la pena è aumentata fino a
un terzo.
Art. 1148 -
Furto commesso a bordo da componenti dell' equipaggio
Per il furto commesso a bordo da
componenti dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile la pena è
aumentata fino a un terzo.
Art. 1149 - Pene
accessorie
1. La condanna per i delitti
previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo comma; 1142 a 1145;
1147, e per il furto aggravato ai sensi dell' articolo 1148, importa
l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per i delitti
previsti negli articoli 1135 a 1138 importa l' interdizione perpetua
dai titoli ovvero dalla professione.
Art. 1150 -
Omicidio del superiore
Se il fatto previsto nell'
articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell'
equipaggio della nave o dell' aeromobile contro un superiore nell'
atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni, la pena è
della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è
commesso durante la navigazione, si applica la pena dell' ergastolo.
Art. 1151 -
Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore
Se alcuno dei fatti previsti negli
articoli 581 a 584 del codice penale è commesso da un componente
dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile contro un superiore
nell' atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni, le
pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.
Art. 1152 -
Tratta e commercio di schiavi
La pena per il comandante o l'
ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto
previsto nell' articolo 601 del codice pienale o vi concorre, è
aumentata fino a un terzo.
Art. 1153 - Nave
destinata alla tratta
Il componente dell' equipaggio di
nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in
corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato
compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la
reclusione da tre a dieci anni.
Art. 1154 -
Abuso d' autorità
1. Il comandante o l' ufficiale
della nave ovvero il comandante dell' aeromobile, che sottopone a
misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un
passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in
consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona
affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell' autorità
competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si
applica a coloro ai quali comunque è stata data in consegna o
affidata tale persona.
2. La pena non può essere
inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per un motivo
personale, ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni
diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.
Art. 1155 -
Sbarco e abbandono arbitrario di persone
1. Il comandante della nave o
dell' aeromobile, che, fuori del territorio nazionale,
arbitrariamente sbarca un componente dell' equipaggio o un
passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o
anticipando la partenza della nave o dell' aeromobile, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a seicentomila.
2. La pena non può essere
inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata è priva
dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.
3. La pena è della reclusione da
uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a
otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1156 -
Abbandono di componente dell' equipaggio ammalato o ferito
1. Il comandante della nave o
dell' aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un
componento dell' equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo
dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa
da lire seicentomila a due milioni.
2. La pena è della reclusione
fino a sei mesi, se il fatto è commesso all' estero.
3. La pena è della reclusione da
uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a
otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1157 -
Omissione di aiuto
1. Il comandante della nave, che,
trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità
consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo
di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la
reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire
seicentomila.
2. Se l' omissione di soccorso si
riferisce a più persone, la pena è raddoppiata.
3. Si applica il terzo comma dell'
articolo precedente.
Art. 1158 -
Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo
1. Il comandante di nave, di
galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di
prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui
ne ha l' obbligo a norma del presente codice, è punito con la
reclusione fino a due anni.
2. La pena è della reclusione da
uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a
otto anni, se ne deriva la morte.
3. Se il fatto è commesso per
colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi
indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte
alla metà.
Art. 1159 -
Mancanza di viveri necessari
1. Il comandante della nave, che
fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con
la reclusione da uno a sei anni.
2. Se il fatto è commesso per
colpa, la pena è della reclusione da un mese a un anno ovvero della
multa fino a lire un milione.
Art. 1160 - Pene
accessorie
1. La condanna per il delitto
previsto dall' articolo 1150 importa l' interdizione perpetua dai
titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per i delitti
previsti negli articoli 1152, 1153 importa, per il comandante, l'
interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'
equipaggio, l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
3. Per gli altri delitti previsti
dal presente capo la condanna importa l' interdizione temporanea dai
titoli ovvero dalla professione.

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