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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)
Libro primo
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo I
Degli organi
amministrativi della navigazione
Capo I
Dell' amministrazione
locale della navigazione marittima
Art. 1 -
Circoscrizioni
1. La determinazione delle
circoscrizioni marittime di cui all' articolo 16 del codice e della loro
estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto
del Presidente della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da
altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello
Stato rispetto alle circoscrizioni marittime
Art. 2 - Denominazione
degli uffici marittimi
1. L' ufficio della zona marittima è
denominato direzione marittima, l' ufficio del compartimento capitaneria
di porto, l' ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
2. Gli uffici che sono istituiti negli
approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l' ufficio del
compartimento né l' ufficio del circondario sono denominati ufficio
locale marittimo o delegazione di spiaggia.
Art. 3 - Reggenza di
uffici minori
1. Le norme per il conferimento a
persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni
amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei
porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell'
articolo 18 del codice sono stabilite con decreto del Presidente della
Repubblica.
2. Il conferimento di tali funzioni, che
ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o
approdo, è fatto con decreto del ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art. 4 - Zone di
navigazione promiscua
1. La navigazione di navi addette alla
navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione
interna in acque marittime, a norma dell' articolo 24 del codice, può
svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali
rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per
le esigenze della navigazione stessa.
2. Nei casi dubbi i limiti di tali zone
di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel
comma precedente, d' accordo fra il capo del compartimento marittimo e il
direttore dell' ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dal
ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Fuori delle zone di cui ai commi
precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla
navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi
destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano
effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dal
ministro dei trasporti e della navigazione, a tutte le disposizioni del
codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti
speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla
navigazione marittima.
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