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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro primo
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo IV
Del personale marittimo
Capo I
Disposizioni generali per
l' immatricolazione della gente di mare
Art. 219 - Matricole
1. Le matricole nelle quali a termini
dell' articolo 118 del codice è iscritta la gente di mare sono conformi
al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Per le tre categorie della gente di
mare di cui all' articolo 115 del codice le matricole sono tenute
separatamente.
3. Le matricole delle gente di mare di
prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di
compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
4. Le matricole della gente di mare di
terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonché dalle
delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro
dei trasporti e della navigazione.
Art. 220 - Libretto di
navigazione
1. Il libretto di navigazione è
conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
2. Il libretto di navigazione è l'
unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di
mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all'
esercizio del traffico locale e della pesca costiera.
Il libretto di navigazione vale anche, a
tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio
prestato dagli iscritti nelle matrciole della gente di mare a bordo della
navi e dei galleggianti.
3. Il libretto di navigazione,
rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento
di identità personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con
l' esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei
casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali.
4. Le norme per il coordinamento del
libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con
decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con
quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni
sindacali interessate.
Art. 221 - Rilascio
del libretto
Il libretto di navigazione è rilasciato
dal capo dell' ufficio di iscrizione ed è da questi consegnato, all' atto
del primo imbarco dell' iscritto, al comandante della nave direttamente o
a mezzo dell' ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la
nave stessa.
Art. 222 - Annotazioni
sul libretto
1. Sul libretto di navigazione sono
riprodotte le annotazioni della matricola.
2. Non sono annotate le condanne per
reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono
invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai
titoli o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell'
esercizio della professione stessa.
3. Trascorsi cinque anni senza che il
marittimo abbia subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati
nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul
libretto di navigazione, che verrà sostituito.
Art. 223 - Annotazioni
dei movimenti di imbarco e sbarco
1. Le annotazioni dei movimenti di
imbarco e sbarco devono essere effettuate sul libretto al momento in cui
il marittimo imbarca o sbarca.
2. Le annotazioni devono indicare il
luogo e la data dell' imbarco; la qualifica con la quale il marittimo è
arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l' ufficio e il numero di
iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il
luogo e la data di sbarco con l' indicazione del motivo dello sbarco
stesso, nonché della specie della navigazione compiuta.
Art. 224 - Modalità
delle annotazioni
Le annotazioni sui libretti di
navigazione sono eseguite dall' ufficiale o da altro funzionario dell'
ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il
timbro d' ufficio e la menzione della propria qualifica.
Art. 225 - Rilascio di
un nuovo libretto
1. L' ufficio di iscrizione rilascia un
nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti
indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, è
sempre in facoltà degli uffici di porto di munire i richiedenti di un
foglio provvisorio, conforme al modello approvato dal ministro dei
trasporti e della navigazione, valevole fino alla emissione del nuovo
libretto.
2. Se il libretto smarrito è in seguito
ritrovato, l' ufficio di porto cui è presentato provvede a ritirarlo e,
previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla
annotandovi la ragione dell' annullamento.
3. Un nuovo libretto di navigazione è
pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo
cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio
libretto è annullato.
4. I libretti annullati sono conservati
presso l' ufficio d' iscrizione del marittimo.
5. Il nuovo libretto di navigazione deve
contenere le annotazioni del precedente libretto desunte dalla matricola;
i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.
Art. 226 -
Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco
I movimenti di imbarco e sbarco dei
marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all' ufficio
marittimo d' iscrizione.
Art. 227 -
Immatricolazione richiesta per tramite dell' autorità comunale
Nei luoghi nei quali non esiste un
ufficio di porto i documenti per ottenere l' immatricolazione possono
essere presentati all' autorità comunale, la quale li trasmette all'
ufficio di porto competente.
Art. 228 - Verifica
della regolarità dei documenti
I documenti prodotti per la iscrizione
della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'
iscrizione. Della constatata regolarità è fatta annotazione firmata dal
funzionario stesso.
I documenti prodotti si conservano in
apposito fascicolo sul quale è annotato il nome e cognome dell' iscritto
nonché la data e il numero d' iscrizione.
Art. 229 - Rubrica
degli iscritti
Gli uffici autorizzati alla tenuta delle
matricole della gente di mare tengono anche una rubrica degli iscritti,
distinta per categorie.
Art. 230 - Facoltà
degli iscritti di prima e di seconda categoria
Gli iscritti di prima e di seconda
categoria possono esercitare anche le attività consentite agli iscritti
della terza categoria.
Art. 231 - Passaggio
di categoria
Per il passaggio da una categoria ad
altra superiore della gente di mare, è necessario il possesso dei
requisiti prescritti per l' immatricolazione nella nuova categoria, a
eccezione di quello dell' età.
Art. 232 - Modalità
per il passaggio di categoria
1. Il passaggio da una categoria ad
altra si effettua mediante cancellazione dalla matricola della categoria
cui l' iscritto appartiene e la contemporanea iscrizione nella matricola
della nuova categoria, con opportuni richiami nelle due matricole.
2. Il libretto di navigazione della
categoria a cui l' iscritto cessa di appartenere è annullato all' atto
della nuova iscrizione e sostituito con quello per la categoria a cui egli
si iscrive.
3. Il documento annullato si restituisce
all' interessato.
4. Sulla matricola della nuova categoria
e sul nuovo libretto è riportata in complesso la navigazione effettuata.
Art. 233 - Navigazione
su navi estere
La navigazione effettuata su navi di
bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero e autenticati dall' autorità consolare
italiana.
Art. 234 - Domicilio
degli iscritti
Gli iscritti nelle matricole della gente
di mare devono comunicare all' ufficio di iscrizione le variazioni del
loro domicilio.
Art. 235 -
Trasferimento d' iscrizione
Se un marittimo chiede di essere
trasferito nelle matrciole di altro ufficio, l' ufficio presso cui il
marittimo è iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col
libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all' ufficio
presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito.
L' ufficio che provvede alla nuova
iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del
nuovo numero di matricola all' ufficio di provenienza, che provvede alla
cancellazione del marittimo trasferito.
Sulla nuova matricola devono essere
effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247.
I periodi della navigazione effettuata
sono riportati in complesso.
Art. 236 - Imbarco su
nave nazionale all' estero
1. Il marittimo che si reca all' estero
per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'
autorità marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto
di arruolamento.
2. Del rilascio del nulla osta e della
stipulazione del contratto è fatta annotazione sul libretto di
navigazione.
3. Quando sia richiesto, il libretto
deve essere vistato dall' autorità consolare dello Stato al quale il
marittimo è diretto o che deve attraversare.
Art. 237 - Imbarco su
navi di bandiera estera
1. L' arruolamento di marittimi su navi
di bandiera estera è subordinato al nulla osta dell' autorità marittima
mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi
speciali, l' autorità militare.
2. Il marittimo deve dare comunicazione
dell' avvenuto imbarco su nave di bandiera estera all' autorità marittima
competente.
Art. 238 - Requisiti
per l' iscrizione
Per ottenere l' iscrizione nelle
matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai
requisiti stabiliti dall' articolo 119 del codice, è necessario:
1) essere riconosciuto idoneo alla
navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneità fisica dei
marittimi;
2) saper nuotare e vogare;
3) essere domiciliato nel territorio
dello Stato;
4) non essere stato condannato per un
delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di
reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione
indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 239 - Documenti
per l' iscrizione
1. I requisiti per l' iscrizione si
provano con i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di idoneità fisica
rilasciato dal medico di porto e certificato di vaccinazione antivaiolosa;
4) certificato di nuoto e voga
rilasciato, in seguito a prova pratica, da un' autorità marittima
mercantile;
5) per i minori di anni diciotto,
dichiarazione scritta di consenso alla immatricolazione, fatta innanzi
all' autorità comunale, o all' ufficio di porto competente, dal genitore
esercente la patria potestà, ovvero dal tutore o da persona munita di
mandato speciale del genitore o del tutore. Il consenso può anche
constare da processo verbale raccolto dall' autorità marittima
mercantile, e il mandato da una semplice lettera. Nei casi previsti dagli
articoli 354 e 402 del codice civile la dichiarazione è rilasciata dagli
istituti designati ad esercitare i poteri tutelari a termini degli
articoli stessi;
6) certificato di domicilio in un comune
dello Stato.
2. Il requisito di cui al n. 4 dell'
articolo precedente è accertato dal certificato generale del casellario
giudiziale richiesto dall' autorità marittima mercantile che provvede
all' immatricolazione.
Art. 240 - Altri
documenti per l' iscrizione
1. I richiedenti l' immatricolazione
devono altresì produrre:
1) certificato d' iscrizione nelle liste
di leva di terra e nulla osta all' imbarco rilasciato dal competente
commissario di leva per coloro che presentino la domanda nell' anno in cui
compiono il diciottesimo anno di età; ovvero certificato d' esito di leva
per coloro che abbiano già concorso alla leva, ovvero estratto della
matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; in
quest' ultimo caso, se abbiano prestato servizio all' esercito, nulla osta
del distretto militare;
2) fotografia autenticata dalla
autorità comunale;
3) eventuali documenti professionali.
2. Per gli allievi degli istituti di
educazione marinara, deve essere prodotto un certificato di frequenza
rilasciato dal capo dell' istituto.
3. I militari della marina militare che
chiedono l' iscrizione nelle matricole delle gente di mare non oltre tre
mesi dalla data del congedo, possono produrre in sostituzione dei
documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del precedente articolo, un estratto
della matricola militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell'
articolo 238 può risultare da annotazione apposta sull' estratto
matricolare dall' autorità militare marittima che lo rilascia. Qualora il
militare sia inviato in congedo per riforma o per malattia comunque
contratta, devono essere esibiti i certificati di cui al n. 3 del
precedente articolo.
Art. 241 -
Presentazione dei documenti
I documenti per ottenere l'
immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non
autorizzati a tenere le matricole delle gente di mare di prima e di
seconda categoria, i quali li trasmettono all' ufficio presso cui l'
immatricolando chiede di essere iscritto.
Art. 242 - Qualifiche
per l' immatricolazione
1. L' immatricolazione fra la gente di
mare di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in
possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica
rispondente a tali titoli o specializzazioni, in relazione alle norme che
regolano l' iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.
2. Per coloro che non sono in possesso
di titoli o di specializzazioni l' immatricolazione si effettua con la
qualifica di "mozzo" per i servizi di coperta, con quella di
"giovanotto di macchina" per i servizi di macchina e con quella
di "piccolo di camera" o "piccolo di cucina" per i
servizi complementari di bordo.
3. Gli allievi degli istituti di
educazione marinara, anche se di età inferiore ai quindici anni ma non ai
dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita
dall' indicazione dell' istituto presso cui sono iscritti. Essi possono
imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara
presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio sia formato
unicamente da membri della famiglia.
4. I diplomati degli istituti nautici
sono immatricolati con il titolo di "allievo capitano di lungo
corso" o "allievo capitano di macchina".
5. Gli ufficiali del corpo delle
capitanerie di porto, che abbiano cessato dal servizio permanente
effettivo, effettuato per un periodo non minore a quindici anni, possono
essere immatricolati ed imbarcare con la qualifica di "commissario di
bordo". Con la stessa qualifica possono essere immatricolati ed
imbarcare i funzionari civili dell' amministrazione centrale dei trasporti
e della navigazione, aventi grado non inferiore al settimo, dopo il loro
collocamento a riposo.
Art. 243 - Annotazioni
sulle matricole
1. Sulle matricole della gente di mare
di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio, al
numero progressivo e alla data in cui si opera l' iscrizione, devono
annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all' atto della
immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo
l' immatricolazione;
2) le attestazioni di benemerenze civili
e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) l' iscrizione sulle liste della leva
di terra, quando sia iniziato l' anno in cui l' iscritto compie il
diciottesimo anno di età;
5) l' esito di leva;
6) ogni indicazione relativa al servizio
militare marittimo;
7) l' autorizzazione d' imbarco ottenuta
dall' iscritto prossimo alla leva, a norma dell' articolo 240, n. 1;
8) il nulla osta al rilascio del
passaporto per l' estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di
leva o di servizio militare;
9) il nulla osta dell' autorità
marittima mercantile per l' imbarco su navi di bandiera estera, a norma
dell' articolo 237;
10) il consenso di chi esercita la
patria potestà o la tutela, per l' arruolamento dei minori, nei casi in
cui è richiesto;
11) la prestazione del giuramento da
parte dei marittimi che vi sono soggetti;
12) i movimenti di imbarco e di sbarco,
e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei
titoli professionali o di altre qualifiche attinenti alla professione
marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza;
13) i periodi di inabilità al lavoro
marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di
legge;
14) l' eventuale possesso del libretto
di lavoro a terra;
15) le pene disciplinari;
16) le condanne per reati marittimi o
comuni;
17) la cancellazione dalla matricola e i
motivi che l' hanno determinata.
2. Oltre a quelle suindicate, si fa pure
sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia
ritenuta necessaria.
3. Sulla matricola è applicata la
fotografia dell' iscritto.
Art. 244 - Requisiti
per l' iscrizione
Per essere iscritti nelle matricole
della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'
articolo 119 del codice, è necessario:
1) saper nuotare e vogare;
2) essere domiciliati in uno dei comuni
compresi nella circoscrizione del circondario marittimo.
Art. 245 - Documenti
per l' iscrizione
1. I requisiti per l' iscrizione si
provano con i documenti indicati nei nn. 1, 2, 4, 5 e 6 dell' articolo
239.
2. I richiedenti l' immatricolazione
nella terza categoria della gente di mare devono altresì produrre il
documento indicato al n. 2 dell' articolo 240 e il certificato di
vaccinazione antivaiolosa.
Art. 246 - Qualifiche
per l' immatricolazione
1. L' immatricolazione fra la gente di
mare di terza categoria si effettua con la qualifica di "mozzo per il
traffico locale" o di "mozzo per la pesca costiera".
2. Tuttavia coloro che sono in possesso
di qualifiche o di specializzazioni professionali sono immatricolati con
tali qualifiche o specializzazioni in relazione alle norme che regolano l'
iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.
Art. 247 - Annotazioni
sulle matricole
Per la tenuta delle matricole della
gente di mare di terza categoria si applica il disposto dell' articolo
243, ma non si fanno le annotazioni di cui ai nn. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e
15.
Art. 248 - Capitano di
lungo corso
1. Il capitano di lungo corso può
assumere il comando di navi di qualsiasi stazza e velocità e per
qualsiasi destinazione salvo quanto dispone il secondo comma del seguente
articolo.
2. Per conseguire il titolo di capitano
di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventiquattro anni di
età;
2) possedere il titolo di aspirante
capitano di lungo corso;
3) avere effettuato complessivamente
quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno fuori dello
Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez;
4) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. Gli ufficiali di vascello,
provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina
militare, possono conseguire il titolo di capitano di lungo corso, qualora
abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o
mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del precedente comma e superino
apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del
ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per la
difesa, su materie attinenti all' utilizzazione commerciale della nave
comprese nei programmi d' insegnamento degli istituti tecnici nautici e
non in quelli dell' accademia navale. La cancellazione dai ruoli della
marina militare comporta perdita del titolo professionale di capitano di
lungo corso.
Art. 249 - Capitano
superiore di lungo corso
1. I capitani di lungo corso, che
abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo
il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi
non inferiori a tremila tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo
di capitano superiore di lungo corso.
2. Al capitano superiore di lungo corso
è riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle
quindicimila alle ventimila tonnellate, che abbiano una velocità
superiore alle venticinque miglia all' ora e navi da passeggeri di stazza
lorda superiore alle ventimila tonnellate.
3. Gli ufficiali superiori di vascello,
provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina
militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo
corso qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi
militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente
articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso
comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento.
4. La cancellazione dai ruoli della
marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano
superiore di lungo corso.
5. Qualora esigenze della navigazione lo
richiedano il comando delle navi di cui al secondo comma del presente
articolo può essere affidato a capitani di lungo corso
Art. 250 - Aspirante
capitano di lungo corso
1. Per conseguire il titolo di aspirante
capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventuno anni di
età;
2) possedere il titolo di allievo
capitano di lungo corso;
3) avere effettuato diciotto mesi di
navigazione in servizio di coperta dei quali almeno sei mesi come allievo;
4) aver frequentato con esito
favorevole, dopo il compimento del tirocinio di navigazione di cui al
precedente n. 3, un corso di addestramento all' uso dei radar presso
istituti specializzati a tal fine riconosciuti idonei con decreto del
ministro dei trasporti e della navigazione e il funzionamento dei quali è
sottoposto al controllo del ministero;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. L' aspirante capitano di lungo corso
può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale su navi da
carico di qualsiasi tonnellaggio per viaggi nel Mediterraneo, nel mar
Nero, nel mare d' Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell'
India compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane,
lungo le coste atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare
del Nord e nel mar Baltico;
b) come secondo ufficiale su navi da
passeggeri per viaggi nel Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi
destinazione;
c) come ufficiale su navi da pesca per
qualsiasi destinazione;
2) assumere il comando:
a) di navi da passeggeri di stazza lorda
non superiore a 1.000 tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e di navi da
carico di stazza lorda non superiore a 4.000 tonnellate, entro i limiti
geografici di cui al punto 1 a, purchè abbia effettuato complessivamente
quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno in
qualità di primo ufficiale;
b) di navi adibite alla pesca di stazza
lorda non superiore a 4.000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero,
nel mar d' Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell' India,
compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane,
comprese le isole a non più di 300 miglia dalla costa, purchè abbia
effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui
almeno uno su navi adibite alla pesca e sempre che abbia superato l' esame
per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti con
decreto del ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Gli ufficiali di vascello,
provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina
militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo
corso qualora:
a) abbiano effettuato diciotto mesi di
navigazione in servizio di coperta;
b) abbiano superato apposito esame
secondo gli speciali programmi stabiliti dal ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con quello per la difesa, su materie
attinenti all' utilizzazione commerciale della nave, comprese nei
programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli
dell' accademia navale.
4. La cancellazione dai ruoli della
marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante
capitano di lungo corso.
Art. 251 - Allievo
capitano di lungo corso
1. Per conseguire il titolo di allievo
capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritti nella prima categoria
della gente di mare;
2) possedere il diploma di istituto
nautico, sezione capitani.
2. L' allievo capitano di lungo corso
caodiuva gli ufficiali di coperta nell' esplicazione dei servizi ad essi
attribuiti.
3. Gli ufficiali di vascello provenienti
dal servizio permanente iscritti nei ruoli della marina militare, possono
conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso, qualora abbiano
sostenuto e superato con esito favorevole apposito esame secondo gli
speciali programmi, stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con quello per la difesa, su materie
attinenti all' utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi
di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'
accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare
comporta la perdita del titolo professionale di allievo capitano di lungo
corso.
Art. 252 - Padrone
marittimo
Il titolo di padrone marittimo è di
quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico,
padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di
prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la
pesca.
Art. 253 - Padrone
marittimo di prima classe per il traffico
Per conseguire il titolo di padrone
marittimo di prima classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) possedere il diploma di istituto
professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'
industria e l' artigianato - settore gente di mare (sezione padroni
marittimi per il traffico) - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere effettuato quattro anni di
navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
Il padrone marittimo di prima classe per
il traffico può:
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale su navi da
carico, o adibite al rimorchio, di stazza lorda non superiore a 4.000
tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d' Azov, nel mar
Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell' India, compreso il golfo
Persico fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche
europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar
Baltico;
b) come primo ufficiale, su navi da
carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a 4.000
tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto a purchè abbia
effettuato due anni di navigazione dopo il conseguimento del titolo, in
qualità di ufficiale;
2) assumere il comando:
a) delle navi da carico o adibite al
rimorchio di stazza lorda non superiore a 2.000 tonnellate e di quelle
adibite al trasporto di passeggeri, di stazza lorda non superiore a 1.000
tonnellate che effettuino viaggi nel Mediterraneo;
b) delle navi di cui al precedente n. 1,
lettera a), purchè abbia effettuato almeno quattro anni di navigazione,
in qualità di ufficiale.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi
militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di
prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal
servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo di
prima classe per il traffico qualora:
a) abbiano compiuto almeno quattro anni
di imbarco dei quali non meno di uno al comando di unità navali;
b) abbiano superato apposito esame
secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione di concerto con quello per la difesa su
materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave.
Art. 253 bis - Padrone
marittimo di seconda classe per il traffico
1. Per conseguire il titolo di padrone
marittimo di seconda classe per il traffico occorrono i seguenti
requisiti:
1) essere iscritti nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) possedere la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito
favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri
enti autorizzati con decreto del ministro dei trasporti e della
navigazione;
5) avere effettuato quattro anni di
navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il padrone marittimo di seconda
classe per il traffico può:
1) imbarcare come ufficiale su navi da
carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2.000
tonnellate che compiono viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'
Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell' India, compreso
il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo
Guardafui ad oriente e al capo Palmas ad occidente, lungo le coste
Atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel
mar Baltico;
2) assumere il comando:
a) delle navi di cui al precedente n. 1,
escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo,
purchè abbia effettuato almeno quattro anni di imbarco in qualità di
ufficiale;
b) delle navi di stazza lorda non
superiore a 1.000 tonnellate, comprese quelle adibite al trasporto dei
passeggeri, nel Mediterraneo.
3. Gli ufficiali del Corpo equipaggi
militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di
prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal
servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al
presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno quattro anni di
imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unità navale.
Art. 254 - Padrone
marittimo di prima classe per la pesca
1. Per conseguire il titolo di padrone
marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) possedere il diploma di istituto
professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'
industria e l' artigianato - settore gente di mare (sezione padroni
marittimi per la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto;
4) avere effettuato tre anni di
navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui
almeno uno oltre gli Stretti;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il padrone marittimo di prima classe
per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi che
esercitano la pesca oltre gli Stretti;
2) assumere il comando di navi adibite
alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore a 250
tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 3.000
tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato successivamente al
conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di
coperta in qualità di ufficiale su navi adibite alla pesca;
c) di stazza lorda non superiore a 3.000
tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purchè abbia effettuato,
successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di
navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale, di cui almeno
uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
3. Gli ufficiali del Corpo equipaggi
militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di
prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal
servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per
la pesca di prima classe qualora:
a) abbiano compiuto almeno tre anni di
imbarco, dei quali almeno uno al comando di unità navali;
b) abbiano superato apposito esame
secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con quello per la difesa.
Art. 254 bis - Padrone
marittimo di seconda classe per la pesca
Per conseguire il titolo di padrone
marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) avere conseguito la licenza di scuola
media;
4) avere frequentato con esito
favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici con
decreto del ministro dei trasporti e della navigazione;
5) avere effettuato almeno tre anni di
navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi adibite alla
pesca oltre gli Stretti;
6) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
Il padrone marittimo di seconda classe
per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi di
stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, adibite alla pesca;
2) assumere il comando di navi adibite
alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore alle
150 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 1.000
tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al
conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di
coperta in qualità di ufficiale;
c) di stazza lorda non superiore a 1.000
tonnellate oltre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo
Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre
il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia, dell'
India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e dell' Africa fino a
capo Guardafui, purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento
del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in
qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca
oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi
militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di
prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal
servizio permanente, possono conseguire senza esame il titolo di cui al
presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno quattro anni di
imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unità navale.
Art. 255 - Marinaio
autorizzato
Il titolo di marinaio autorizzato è di
due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato
alla pesca.
Art. 256 - Marinaio
autorizzato al traffico
1. Per conseguire il titolo di marinaio
autorizzato al traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) avere conseguito la licenza di scuola
media;
4) avere effettuato quattro anni di
navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il marinaio autorizzato al traffico
può:
1) imbarcare come ufficiale su navi da
carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 1.000
tonnellate, che effettuino viaggi nel Mediterraneo e, fuori di esso, non
oltre Huelva, Casablanca, Kosseir, nonché nel mar Nero;
2) assumere il comando:
a) delle navi di cui al precedente n. 1,
purchè abbia effettuato almeno tre anni di navigazione in qualità di
ufficiale;
b) delle navi da carico o adibite al
rimorchio di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate, nel
Mediterraneo;
c) delle navi adibite al trasporto di
passeggeri di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate, lungo le
coste continentali o insulari del Mediterraneo, nelle zone a nord del 35°
parallelo, comprese fra il 6° e il 20° meridiano.
3. I secondi capi e i sergenti nocchieri
provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare,
entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza
esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto
almeno quattro anni di imbarco.
Art. 257 - Marinaio
autorizzato alla pesca
1. Per conseguire il titolo di marinaio
autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) avere conseguito la licenza di scuola
media;
4) avere effettuato quattro anni di
navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno uno su navi adibite
alla pesca;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il marinaio autorizzato alla pesca
può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale su navi di
stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate adibite alla pesca nel
Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d' Azov, nel mar Rosso, lungo le coste
dell' Arabia e dell' India, compreso il golfo Persico e fino a Bombay,
lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia
dalla costa, purchè abbia effettuato almeno tre anni di imbarco in
qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli
Stretti;
b) come secondo ufficiale su navi di
stazza non superiore alle 3.000 tonnellate adibite alla pesca entro i
limiti di cui alla precedente lettera a) purchè abbia effettuato almeno
due anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca
oltre gli Stretti e almeno due anni al comando di navi addette alla pesca
mediterranea;
2) assumere il comando di navi di stazza
lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea
nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano.
3. I secondi capi e i sergenti nocchieri
provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare,
entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza
esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto
almeno quattro anni di imbarco.
Art. 258 - Capo barca
Il titolo di capo barca è di tre
specie: capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico
locale e capo barca per la pesca costiera.
Art. 259 - Capo barca
per il traffico nello Stato
1. Per conseguire il titolo di capo
barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) avere conseguito la licenza
elementare e avere assolto l' obbligo scolastico;
4) avere effettuato trenta mesi di
navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il capo barca per il traffico nello
Stato può assumere il comando:
a) di navi di stazza lorda non superiore
alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste
continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa;
b) di navi di stazza lorda non superiore
alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste
continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare
territoriale.
3. I sottocapi nocchieri volontari della
marina militare, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, possono
conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè
abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.
Art. 260 - Capo barca
per il traffico locale
1. Per conseguire il titolo di capo
barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria
della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto diciotto anni di età;
4) avere conseguito la licenza
elementare ed avere assolto l' obbligo scolastico;
5) avere effettuato diciotto mesi di
navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il capo barca per il traffico locale
può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100
tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25
tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di
iscrizione della nave e nei due limitrofi.
3. Il capo barca per il traffico locale
può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.
4. Il capo barca per il traffico locale
che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può
esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite
al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo
parere favorevole dell' autorità marittima mercantile, in relazione alle
sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici della navi stesse.
Art. 261 - Capo barca
per la pesca costiera
1. Per conseguire il titolo di capo
barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria
della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto i diciotto anni di
età;
4) avere conseguito la licenza
elementare ed avere assolto l' obbligo scolastico;
5) avere effettuato diciotto mesi di
navigazione in servizio di coperta di cui almeno dodici su navi adibite
alla pesca;
6) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il capo barca per la pesca costiera
può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 60
tonnellate per l' esercizio della pesca costiera.
3. Il capo barca per la pesca costiera,
che sia anche in posseso di un titolo professionale di macchina, può
esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite
alle pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo
parere favorevole dell' autorità marittima mercantile, in relazione alle
sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.
Art. 262 - Conduttore
Il titolo di conduttore è di due
categorie: conduttore per il traffico locale e conduttore per la pesca
locale.
Art. 263 - Conduttore
per il traffico locale
1. Per conseguire il titolo di
conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritti nella terza categoria
della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto i diciotto anni di
età;
4) avere assolto l' obbligo scolastico;
5) avere effettuato dodici mesi di
navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.
2. Il conduttore per il traffico locale
può condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite
al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due
circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate, adibite al
trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di
iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.
3. Il conduttore per il traffico locale
che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può
esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti
adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli,
previo parere favorevole dell' autorità marittima mercantile, in
relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti
stessi.
Art. 264 - Conduttore
per la pesca locale
1. Per conseguire il titolo di
conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria
della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto diciotto anni di età;
4) avere assolto l' obbligo scolastico;
5) avere effettuato dodici mesi di
navigazione in servizio di coperta di cui almeno sei su navi adibite alla
pesca.
2. Il conduttore per la pesca locale
può condurre navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, adibite
alla pesca entro i limiti del mare territoriale.
3. Il conduttore per la pesca locale,
che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può
esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da
pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere
favorevole dell' autorità marittima mercantile, in relazione alle
sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.
Art. 265 - Capitano
superiore di macchina
1. Per conseguire il titolo di capitano
superiore di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di capitano di
macchina;
2) avere effettuato complessivamente,
dopo il conseguimento del titolo di capitano di macchina, dieci anni di
navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e
uno su motonavi: nell' anzidetto periodo di navigazione almeno tre anni
devono essere stati effettuati in direzione di macchina.
2. Il capitano superiore di macchina
può assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi stazza e
velocità e per qualsiasi destinazione, comprese le navi il cui comando è
riservato ai capitani superiori di lungo corso.
3. Gli ufficiali superiori del genio
navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il
titolo di capitano superiore di macchina qualora abbiano compiuto su navi
militari o mercantili i periodi di navigazione richiesti al n. 2 del
presente articolo e abbiano diretto apparati motori di potenza non
inferiore a milleduecento cavalli asse o millecinquecento cavalli
indicati. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la
perdita del titolo professionale di capitano superiore di macchina.
Art. 266 - Capitano di
macchina
1. Per conseguire il titolo di capitano
di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventitrè anni di
età;
2) possedere il titolo di aspirante
capitano di macchina;
3) avere lavorato per un anno in uno
stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e
avere, inoltre, effettuato trentasei mesi di navigazione in servizio di
macchina, dei quali almeno sei su piroscafi e sei su motonavi, oppure
avere effettuato quarantotto mesi di navigazione in servizio di macchina,
dei quali almeno sei su piroscafi e sei su motonavi;
4) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il capitano di macchina può:
1) imbarcare come ufficiale di macchina
su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza,
e per qualsiasi destinazione;
2) assumere la direzione di macchina di
navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e
per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando è riservato ai
capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'
articolo 249;
3) assumere la direzione:
a) degli impianti elettrici di bordo, di
potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purchè abbia
effettuato almeno un anno di navigazione come addetto al servizio di
impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa
quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta
chilovatti;
b) degli impianti elettrici di bordo di
potenza erogata superiore a duemila chilovatti, purchè abbia effettuato
almeno due anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici
di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore a mille
chilovatti, calcolando tale potenza a norma della precedente lettera a).
3. Gli ufficiali del genio navale,
iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di
capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o
mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3 del primo comma del
presente articolo. Il conseguimento del titolo di capitano di macchina
legittima all' esercizio della professione marittima nei limiti e secondo
le modalità indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto
valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai
ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale
di capitano di macchina.
4. Qualora esigenze della navigazione lo
richiedano può essere affidata al capitano di macchina la direzione di
macchina di navi per le quali questa è riservata in via normale al
capitano superiore di macchina.
Art. 267 - Aspirante
capitano di macchina
1. Per conseguire il titolo di aspirante
capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventuno anni di
età;
2) possedere il titolo di allievo
capitano di macchina;
3) avere lavorato per sei mesi in uno
stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e
avere inoltre effettuato dodici mesi di navigazione come addetto al
servizio di macchina, oppure avere effettuato diciotto mesi di navigazione
come addetto al servizio di macchina;
4) avere sostenuto con esito favorevole
un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
L' aspirante capitano di macchina può
imbarcare:
a) come primo ufficiale di macchina, su
navi da carico dotate di apparato motore a combustione interna di potenza
non superiore a 4.000 cavalli asse o a vapore di potenza non superiore a
5.000 cavalli indicati;
b) come secondo ufficiale di macchina su
navi da carico, qualunque sia la potenza dall' apparato motore, e su navi
da passeggeri nel Mediterraneo;
c) come ufficiale di macchina su navi da
pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell' apparato
motore.
2. L' aspirante capitano di macchina che
abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione, di cui
almeno uno come ufficiale, può assumere la direzione di macchina;
a) di navi da passeggeri dotate di
apparato motore di potenza non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900
cavalli indicati;
b) di navi da carico o addette al
rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 4.000
cavalli asse o ai 5.000 cavalli indicati;
c) di navi adibite alla pesca di stazza
lorda non superiore alle 4.000 tonnellate;
d) di navi di qualsiasi tipo o potenza
di macchina, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti
miglia dalla costa.
3. Gli ufficiali del genio navale
iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del Corpo
equipaggi militari marittimi - ruolo servizi di macchina - e i capi
meccanici e motoristi navali di prima, seconda e terza classe entro cinque
anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il
titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un
periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a
quello stabilito al n. 3 del primo comma del presente articolo. La
cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del
titolo professionale di aspirante capitano di macchina.
Art. 268 - Allievo
capitano di macchina
1. Per conseguire il titolo di allievo
capitano di macchina (123 2 lett. d) c. nav.) occorrono i seguenti
requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere conseguito il diploma d'
istituto nautico, sezione macchinisti.
2. L' allievo capitano di macchina
coadiuva gli ufficiali nell' esplicazione dei servizi di guardia in
macchina.
3. Il titolo di allievo capitano di
macchina può essere conseguito, all' infuori dei predetti requisiti, da
chi abbia ottenuto la nomina a sottotenente del genio navale.
4. La cancellazione dai ruoli della
marina militare comporta la perdita del titolo.
Art. 269 - Meccanico
navale
Il titolo di meccanico navale è di tre
categorie: meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico
navale di prima classe, meccanico navale di seconda classe per motonavi.
Art. 270 - Meccanico
navale di prima classe specializzato
1. Per conseguire il titolo di meccanico
navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) possedere il diploma di istituto
professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'
industria e l' artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici
navali - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere effettuato diciotto mesi di
navigazione come addetto al servizio dell' apparato motore, dei quali
almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
2. Il tirocinio di navigazione su navi a
vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale
durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un
periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a
vapore;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
3. Il meccanico navale di prima classe
specializzato può:
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale in servizio di
guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di
apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli
diesel elettrici o a turbina a gas, di potenza non superiore a 3.500
cavalli asse o 3.800 cavalli indicati;
b) come primo ufficiale in servizio di
guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto a, purchè
abbia effettuato due anni di navigazione in qualità di ufficiale in
servizio di guardia in macchina;
c) come ufficiale in servizio di guardia
in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore
alle 4.000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a.
2) assumere la direzione di macchina:
a) delle navi di cui al precedente punto
1 a, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di
navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
b) di navi da passeggeri, dotate di
apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli
indicati, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre
anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;
c) di navi adibite alla pesca, di stazza
lorda non superiore alle 2.000 tonnellate, purchè dopo il conseguimento
del titolo abbia effettuato almeno tre anni di navigazione, di cui almeno
uno in servizio di guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza
di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate, adibite
alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa
purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di
navigazione, dei quali almeno uno in servizio di guardia in macchina.
4. I meccanici e i motoristi navali
della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro cinque
anni dall' invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico
navale specializzato di prima classe, purchè abbiano effettuato prima del
congedamento una navigazione complessiva di quattro anni in servizio di
macchina.
Art. 270 bis -
Meccanico navale di prima classe
1. Per conseguire il titolo di meccanico
navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) possedere la licenza di scuola media;
4) avere lavorato almeno diciotto mesi
in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di
macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come
addetto al servizio dell' apparato motore dei quali almeno sei su navi a
vapore e sei su motonavi.
2. Il periodo di lavoro in uno
stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine
può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in
qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista.
3. Il tirocinio di navigazione su navi a
vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale
durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un
periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a
vapore;
5) avere frequentato, con esito
favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso
integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto del
ministro dei trasporti e della navigazione di concerto col ministro per la
pubblica istruzione;
6) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
4. Il meccanico navale di prima classe
può:
1) imbarcare:
a) come ufficiale in servizio di guardia
ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o
potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
b) come ufficiale in servizio di guardia
in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato
motore di potenza non superiore a 1.800 cavalli asse o ai 2.000 cavalli
indicati;
c) come ufficiale in servizio di guardia
in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle
2.000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
a) di navi da carico o adibite al
rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1.800
cavalli indicati purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato
tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in
macchina;
d) di navi da passeggeri dotate di
apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450
cavalli indicati purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato
tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in
macchina;
c) di navi da pesca di stazza lorda non
superiore alle 2.000 tonnellate purchè dopo il conseguimento del titolo
abbia effettuato tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di
guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo o potenza
di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti
miglia dalla costa, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia
effettuato tre anni di navigazione dei quali almeno uno in servizio di
guardia in macchina.
Art. 271 - Meccanico
navale di seconda classe per motonavi
1. Per conseguire il titolo di meccanico
navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) avere conseguito la licenza di scuola
media;
4) avere frequentato, con esito
favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti
autorizzati dal ministro dei trasporti e della navigazione; avere
effettuato, inoltre, diciotto mesi di navigazione al servizio di motori a
combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il meccanico navale di seconda classe
per motonavi può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale in servizio di
guardia in macchina su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di
potenza non superiore a 1.500 cavalli asse; e come secondo ufficiale su
motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore ai
1.800 cavalli asse;
b) come ufficiale in servizio di guardia
in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore
alle 2.000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina;
a) su motonavi da carico o adibite al
rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse;
b) su motonavi da carico o adibite al
rimorchio, di potenza non superiore a 1.500 cavalli asse, purchè, dopo il
conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno due anni di navigazione
in servizio di guardia in macchina su motonavi;
c) su motonavi da passeggeri dotate di
apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;
d) su motonavi adibite alla pesca di
stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
e) su motonavi adibite alla pesca, di
stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, purchè, dopo il
conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno due anni di navigazione
in servizio di guardia in macchina su motonavi.
3. I secondi capi e i sergenti meccanici
e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della
marina militare possono, entro cinque anni dall' invio in congedo,
conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi,
purchè abbiano effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di
macchina.
Art. 272 - Fuochista
autorizzato
1. Per conseguire il titolo di fuochista
autorizzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) avere conseguito la licenza di scuola
media;
4) avere effettuato due anni di
navigazione in servizio di macchina su piroscafi e avere seguito, con
esito favorevole, un corso teorico-pratico della durata di un anno presso
istituti scolastici o enti autorizzati con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione, oppure avere effettuato tre anni di
navigazione su piroscafi in servizio di macchina, di cui uno come capo
fuochista o operaio meccanico;
5) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il fuochista autorizzato può:
1) imbarcare:
a) su piroscafi da carico o addetti al
rimorchio, come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, se l'
apparato motore sia di potenza non superiore ai 1.600 cavalli indicati, e
come secondo ufficiale se l' apparato motore sia di potenza non superiore
ai 2.000 cavalli indicati;
b) su piroscafi addetti alla pesca, di
stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate, come ufficiale in
servizio di macchina;
2) assumere la direzione di macchina:
a) su piroscafi da carico, o addetti al
rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore a 900
cavalli indicati;
b) su piroscafi da carico o adibiti al
rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai 1.600
cavalli indicati, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia
effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia
in macchina su piroscafi;
c) su piroscafi adibiti alla pesca di
stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
d) su piroscafi adibiti alla pesca di
stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, purchè, dopo il
conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di
navigazione in servizio di guardia su piroscafi.
3. I meccanici ed i fuochisti
provenienti dalla marina militare che siano in possesso del certificato di
abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a
150 cavalli, rilasciato dalla marina militare per uso civile, possono,
entro cinque anni dall' invio in congedo, conseguire il titolo di
fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purchè in
possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.
Art. 273 - Motorista
abilitato
1. Per conseguire il titolo di motorista
abilitato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria
della gente di mare;
2) avere compiuto i diciannove anni di
età;
3) non avere riportato condanne per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4;
4) avere conseguito la licenza
elementare ed avere assolto l' obbligo scaolastico;
5) avere frequentato con esito
favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri
enti autorizzati con decreto del ministro dei trasporti e della
navigazione;
6) avere inoltre effettuato dodici mesi
di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Il motorista abilitato può condurre:
a) motori a conbustione interna o a
scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di
stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri,
entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore
a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a
scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 60 tonnellate,
adibite alla pesca costiera.
3. L' abilitazione riguarda
esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
4. I meccanici e motoristi provenienti
dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità
alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non
superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina
militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza
sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti
ai numeri 3, 4 e 6 del presente articolo.
Art. 274 - Marinaio
motorista
1. Per conseguire il titolo di marinaio
motorista occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritti nella terza categoria
della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto i diciannove anni di
età;
4) avere assolto l' obbligo scolastico;
5) avere effettuato sei mesi di
navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole
un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del
ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Il marinaio motorista può condurre:
a) motori a combustione interna o a
scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al
trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a
scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25
tonnellate, adibite alla pesca locale.
3. L' abilitazione riguarda
esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata
Art. 275 - Registro d'
iscrizione
1. Il personale tecnico delle
costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato
dal ministro dei trasporti e della navigazione, tenuti dagli uffici di
compartimento e di circondario.
2. Ogni iscrizione nel registro prende
un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e
indica:
a) le generalità dell' iscritto;
b) il domicilio;
c) l' abilitazione professionale di cui
è in possesso;
d) i dati relativi all' attività
professionale svolta dall' iscritto, precisandone i periodi.
3. Nel registro del personale tecnico
delle costruzioni navali si annotano inoltre:
1) i titoli professionali e le
abilitazioni conseguiti successivamente all' iscrizione;
2) le benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) le condanne riportate.
Art. 276 - Certificato
d' iscrizione
1. All' iscritto è rilasciato un
certificato d' iscrizione conforme al modello approvato dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Su tale certificato sono riprodotte
le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle
relative alle condanne.
Art. 277 - Ingegnere
navale
1. Per essere iscritto nella qualità di
ingegnere navale nel registro di cui all' articolo 275, occorrono i
seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di abilitazione
alla professione d' ingegnere navale;
2) avere compiuto ventitrè anni di
età;
3) non avere riportato condanna per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4.
2. L' ingegnere navale può progettare o
dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e
galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.
Art. 278 - Costruttore
navale
1. Per essere iscritto in qualità di
costruttore navale nel registro di cui all' articolo 275, occorrono i
seguenti requisiti:
1) avere conseguito il diploma di
istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i ventuno anni di
età;
3) non avere riportato condanna per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4;
4) aver compiuto due anni di tirocinio
professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.
2. Il costruttore navale può
progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di
qualunque tipo e tonnellaggio.
3. Può progettare, costruire e riparare
scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in
genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico
e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide
fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza
fino a 100 cavalli asse.
Art. 279 - Allievo
maestro d' ascia
Per essere iscritto, in qualità di
allievo maestro d' ascia nel registro di cui all' articolo 275 occorre
aver compiuto i quindici anni di età, avere assolto l' obbligo scolastico
ed essere domiciliato nel territorio dello Stato.
Art. 280 - Maestro d'
ascia
1. Per conseguire l' abilitazione all'
esercizio della professione di maestro d' ascia occorrono i seguenti
requisiti:
a) avere compiuto i ventuno anni di
età;
b) essere iscritto nel registro di cui
all' articolo 279;
c) non avere riportato condanna per i
reati indicati nell' articolo 238, n. 4;
d) avere lavorato per almeno trentasei
mesi, come allievo maestro d' ascia, in un cantiere o in uno stabilimento
di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione
fatta innanzi l' autorità marittima mercantile da coloro sotto la
direzione dei quali fu compiuto;
e) avere sostenuto con esito favorevole
un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
2. Il maestro d' ascia può costruire e
riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle
centocinquanta tonnellate.
Art. 281 -
Cancellazione dai registri
1. Alla cancellazione dai registri del
personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi
previsti dall' articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi:
a) morte dell' iscritto;
b) dichiarazione dell' iscritto di
volere abbandonare la professione;
c) avere riportato condanna per uno dei
reati indicati nell' articolo 238, n. 4.
2. La causa di cancellazione prevista
dalla lettera c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri
d' ascia.
Art. 282 - Esami
presso le direzioni marittime
1. Per il conseguimento dei titoli
professionali di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo
corso, di capitano di macchina e di aspirante capitano di macchina nonché
della specializzazione alla pesca di cui alla lettera b) del numero 2
dell' articolo 250, sono tenute sessioni di esami presso le direzioni
marittime di Genova, in febbraio e settembre; di Napoli, in marzo e
ottobre; di Venezia, in giugno e dicembre; di Palermo, in aprile e
novembre e di Cagliari, in gennaio e agosto.
2. Il ministro dei trasporti e della
navigazione può disporre che siano tenute sessioni d' esame per il
conseguimento dei titoli di cui al presente articolo, presso altre
direzioni marittime, stabilendone l' epoca
Art. 283 - Esami
presso gli uffici compartimentali
1. Per il conseguimento dei titoli
professionali di padrone marittimo per il traffico e per la pesca, di
marinaio autorizzato al piccolo traffico e alla pesca mediterranea,di capo
barca per il traffico nello Stato, di meccanico navale di prima classe e
di seconda classe e di fuochista autorizzato, nonché dell' abilitazione a
perito stazzatore sono tenute sessioni ordinarie di esami presso gli
uffici compartimentali di Genova, in gennaio, aprile, luglio e ottobre; di
Napoli, in febbraio, maggio, agosto e novembre; di Venezia, in marzo,
giugno, settembre e dicembre; di Palermo, in marzo e ottobre; di Cagliari,
in aprile e novembre e di Bari, in maggio e dicembre.
2. Possono, inoltre, essere autorizzate
dal direttore marittimo sessioni straordinarie di esami per uno dei
titoli, o per la abilitazione professionale, anzidetti presso altri uffici
compartimentali ai quali siano state presentate domande da almeno cinque
aspiranti.
Art. 284 - Esami
presso gli uffici circondariali
1. Per il conseguimento dei titoli
professionali di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la
pesca costiera, di motorista abilitato, di marinaio motorista e per l'
abilitazione a maestro d' ascia sono tenute, presso gli uffici
circondariali marittimi, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e
di ottobre.
2. Possono, inoltre, essere autorizzate
dal capo del compartimento, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni
ordinarie, sessioni straordinarie di esami per il conseguimento di uno dei
titoli professionali, o della abilitazione professionale, di cui al
presente articolo presso gli uffici circondariali ai quali siano state
presentate domande da almeno cinque aspiranti
Art. 285 - Avviso
1. Sessanta giorni prima dell' apertura
della sessione di esami l' autorità marittima mercantile pubblica nella
propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel
quale sono indicati:
a) il luogo e i giorni in cui si
svolgeranno gli esami;
b) i documenti prescritti;
c) il programma degli esami;
d) ogni altra opportuna indicazione.
2. Tale avviso, per gli esami di cui
all' articolo 282, è pubblicato anche presso tutti gli uffici
compartimentali.
Art. 286 - Ammissione
agli esami
L' autorità marittima mercantile
informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla
pubblicazione nell' albo dell' ufficio dell' elenco nominativo degli
ammessi.
Art. 287 - Inizio
degli esami
1. Prima dell' inizio degli esami la
commissione esaminatrice prende conoscenza dell' elenco degli aspiranti
ammessi all' esame.
2. La commissione esaminatrice,
immediatamente prima dell' inizio di ciascuna prova scritta, prepara tre
temi e li chiude in buste suggellate.
3. Tali buste, firmate esteriormente sui
lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario, sono
conservate dal presidente.
4. All' ora stabilita per ciascuna
prova, il presidente della commissione fa procedere all' appello
nominativo dei canditati e, previo accertamento della loro identità
personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro.
5. Fatta constatare l' integrità della
chiusura delle tre buste contenenti i temi, il presidente fa sorteggiare
da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.
Art. 288 - Esecuzione
delle prove scritte
1. Durante le prove scritte i candidati
non possono comunicare fra di loro, non possono portare appunti, libri,
pubblicazioni di qualsiasi specie né carta da scrivere e i lavori devono,
a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta fornita dall'
amministrazione, portante il timbro dell' ufficio e la firma di un membro
della commissione esaminatrice.
2. I candidati possono consultare solo
le pubblicazioni eventualmente stabilite dalla commissione.
3. Il concorrente che contravviene a
tali disposizioni è escluso dall' esame.
4. Per assicurare l' osservanza delle
disposizioni stesse e per vigilare sul regolare svolgimento degli esami,
due membri della commissione devono trovarsi costantemente nella sala
degli esami.
5. Le prove scritte devono essere
compiute nel tempo massimo stabilito dal programma di esame, trascorso il
quale i lavori vengono ritirati anche se incompleti.
6. Compiuto il lavoro, ciascun
candidato, a pena di nullità, senza apporvi la firma o altro
contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore
formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio
nome, cognome, luogo e data di nascita. Chiusa, quindi, anche la busta
più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali
appongono sulla busta stessa la propria firma con l' indicazione della
data e dell' ora della consegna.
7. Al termine di ogni prova di esame le
buste vengono raccolte in un piego che è suggellato dal presidente e da
lui firmato, unitamente ad uno degli altri membri della commissione ed al
segretario.
8. Ciascuno dei pieghi contenenti i
lavori, è aperto dalla commissione all' atto in cui è iniziata la
revisione dei lavori stessi.
9. Il riconoscimento dei nomi deve
essere fatto dopo che tutti i lavori scritti siano stati giudicati.
Art. 289 - Votazione
Ogni membro della commissione dispone di
dieci voti per ciascuna prova di esame.
Art. 290 - Ammissione
agli esami orali
1. I candidati che superano le prove
scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono
ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici.
2. I candidati sono informati della loro
ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco
di essi, in ordine alfabetico, è pubblicato nell' albo dell' ufficio che
ha bandito il concorso.
Art. 291 - Svolgimento
delle prove orali e dell' esperimento pratico
1. Le prove orali si svolgono alla
presenza dell' intera commissione.
2. La durata dell' esperimento pratico
è stabilita dal programma di esame.
Art. 292 - Risultato
degli esami
I candidati che conseguono la media di
almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi
di prove orali e, ove sia prescritto, nell' esperimento pratico, sono
dichiarati idonei.
Art. 293 - Verbale
degli esami
1. Di tutte le operazioni svolte, delle
deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei
singoli candidati è redatto, per ogni seduta, processo verbale che è
sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Al termine della sessione viene
redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.
Art. 294 - Spese per
gli esperimenti pratici
Qualora per gli esperimenti pratici sia
necessario l' impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico
dei candidati.
Art. 295 - Autorità
competente al rilascio dei titoli professionali
1. Fermo quanto è stabilito dal primo
comma dell' articolo 124 del codice per il rilascio delle patenti relative
ai titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano superiore di
macchina, di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, il
rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali
è effettuato:
1) dal capo del compartimento marittimo
per i titoli:
a) di aspirante e di allievo capitano di
lungo corso, di aspirante e di allievo capitano di macchina, di padrone
marittimo, di meccanico navale, di marinaio autorizzato, di fuochista
autorizzato e di capo barca per il traffico nello Stato;
b) d' ingengere navale e di costruttore
navale;
2) dal capo del circondario marittimo
per i titoli:
a) di capo barca per il traffico locale,
di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di conduttore
e di marinaio motorista;
b) di maestro d' ascia.
2. Per ottenere le patenti e i documenti
di abilitazione gli interessati devono presentare all' ufficio di
iscrizione domanda corredata dell' estratto verbale di esame nonché degli
altri documenti prescritti.
Art. 296 - Modelli
delle patenti
Le patenti e gli altri documenti di
abilitazione relativi ai titoli professionali di cui all' articolo 123 del
codice sono conformi ai modelli approvati dal ministro dei trasporti e
della navigazione.
Art. 297 - Esami
1. Il ministro dei trasporti e della
navigazione stabilisce in via generale la composizione delle commissioni
giudicatrici, le norme e le modalità per la costituzione di esse, i
documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli
esami, nonché le norme per l' effettuazione di questi e per gli
esperimenti pratici.
2. Il ministro stabilisce altresì in
via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio
delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli
professionali.
Art. 298 - Navigazione
valida per conseguire i titoli professionali
1. La navigazione richiesta per il
conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano
di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un
terzo su navi nazionali.
2. La navigazione effettuata entro il
limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti
fra loro è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo
barca per il traffico locale, capo barca per la pesca costiera,
conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio
motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli.
3. La navigazione richiesta dal presente
articolo deve essere effettuata in acque marittime.
Art. 298 bis - Norme
transitorie
1. A coloro che per età non siano
soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall' applicazione della l. 31
dicembre 1962, n. 1859, nonché a coloro che siano in possesso di licenza
delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno
ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678.
2. Coloro i quali abbiano già
conseguito o che, a norma del comma precedente conseguano titoli
professionali per i quali il D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, prescriva la
licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione
marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo
secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e
della navigazione, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di
macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la
licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato
per le attività marinare.
Art. 299 - Attività
di lavoro richiesta per conseguire i titoli professionali
L' attività di lavoro richiesta per il
conseguimento dei titoli professionali deve essere effettuata presso gli
stabilimenti indicati in via generale dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art. 300 - Velocità
delle navi agli effetti dell' imbarco dei capitani superiori
di lungo corso e dei capitani di macchina
1. La velocità delle navi nei casi
previsti negli articoli 249 e 266 è quella risultante alle prove.
2. Ove tali prove non siano state
effettuate, la velocità è quella massima di navigazione, maggiorata di
un coefficiente stabilito dall' autorità marittima mercantile in
relazione alle caratteristiche di ciascuna nave.
Art. 301 - Annotazioni
delle abilitazioni successive
Quando il marittimo in possesso di
titolo professionale consegue i requisiti che lo abilitano ad esercitare
le varie attribuzioni stabilite per il titolo di cui egli è in possesso,
l' autorità marittima mercantile annota sul libretto di navigazione tali
successive abilitazioni, dandone comunicazione all' ufficio d' iscrizione
del marittimo per l' annotazione in matricola.
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