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Regolamento per l'
esecuzione del codice dellanavigazione (navigazione marittima)
Libro primo
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo IX
Disposizioni speciali
Capo I
Della navigazione da
diporto
Art. 401 - Navigazione
da diporto
1. Le disposizioni speciali per la
navigazione da diporto stabilite nel codice, nel presente regolamento,
nonché nelle leggi e nei regolamenti speciali, si applicano anche, quando
non sia diversamente stabilito, alle navi non originariamente destinate al
diporto per il tempo durante il quale sono utilizzate a tale scopo.
2. La navigazione da diporto con le navi
di cui al precedente comma deve essere autorizzata dal comandante del
porto.
Art. 402 -
Abilitazione al comando di navi a vela
1. Per ottenere l' abilitazione di cui
al primo comma dell' articolo 213 del codice, i proprietari di navi da
diporto a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate
devono sostenere con esito favorevole un esame pratico; i proprietari di
navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate e non superiore
alle cinquanta devono sostenere con esito favorevole un esame
teorico-pratico.
2. L' esame è sostenuto presso l'
ufficio di circondario nel quale la nave è iscritta, avanti a una
commissione composta dal capo del circondario, presidente, da un capitano
o da un aspirante capitano di lungo corso e da un rappresentante della
Federazione italiana della vela.
Art. 403 - Rilascio
dell' abilitazione da parte di associazioni nautiche
1. L' autorizzazione a rilasciare l'
abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non
superiore alle cinquanta tonnellate, a norma del secondo comma dell'
articolo 213 del codice, è data dal ministro dei trasporti e della
navigazione alle associazioni nautiche inquadrate nella Federazione
italiana della vela, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano.
2. Per ottenere l' abilitazione di cui
al secondo comma dell' articolo 213 del codice, i soci delle associazione
nautiche autorizzate a norma del comma precedente devono superare un esame
avanti a una commissione costituita presso l' associazione. L' esame è
pratico per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque
tonnellate, teorico-pratico per le navi di stazza lorda superiore alle
venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta.
3. Alla commissione deve partecipare il
capo del circondario o un suo delegato, che la presiede.
Art. 404 - Navi con
motore ausiliario
1. Le navi da diporto a vela di stazza
lorda non superiore alle cinquanta tonnellate provviste di motore
ausiliario sono soggette alle disposizioni dell' articolo 213 del codice e
dei precedenti articoli 402 e 403, quando il motore, a pieno regime,
imprime alla nave una velocità non superiore alle sette miglia orarie.
2. In tale caso l' esame pratico o
teorico-pratico deve riferirsi anche alla condotta del motore e il
proprietario che lo ha superato può contemporaneamente comandare la nave
e condurre il motore, purchè le sistemazioni di bordo lo consentano.
Art. 405 - Comando di
navi marittime in acque interne e viceversa
Le persone abilitate al comando e alla
condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della
navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del codice, possono
comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di
acque marittime, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'
articolo 4.
Art. 406 - Esercizio
della pesca
1. Le navi da diporto possono esercitare
liberamente la pesca.
2. Tuttavia il ministro dei trasporti e
della navigazione ha facoltà di vietare l' uso di determinati attrezzi.
Art. 407 - Comando di
navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni
1. Le navi da diporto a vela di stazza
lorda non superiore alle tre tonnellate possono essere comandate senza
alcuna abilitazione, a norma del quarto comma dell' articolo 213 del
codice, anche da coloro che non sono proprietari delle navi stesse e anche
quando le navi non sono di proprietà di associazioni nautiche.
2. Per navi da diporto, agli effetti del
precedente comma e dell' articolo 215 del codice, s' intendono anche la
navi destinate al noleggio per diporto.
3. Le piccole imbarcazioni a remi
destinate a manifestazioni sportive o a diporto dei bagnanti, comunemente
denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti
dall' obbligo della licenza.
Capo II
Della pesca
Art. 408 - Categorie
di pesca
1. La pesca costiera è quella che si
esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza
non superiore alle venti miglia.
2. La pesca mediterranea è quella che
si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei
Dardanelli e il canale di Suez.
3. La pesca oltre gli stretti è quella
che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente.
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