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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro secondo
Della proprietà della
nave e dell' esercizio della navigazione
Titolo III
Dell' esercizio della
navigazione
Capo I
Dell' armatore e del
raccomandatario
Art. 422 -
Rappresentante dell' armatore
1. La designazione di rappresentante, a
norma dell' articolo 267 del codice, è fatta a mezzo di dichiarazione
dell' armatore con sottoscrizione autenticata.
2. Nelle stesse forme la designazione di
rappresentante è fatta quando l' armatore, successivamente alla
dichiarazione di cui all' articolo 265 del codice, trasferisce il
domicilio fuori del luogo dove è l' ufficio di iscrizione della nave.
3. Quando l' esercizio della nave è
assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento,
la designazione di rappresentante, nel caso che la sede della società
venga stabilita fuori del luogo dove è l' ufficio di iscrizione della
nave, è fatta mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata di
tutti i comproprietari consenzienti, ovvero del gerente, se la
designazione del rappresentante è compresa nei poteri conferiti a quest'
ultimo.
4. Nelle stesse forme la designazione
deve essere fatta quando la sede della società, successivamente alla
costituzione, è trasferita fuori del luogo dove è l' ufficio di
iscrizione della nave.
5. Le dichiarazioni previste dal primo e
dal terzo comma non sono necessarie quando la designazione del
rappresentante è fatta nella dichiarazione di armatore ovvero nell' atto
costitutivo della società di armamento.
6. Se l' armatore ovvero i
comproprietari consenzienti o il gerente della società di armamento non
provvedono, nei casi indicati nell' articolo 267 del codice e dal presente
articolo, a designare un rappresentante residente nel luogo in cui è l'
ufficio di iscrizione della nave, l' ufficio invita a provvedere alla
designazione in un termine fissato. Trascorso tale termine, in caso di
inadempienza, l' ufficio promuove, nei modi previsti dall' articolo 320,
il trasferimento dell' iscrizione della nave nel registro dell' ufficio
nella cui circoscrizione è compreso il luogo del domicilio dell' armatore
ovvero della sede della società di armamento.
Art. 423 -
Dichiarazione verbale di armatore
1. Ai fini degli articoli 268 e 269 del
codice, la dichiarazione di armatore quando è fatta verbalmente deve
constare da processo verbale assunto dall' autorità competente, con le
indicazioni di cui all' articolo 270 del codice.
2. Della dichiarazione viene rilasciata
copia agli interessati per l' adempimento delle formalità di trascrizione
previste dall' articolo 271 del codice.
Art. 424 - Registro
delle raccomandazioni di navi
1. Il registro delle procure relative ai
rapporti di raccomandazione di navi, di cui all' articolo 289 del codice,
è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della
navigazione d' intesa con il ministro di grazia e giustizia, ed è tenuto
dall' ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il
raccomandatario.
2. A tale ufficio sono trasmesse dagli
uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali
modificazioni o revoche, presentate a norma dell' articolo 289 del codice.
3. Il registro deve essere corredato da
due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l' altro
i nomi delle navi raccomandate.
Art. 425 - Incaricati
presso gli uffici di porto
1. Chi intende compiere presso gli
uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri
o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto.
2. Dell' autorizzazione è presa nota in
apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
Capo II
Dell' armamento e del
disarmo delle navi
Art. 426 - Poteri del
comandante di porto
1. Nella formazione dell' equipaggio
della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto:
1) accertare che l' equipaggio comprenda
il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto
indispensabile alla sicurezza della navigazione;
2) vigilare che sia garantita l'
osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme
sulle condizioni per l' igiene e l' abitabilità dei locali destinati all'
equipaggio;
3) vigilare sull' osservanza delle
tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero dei
trasporti e della navigazione o nei contratti collettivi d' arruolamento.
2. Ove non siano stabilite tabelle d'
armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali
interessate, deve controllare che la tabella proposta dall' armatore
risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei
servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle
caratteristiche, alla destinazione e all' impiego della nave.
3. Il comandante del porto ha facoltà
di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in
conformità alle norme di cui ai precedenti commi.
Art. 427 - Formazione
dell' equipaggio
Per la formazione o il completamento
dell' equipaggio di una nave nei porti dello Stato l' autorità che
provvede all' arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far
parte dell' equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in
corso di validità e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche
relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal
codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente
di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.
Art. 428 - Annotazione
dei movimenti di sbarco
Qualora sul libretto di navigazione non
sia regolarmente annotato l' ultimo sbarco, l' autorità marittima
mercantile, possibilimente prima di procedere all' arruolamento del
marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la
regolarizzazione del libretto.
Art. 429 -
Arruolamento di stranieri
1. Nei casi previsti dagli articoli 318,
secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dell'
equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li
abilitino alla navigazione e all' espletamento delle mansioni che
dovrebbero assumere, secondo le leggi dello Stato al quale appartengono.
2. L' autorità marittima mercantile o
quella consolare che procede all' imbarco può esigere che la validità
dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorità dello
Stato cui il marittimo appartiene.
Art. 430 - Custodia di
libretti di navigazione
I libretti di navigazione dei marittimi
arruolati sono consegnati dall' autorità marittima mercantile al
comandante della nave e da questi custoditi. All' atto dello sbarco sono
riconsegnati all' autorità marittima mercantile che li restituisce agli
interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.
Art. 431 - Navigazione
oltre gli stretti
Sulle navi che imprendono la navigazione
oltre gli stretti, il comandante e il primo ufficiale di coperta devono
essere in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso e
il direttore di macchina e il primo ufficiale di macchina di quello di
capitano di macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248, 249,
250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272.
Art. 432 - Imbarco di
allievo ufficiale
Quando nella composizione dell'
equipaggio è previsto l' imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di
macchina, il marittimo arruolato in tale qualità deve essere in possesso
di uno dei titoli professionali di cui agli articoli 251 e 268.
Art. 433 - Medici,
marconisti, commissari di bordo
1. Per imbarcare in qualità di medico,
di commissario di bordo o di marconista, è richiesta un' autorizzazione
dell' autorità marittima mercantile.
2. L' autorizzazione a imbarcare in
qualità di medico di bordo e di marconista di bordo è subordinata al
possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali;
quella a imbarcare in qualità di commissario di bordo è subordinata al
possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell' ordine medio
superiore.
Art. 434 -
Sottufficiali
1. Oltre i marittimi indicati nel numero
6 dell' articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'
ottonaio, il capitano d' armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'
operaio meccanico, l' operaio motorista, l' operaio frigoriferista, l'
elettricista.
2. Il ministro dei trasporti e della
navigazione può, sentite le associazioni sindacali interessate,
attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.
Art. 435 - Poteri
delle autorità consolari
Le autorità consolari nell'
esplicazione dei poteri a esse conferiti dall' articolo 127 del codice
applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l' armamento delle
navi.
Art. 436 - Registro
tenuto dagli uffici consolari
1. In ogni ufficio consolare è tenuto
un registro dei movimenti d' imbarco e di sbarco della gente di mare delle
navi nazionali.
2. In esso sono annotati:
1) il nome, la nazionalità, il numero
di matricola e l' ufficio di iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate
o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la
navigazione rispettivamente effettuata;
2) il nome della nave e quello del
comandante, il numero del ruolo d' equipaggio, la destinazione e la
provenienza della nave medesima.
3. Alla fine di ogni trimestre, l'
autorità consolare trasmette al ministero dei trasporti e della
navigazione un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai
libretti di navigazione, depositati presso l' ufficio consolare.
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