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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro secondo
Della proprietà della
nave e dell' esercizio della navigazione
Titolo I
Della costruzione della
nave
Art. 409 - Forma della
dichiarazione di costruzione
1. La dichiarazione di costruzione deve
essere fatta presso l' ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi
e dei galleggianti in costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita
la costruzione.
2. La dichiarazione deve constare da
processo verbale e, oltre i dati di cui all' articolo 233 del codice, deve
contenere l' indicazione del nome e della qualità del dichiarante, del
tipo, delle caratteristiche e delle principali dimensioni della nave e del
galleggiante, nonché della data del presumibile inizio della costruzione.
Art. 410 -
Dichiarazione a ufficio non autorizzato
Se la costruzione della nave o del
galleggiante è eseguita in luogo compreso nella circoscrizione di un
ufficio locale o di una delegazione di spiaggia non autorizzati a tenere
il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione, l' ufficio che
ha ricevuto la dichiarazione deve informare l' ufficio locale o la
delegazione di spiaggia, trasmettendo copia della dichiarazione stessa.
Art. 411 - Registro
delle navi in costruzione
1. Il registro delle navi e dei
galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal ministro
dei trasporti e della navigazione.
2. Sul registro sono indicati il nome
del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di
costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile
termine della stessa, nonché gli altri elementi richiesti dal modello.
Art. 412 - Ordine di
sospensione della costruzione
L' ordine di sospensione della
costruzione di una nave o di un galleggiante, nei casi previsti dall'
articolo 236 del codice, deve essere notificato, a mezzo di un agente
dell' autorità marittima mercantile, al costruttore a cura dell' ufficio
che ha ricevuto la dichiarazione di costruzione.
Art. 413 - Pubblicità
del contratto verbale
Per quanto riguarda il titolo da
trascrivere, la dichiarazione prevista dall' articolo 239 del codice, per
il caso di cui al secondo comma dell' articolo 237 dello stesso codice
deve contenere gli elementi del contratto verbale di costruzione e
indicare le quote di partecipazione alla proprietà.
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