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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro secondo
Della proprietà della
nave e dell' esercizio della navigazione
Titolo IV
Del contratto di
arruolamento
Capo I
Della formazione del
contratto
Art. 437 - Consenso
all' arruolamento dei minori di anni diciotto
1. Chi esercita la patria potestà o la
tutela, nel dare il consenso all' arruolamento dei minori di anni diciotto
ai termini del primo comma dell' articolo 324 del codice, deve precisare
se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da
stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta età, o se invece
riguarda uno o più determinati contratti, o è limitato a un determinato
periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi.
2. La forma e le modalità per la
manifestazione del consenso nonché per la eventuale modificazione e
limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell'
articolo 239 per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto.
3. Se la dichiarazione relativa al
consenso è fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello
dove è iscritto il marittimo, l' ufficio che la riceve, dopo averla
annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all' ufficio di
iscrizione.
Art. 438 -
Arruolamento del comandante
1. L' autorità che riceve la
dichiarazione dell' armatore prevista dall' articolo 331 del codice la
trasmette in originale al comandante del porto dove deve avvenire l'
imbarco, conservandone copia in archivio.
2. L' autorità che riceve la
dichiarazione del comandante conserva l' originale in archivio,
rimettendone copia al comandante del porto che ha trasmesso la
dichiarazione dell' armatore.
Copie conformi di ambedue le
dichiarazioni, firmate dall' ufficiale rogante e con il bollo d' ufficio
sono consegnate al comandante arruolato per essere conservate fra i
documenti di bordo.
3. Quando a norma del secondo comma
dell' articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell'
armatore sono trasmessi telegraficamente al comandante del porto dove deve
avvenire l' imbarco, l' autorità che ha effettuato la comunicazione
telegrafica provvede successivamente alla trasmissione in originale della
dichiarazione conservandone copia.
Art. 439 - Annotazione
della dichiarazione di accettazione dell' arruolato
Se il marittimo da arruolare non è in
condizione di firmare il contratto, l' ufficiale rogante, accertata l'
identità del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul
contratto la dichiarazione di accettazione.
Art. 440 - Raccolta e
conservazione dei contratti di arruolamento
1. Gli originali dei contratti di
arruolamento sono annualmente raccolti in volumi e sono conservati nell'
archivio dell' ufficio.
2. Le copie autentiche dei contratti di
arruolamento sono conservate fra i documenti di bordo.
Capo II
Del rimpatrio
Art. 441 - Spese per
il rimpatrio
1. Per il viaggio di rimpatrio nei casi
previsti dall' articolo 363 del codice e agli effetti del primo comma
dell' articolo 364 del codice stesso, è assegnato all' equipaggio:
1) un posto di prima classe ordinaria su
nave o su ferrovia per il personale indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'
articolo 321 del codice, purchè il personale di coperta o di macchina sia
fornito del titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano
di macchina. Lo stesso trattamento è fatto ai marittimi muniti del titolo
professionale di aspirante capitano di lungo corso o di padrone marittimo
e di aspirante capitano di macchina o di meccanico navale, purchè
rivestano rispettivamente le funzioni di comandante o di direttore di
macchina;
2) un posto di seconda classe su nave o
su ferrovia per il personale di coperta e di macchina indicato nei numeri
1, 2 e 3 dell' articolo 321 del codice, che non sia provvisto del titolo
professionale indicato al numero precedente, nonché al personale indicato
ai numeri 4 e 5 dell' articolo predetto;
3) un posto di terza classe su nave o su
ferrovia per gli altri componenti l' euipaggio.
2. Per i viaggi su nave, quando nel
prezzo di passaggio non sono comprese le spese di mantenimento, e per i
viaggi in ferrovia, spetta ai marittimi, se le spese di mantenimento non
sono determinate nel contratto di arruolamento, una diaria nella misura
stabilita con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il ministro per il tesoro, sentite le associazioni sindacali
interessate.
3. Nei viaggi in ferrovia spetta
altresì un' indennità di bagaglio pari alla spesa per il trasporto di
chilogrammi cento per le persone indicate ai numeri 1 e 2 del presente
articolo, di chilogrammi sessanta per i sottufficiali e di chilogrammi
quaranta per gli altri componenti dell' equipaggio.
Art. 442 - Nota dei
depositi
L' autorità marittima mercantile o
quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio,
nonché per le spese di cura, deve trasmettere al ministero dei trasporti
e della navigazione una nota documentata relativa a ciascun deposito
liquidato.
Art. 443 - Rimpatrio
di cittadini italiani
1. Nei casi previsti dall' articolo 197
del codice, il numero delle persone da ricoverare per il rimpatrio è
determinato dalla disponibiltià di bordo;
Nell' ipotesi prevista dal secondo comma
del predetto articolo il numero dei rimpatriandi non può essere superiore
a dieci persone.
2. Le spese di mantenimento e di
trasporto sono corrisposte nella seguente misura:
1) se si tratta di marittimi abbandonati
o indigenti lire millecinquecento al giorno per ciascuna persona avente la
qualifica di ufficiale o allievo ufficiale; lire milleduecentocinquanta
per ogni sottufficiale e lire mille per ciascun' altra persona dell'
equipaggio;
2) se si tratta di marittimi rimpatriati
per ordine dell' autorità consolare le spese sono determinate nella
misura di cui al numero precedente a meno che si tratti di imputati o
detenuti per i quali sia necessaria una particolare custodia, nel qual
caso è stabilita dall' autorità consolare una speciale indennità
integrativa;
3) se si tratta di persone estranee alla
gente di mare il prezzo complessivo del matenimento e del trasporto è
stabilito dall' autorità consolare, tenuto conto che il trasporto è
obbligatorio e avuto riguardo allo stato fisico della persona e alla
durata del viaggio.
3. Il ministro dei trasporti e della
navigazione può con suo decreto, di concerto con il ministro per il
tesoro, modificare l' ammontare dei compensi previsti dal presente
articolo.
4. Il rimborso delle spese per il
rimpatrio dei marittimi di cui ai nn. 1 e 2 deve essere chiesto al
ministero dei trasporti e della navigazione in base a dichiarazione resa
dal comandante della nave al porto di arrivo, corredata da un estratto del
giornale nautico. Negli altri casi al rimborso provvede il ministero degli
affari esteri in base alla richiesta di trasporto fatta dall' autorità
consolare, contenente il nome, l' età, la cittadinanza e la professione
delle persone rimpatriate, il porto d' imbarco e il motivo del rimpatrio,
nonché l' indicazione del prezzo stabilito per il trasporto e
mantenimento, delle somme eventualmente anticipate e degli obblighi
imposti al comandante della nave.
Art. 444 - Naufraghi
stranieri
Quando non esistono le condizioni di
reciprocità di cui all' articolo 368 del codice, il naufrago di
nazionalità straniera è inviato all' agente consolare dello Stato di cui
ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente
stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall' interessato.
Art. 445 -
Prosecuzione del viaggio a cura dell' autorità marittima
Le autorità marittime mercantili alle
quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi
necessari per la prosecuzione del viaggio al luogo di destinazione, curano
l' inoltro dei marittimi stessi a norma dell' articolo 441.
Capo III
Disposizioni varie
Art. 446 - Rinunzie e
transazioni
Agli effetti dell' articolo 2113 del
codice civile, quando la rinunzia o la transazione avvenga all' estero, i
tre mesi richiesti dal secondo comma di detto articolo decorrono dal
momento del rimpatrio del marittimo sempre che questo avvenga entro l'
anno dalla cessazione o dalla risoluzione del rapporto di arruolamento
ovvero dalla rinunzia o dalla transazione, o altrimenti da tale ultimo
termine.
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