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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro secondo
Della proprietà della
nave e dell' esercizio della navigazione
Titolo II
Della proprietà della
nave
Art. 414 - Esecuzione
delle trascrizioni
1. Le trascrizioni e annotazioni degli
atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti
reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall' ufficiale di
porto all' uopo delegato dal capo dell' ufficio e all' estero dal console
o da un funzionario da questi delegato.
2. Il repertorio sul quale deve essere
presa nota della domanda di pubblicità, ai sensi dell' articolo 256 del
codice, è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e
della navigazione d' intesa con il ministro di grazia e giusitizia e su di
esso le domande sono annotate in ordine di presentazione.
3. Qualora le trascrizioni e le
annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo o ad una
delegazione di spiaggia, la pubblicità non è effettuata se non sia
autorizzata dall' ufficio circondariale marittimo competente al quale
devono essere trasmessi gli atti.
Art. 415 -
Trascrizione di atti riguardanti più navi
Se la trascrizione riguarda due o più
navi iscritte nel medesimo ufficio, è sufficiente produrre una sola copia
dei documenti prescritti.
Art. 416 -
Trascrizione di atti relativi a navi perite
1. La trascrizione di atti costitutivi,
traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi può
essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite
successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti.
2. Tale trascrizione può eseguirsi
anche quando non è presentato l' atto di nazionalità, nel caso di
perdita presunta della nave, o quando è accertata la perdita o la
distruzione dell' atto.
Art. 417 -
Trascrizione di atti scritti in lingua straniera
1. Agli atti scritti in lunga straniera
presentati per la pubblicità navale deve essere allegata la loro
traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal
presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore.
2. Gli atti presentati all' estero all'
autorità consolare possono essere da questa tradotti e autenticati.
3. Tali atti prima di essere resi
pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall' autorità consolare,
devono essere legalizzati.
Art. 418 - Orario per
la presentazione delle domande di pubblicità
Le domande di pubblicità sono ricevute
durante l' orario normale d' ufficio.
Art. 419 - Documenti
comprovanti la nazionalità dei nuovi proprietari
1. L' ufficio di iscrizione, nel
procedere alla trascrizione, richiede il certificato di cittadinanza del
nuovo proprietario o, nel caso di società, il certificato dal quale
risulta se la società sia o meno iscritta nell' elenco di cui all'
articolo 143 del codice.
2. Se il nuovo proprietario non è
cittadino italiano o la società non è iscritta nell' elenco predetto,
né risulta l' equiparazione prevista dall' articolo 144 del codice, l'
ufficio d' iscrizione promuove, se del caso, i provvedimenti necessari, ai
sensi degli articoli 158 e 159 del codice stesso.
Art. 420 -
Conservazione dei documenti presentati per la trascrizione
Alla fine di ogni anno l' ufficio d'
iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l' ordine del
repertorio, i documenti presentati per la trascrizione.
Art. 421 - Annotazione
sull' atto di nazionalità
Quando la pubblicità è richiesta all'
ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l' ufficio
predetto, prima di trasmettere i documenti all' ufficio di iscrizione, a
norma dell' art. 251, secondo comma del codice, provvede alla annotazione
sull' atto di nazionalità, informando telegraficamente l' ufficio di
iscrizione.
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