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Regolamento per l'
esecuzione del codice dellanavigazione (navigazione marittima)
Libro primo
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo VI
Della polizia della
navigazione
Capo I
Della partenza e dell'
arrivo delle navi
Art. 375 - Registro
delle partenze
Presso ogni ufficio di porto è tenuto
un registro conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e
della navigazione, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza
di ciascuna nave.
Art. 376 - Rilascio
delle spedizioni
1. L' autorità marittima mercantile o
quella consolare, nell' apporre il visto di cui all' articolo 179 del
codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell'
equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico.
2. Il rilascio delle spedizioni può
essere negato dall' autorità marittima mercantile quando il proprietario
o l' armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo di iscrizione
della nave, a norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza
del luogo in cui è il domicilio del proprietario o dell' armatore con il
luogo in cui è l' ufficio d' iscrizione della nave non sia ottenuta
mediante il trasferimento dell' iscrizione a norma degli articoli 318 e
422.
Art. 377 - Rilascio
delle spedizioni alle navi straniere
1. Il rilascio delle spedizioni alle
navi straniere da parte dell' autorità marittima mercantile risulta dal
visto sulle di carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al
comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio
console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza
da compilarsi su modello approvato dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
2. In ogni caso per il rilascio delle
spedizioni alle navi straniere è necessario il nulla osta consolare,
quando nel porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte
bandiera.
Art. 378 - Registro
degli arrivi
1. L' ufficio di porto annota in un
registro, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della
navigazione, gli arrivi della navi anche in caso di rilascio volontario o
forzato.
2. Nel registro degli arrivi sono
annotate tutte le indicazioni contenute nella nota prescritta dall'
articolo 180 del codice.
Art. 379 - Vidimazione
del giornale nautico
1. L' ufficiale di porto che procede, a
norma dell' articolo 181 del codice, alla vidimazione del giornale nautico
vi appone il visto pagina per pagina empiendo con linee gli spazi bianchi,
cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall' ultimo
visto, in modo da assicurare l' inalterabilità del giornale stesso.
2. La vidimazione è apposta sul
giornale generale di contabilità, su quello di navigazione e su quello di
carico o di pesca, nonché sul giornale di macchina e su quello
radiotelegrafico.
Art. 380 - Vidimazione
delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto
e addette a servizi locali
1. La presentazione delle carte e degli
altri documenti di bordo all' autorità marittima mercantile per la
vidimazione deve essere effettuata per le navi destinate alla pesca
costiera almeno una volta ogni sei mesi nonché in casi di avvenimenti
straordinari; per le navi destinate alla pesca mediterranea almeno una
volta al trimestre, ovvero quando si siano toccati o si debbano toccare
scali esteri, nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le navi
destinate alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni
dell' articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell' articolo 181 del
codice.
2. Per la navi da diporto a vela di
stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione
meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la
presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la
vidimazione deve essere compiuta almeno una volta all' anno, ovvero quando
la nave compie viaggi per l' estero, nonché in caso di avvenimenti
straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni
dell' articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell' articolo 181 del
codice.
3. Per le navi addette ai servizi locali
determinati con provvedimento del ministro dei trasporti e della
navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo
deve essere compiuta almeno una volta all' anno e quando le navi stesse
compiono viaggi fuori dei limiti stabiliti nel provvedimento stesso.
Art. 381 - Menzione
nel giornale nautico della denuncia di avvenimenti straordinari
Se nel giornale nautico non sono stati
annotati gli avvenimenti straordinari verificatisi durante la navigazione,
l' autorità che, a norma del secondo comma dell' articolo 182 del codice,
riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo
verbale, deve far menzione di questa formalità nel giornale nautico.
Art. 382 - Formalità
dell' arrivo in porto estero
Quando le formalità indicate negli
articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti
esteri, perché non esiste autorità consolare e all' autorità locale non
sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati
internazionali, le formalità stesse sono eseguite nel primo porto di
approdo nello Stato o nel porto di approdo all' estero, dove risieda una
autorità consolare italiana.
Art. 383 - Rilascio di
carte provvisorie di bordo
1. Nel caso di perdita o di distruzione
delle carte di bordo, l' autorità marittima mercantile o quella consolare
redige processo verbale della denuncia del comandante della nave, procede
alle indagini sulle cause e sulle circostanze della perdita o della
distruzione e trasmette gli atti relativi all' ufficio che ha rilasciato
le carte stesse.
2. Le carte provvisorie di bordo
rilasciate in sostituzione delle carte perdute o distrutte sono redatte in
base agli altri documenti o certificati esistenti a bordo e, se
necessario, in base a dichiarazione giurata del comandante della nave e
delle altre persone dell' equipaggio, che siano in condizione di dare
informazioni.
Art. 384 - Consegna di
armi e di munizioni da parte dei passeggeri
1. I passeggeri, all' atto dell'
imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a
custodirle fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro
possesso.
2. Il ritiro delle armi o munizioni nei
confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio
è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita
dichiarazione all' atto del ritiro.
Art. 385 - Imbarco di
merci vietate e pericolose
1. Nei casi previsti dal primo e secondo
comma dell' articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo
verbale dei provvedimenti adottati, da consegnarsi all' autorità
marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo.
2. Il comandante del porto dà avviso
all' autorità doganale delle merci sbarcate con l' indicazione della
località dove esse sono custodite.
Art. 386 - Iscrizione
degli atti di stato civile
1. L' iscrizione sul ruolo d' equipaggio
degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere
effettuata nelle forme stabilite dal ministro dei trasporti e della
navigazione d' intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
2. Oltre le indicazioni richieste dal
secondo comma dell' articolo 205 del codice, sul giornale generale e di
contabilità devono essere indicate le generalità delle persone cui l'
atto si riferisce e dei testimoni.
Art. 387 - Processi
verbali di scomparizione
1. Nei processi verbali di scomparizione
da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a
suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere
previsti dall' articolo 145 dell' ordinamento dello stato civile.
2. La trasmissione dei processi verbali
di scomparizione, a norma dell' articolo 210 del codice, deve essere fatta
al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le
autorità competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite
a norma dell' articolo 211, secondo comma, del codice.
Art. 388 -
Accertamento delle persone scomparse
1. In caso di naufragio, in cui siano
andate perdute le carte di bordo, l' autorità marittima mercantile o
quella consolare, per individuare le persone scomparse, si vale delle
convenzioni d' arruolamento, del registro copia ruoli, delle annotazioni
dei movimenti di imbarco e sbarco dei componenti l' equipaggio e di ogni
mezzo di indagine.
2. Le autorità stesse, ove necessario,
devono rivolgersi all' armatore e alle autorità marittime e consolari dei
porti dove approdò la nave per conoscere le eventuali variazioni avvenute
nell' equipaggio e nei passeggeri.
3. Le autorità predette compilano
processo verbale nel quale indicano le generalità e la qualifica delle
persone scomparse, nonché le indagini effettuate e i relativi risultati.
Art. 389 - Registri
per gli atti di stato civile
Gli atti di stato civile e i processi
verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorità marittime
mercantili e da quelle consolari in base all' articolo 208 del codice,
devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal
ministro dei trasporti e della navigazione, d' intesa con il ministro di
grazia e di giustizia.
Art. 390 -
Trascrizione dei verbali di interrogatorio
All' autorità marittima mercantile o a
quella consolare, che a norma dell' articolo 209 del codice è tenuta a
provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare,
devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi
approdati in altra località.
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