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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro primo
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo VIII
Degli oggetti
appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio
Art. 391 - Inventario
e custodia degli oggetti
1. In caso di morte in navigazione di
persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due
testimoni, alla formazione dell' inventario degli oggetti appartenenti
alla persona deceduta.
2. L' inventario è fatto constare da
processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni.
3. Se la persona deceduta apparteneva
all' equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle
retribuzioni spettanti al defunto fino al giorno della sua morte.
4. Di tutte le operazioni è fatta
menzione nel giornale generale e di contablità.
5. Compiuto l' inventario, gli oggetti
indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.
Art. 392 - Distruzione
degli oggetti
1. Quando la morte è avvenuta per
malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata
distruzione degli effetti d' uso del defunto, che siano ritenuti
pericolosi, e compila apposito processo verbale da annotarsi sul giornale
generale e di contabilità.
2. Nel processo verbale devono essere
elencati gli oggetti distrutti con l' indicazione del motivo della
distruzione.
Art. 393 - Documenti
da consegnare all' autorità marittima o consolare
1. Nel primo porto d' approdo il
comandante deve consegnare all' autorità marittima mercantile o a quella
consolare:
a) i procesi verbali di cui agli
articoli precedenti;
b) gli oggetti e i valori appartenenti
alla persona deceduta;
c) il conto delle retribuzioni e le
eventuali rimanenze;
d) il libretto di navigazione e gli
altri documenti;
e) un estratto del giornale generale e
di contabilità.
2. L' autorità marittima mercantile o
quella consolare, all' atto della consegna, procede alla verifica degli
oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante
della nave.
Art. 394 - Navi non
munite di giornale nautico
Quando il decesso avviene a bordo di
navi non munite del giornale nautico l' adempimento delle formalità
prescritte dagli articoli precedenti deve risultare da processo verbale
compilato dall' autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Art. 395 - Indagini
dell' autorità marittima o consolare
Qualora sorgano dubbi di occultazione di
oggetti appartenenti alla persona deceduta, l' autorità marittima
mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini
compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a
custodire gli oggetti non compresi nell' inventario.
Art. 396 - Oggetti
appartenenti a cittadini italiani
In caso di morte in navigazione di un
cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all'
estero, l' autorità consolare, qualora non abbia la possibilità di
provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica
e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia
dell' inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale
dà incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i
documenti e i valori all' autorità marittima mercantile del porto
nazionale di primo approdo; se la nave non è diretta a un porto
nazionale, provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'
ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e
all' ufficio di porto nella cui circoscrizione è compreso il luogo di
ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.
Art. 397 - Oggetti
appartenenti a stranieri
Qualora la persona deceduta a bordo sia
uno straniero, l' autorità marittima mercantile o quella consolare, salvo
che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver
ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero del
trasporti e della navigazione e quello degli affari esteri nonché l'
autorità consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la
possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver
proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli
precedenti, ritira una copia dell' inventario e inoltra gli oggetti, i
documenti e i valori all' ufficio del porto di iscrizione della nave.
Art. 398 - Avviso all'
autorità comunale
1. L' autorità marittima mercantile o
quella consolare, che ha ricevuto in consegna gli oggetti, ne dà avviso
all' autorità comunale del luogo dell' ultimo domicilio del defunto o,
qualora il domicilio sia sconosciuto, all' autorità comunale del luogo di
armamento della nave.
2. Tale avviso è pubblicato mediante
affissione nell' albo del comune.
Art. 399 - Vendita
degli oggetti
1. Nel caso previsto dal secondo comma
dell' articolo 195 del codice, qualora il valore degli oggetti superi le
lire ventimila, l' autorità che ne ha la custodia procede alla vendita a
pubblici incanti o a licitazione privata.
2. Se gli oggetti sono deteriorabili o
non superano il valore di lire ventimila, la vendita avviene a trattativa
privata.
3. L' autorità che procede alla
vendita, prima di consegnare gli oggetti venduti, informa l' autorità
doganale.
4. I proventi della vendita, per il
periodo indicato nel terzo comma dell' articolo 195 del codice, sono
depositati a cura dell' autorità che ha proceduto alla vendita presso un
istituto di credito determinato dal ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 400 -
Scomparizione in mare e assenza
Le norme del presente titolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o
di assenza da bordo per qualsiasi motivo.
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