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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro terzo
Delle obbligazioni
relative all' esercizio della navigazione
Titolo unico
Del ricupero e del
ritrovamento di relitti
Capo I
Del ricupero
Art. 447 - Denuncia
dell' identificazione di relitti
1. La denuncia prevista dall' articolo
501 del codice deve essere fatta al capo del compartimento nella cui
circoscrizione è stato identificato il relitto e deve contenere la
descrizione del relitto, l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo
dell' identificazione e le altre eventuali notizie.
2. L' autorità marittima mercantile che
riceve la denuncia indica sulla medesima, se questa è presentata per
iscritto, il giorno e l' ora in cui è pervenuta all' ufficio; in caso
diverso redige processo verbale contenente tutte le indicazioni predette.
3. Della denuncia è presa nota in un
registro, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della
navigazione, nel quale sono successivamente annotate le relative
operazioni di ricupero, compiute da privati ovvero d' ufficio.
4. Su richiesta dell' interessato, l'
autorità marittima mercantile gli rilascia copia della denuncia, con l'
annotazione di cui al secondo comma, o del processo verbale.
Art. 448 - Avviso
dell' identificazione
1. Un avviso, contenente gli estremi
della denuncia, è affisso per sessanta giorni nell' ufficio
compartimentale, ed è comunicato in copia ai proprietari dei relitti,
quando sono noti.
2. L' avviso è comunicato per l'
affissione a tutti gli uffici compartimentali della Repubblica, che lo
restituiranno con la relata di avvenuta affissione per il tempo previsto
nel comma precedente e con l' indicazione di eventuali dichiarazioni da
parte di chi vi abbia interesse.
3. Quando si tratta di relitti di
aeromobile, della denuncia è data altresì comunicazione alla direzione
aeronautica nella cui circoscrizione i relitti si trovano; quando si
tratta di relitti di nave o aeromobile stranieri, della denuncia è data
comunicazione anche al console dello Stato nei cui registri la nave o l'
aeromobile erano immatricolati.
Art. 449 - Domanda per
l' assunzione di ricupero
1. Chi intende assumere, a norma degli
articoli 501 e 504 del codice, il ricupero di un relitto di mare, deve
farne domanda al capo del compartimento nella cui circoscrizione si trova
il relitto da ricuperare.
2. Qualora la domanda sia fatta da chi
non ha per primo presentato la denuncia di identificazione del relitto, l'
autorità marittima mercantile invita, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, coloro che avrebbero diritto di preferenza in caso di
concorso, a norma dell' articolo 501 del codice, a dichiarare entro un
termine non superiore a sessanta giorni se intendano assumere il ricupero.
Trascorso tale termine, gli interessati che non abbiano presentato la
relativa domanda, decadono dal diritto e la preferenza prevista dall'
articolo 501 del codice si stabilisce unicamente fra quelli che hanno
presentato domanda.
3. Delle domande di ricupero presentate
all' autorità marittima mercantile è data notizia ai proprietari dei
relitti, quando sono noti.
Art. 450 -
Autorizzazione per l' esecuzione del ricupero
1. Il capo del compartimento, prima di
dare l' autorizzazione all' esecuzione delle operazioni di ricupero,
richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta
indicante:
a) il termine entro cui saranno iniziate
le operazioni di ricupero;
b) il termine entro cui ritiene che le
operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i
quali si intende effettuare il ricupero;
c) l' assunzione a proprio carico delle
spese occorrenti per il ricupero;
d) l' assunzione dell' obbligo di
rimuovere i relitti divenuti di intralcio alla navigazione, salva l'
applicazione dell' articolo 73 del codice;
e) l' elezione del domicilio legale nel
comune dova ha sede l' ufficio compartimentale.
2. Ricevuta la dichiarazione, il capo
del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro
cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il
termine stesso può essere prorogato per fondati motivi. Qualora entro il
termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo
del compartimento può revocare l' autorizzazione.
3. L' autorizzazione e la revoca sono
rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo
dell' articolo 448 e sono comunicate all' autorità doganale.
4. Qualora si proceda al ricupero in
spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza
della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate
sotto la vigilanza dell' ufficio di porto locale ovvero dell' autorità
doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua
cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acqueo in
cui si procede al ricupero.
Art. 451 -
Costituzione del comandante della nave a capo ricuperatore
1. Il comandante di una nave naufragata,
se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui
all' articolo 505 del codice, deve farne dichiarazione al capo del
compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare.
2. Della dichiarazione del comandante è
data dall' autorità marittima mercantile notizia al proprietario della
nave naufragata quando questa è nazionale o, se è straniera, al console
dello Stato nei cui registri era iscritta.
Art. 452 - Cessazione
del ricupero operato da privati per assunzione delle operazioni
da parte dei proprietari
1. Il ricuperatore che nel corso delle
operazioni di ricupero cessa dalle operazioni stesse, essendo state queste
assunte direttamente dai proprietari, deve darne entro dieci giorni
comunicazione al capo del compartimento dal quale ha ricevuto
autorizzazione all' esecuzione del ricupero, indicando altresì se ai
proprietari è stata fatta consegna delle cose ricuperate.
2. Analogamente al capo del
compartimento dev' essere dal ricuperatore data comunicazione della
consegna delle cose ricuperate al proprietario, a norma del secondo comma
dell' articolo 502 del codice, entro dieci giorni dalla consegna medesima.
Art. 453 - Consegna
delle cose ricuperate all' autorità marittima
1. L' autorità marittima mercantile che
a norma dell' articolo 502 del codice riceve in consegna le cose
ricuperate deve far constare il fatto con processo verbale redatto in
triplice esemplare.
2. Il proceso verbale deve contenere:
a) la descrizione degli oggetti
ricuperati, con le principali dimensioni o il peso, le marche e gli altri
segni distintivi;
b) l' indicazione del luogo in cui gli
oggetti furono trovati, dei mezzi adoperati e delle spese incontrate per
il ricupero;
c) il valore di ciascun oggetto o di
ciascun gruppo di oggetti della medesima specie, accertato, secondo lo
stato in cui si trovano, con l' intervento di un funzionario dell'
amministrazione doganale e quando occorra con l' assistenza di un perito;
d) l' indicazione del grado di
conservabilità delle cose ricuperate.
3. Il processo verbale è sottoscritto
dal ricuperatore, dal perito se è intervenuto, dal funzionario dell'
amministrazione doganale e dall' autorità marittima mercantile che lo ha
compilato. Una copia è rimessa a chi ha fatto consegna delle cose
ricuperate, un' altra conservata nell' ufficio dell' autorità che lo ha
compilato, e la terza trasmessa al capo del compartimento.
Art. 454 - Assunzione
del ricupero da parte dell' autorità marittima
L' avviso di cui al secondo comma dell'
articolo 507 del codice deve essere affisso nell' albo dell' ufficio
compartimentale, nonché, quando si tratta di relitti di notevole entità,
pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a
tutti i compartimenti per la affissione.
Art. 455 - Cessazione
del ricupero operato dall' autorità marittima per assunzione
delle operazioni da parte dei proprietari
1. Se, durante il corso delle operazioni
compiute dall' autorità marittima mercantile, i proprietari intendono
assumere il ricupero a norma del secondo comma dell' articolo 507 del
codice, devono farne dichiarazione all' autorità medesima.
2. Ricevuto il rimborso delle spese
sostenute, l' autorità marittima mercantile consegna ai proprietari le
cose eventualmente ricuperate. Il rimborso e la consegna sono fatti
constare con processo verbale redatto in duplice esemplare, dei quali uno
è rimesso agli interessati e l' altro è conservato presso l' ufficio.
3. Qualora le spese per il ricupero
eseguito dall' autorità marittima mercantile siano state coperte in tutto
o in parte mediante la vendita delle cose ricuperate, a norma del secondo
comma dell' articolo 508 del codice, della circostanza è fatta speciale
menzione nel processo verbale e ai proprietari è fatta consegna dei
documenti relativi alla vendita, nonché della somma eventualmente
residuata.
Art. 456 - Compimento
delle operazioni di ricupero eseguite dall' autorità marittima
1. L' autorità marittima mercantile al
termine delle operazioni di ricupero redige processo verbale contenente le
indicazioni stabilite dal secondo comma dell' articolo 453.
2. Il processo verbale è sottoscritto
dal perito, se è intervenuto per la determinazione del valore delle cose
ricuperate, dal funzionario dell' amministrazione doganale e dall'
autorità marittima mercantile che lo ha compilato.
Art. 457 - Ritiro da
parte dei proprietari delle cose ricuperate
1. All' atto del ritiro delle cose
ricuperate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese incontrate
per il ricupero operato dall' autorità marittima mercantile ovvero delle
indennità e del compenso spettante al ricuperatore, nonché delle spese
di custodia.
2. L' autorità che procede alla
consegna ne redige processo verbale in triplice esemplare, sottoscritto
anche dal proprietario delle cose ricuperate e dal rappresentante dell'
amministrazione doganale, facendo constare l' avvenuto pagamento delle
spese. Una copia del processo verbale è rimessa al proprietario delle
cose ritirate, l' altra è conservata nell' ufficio, e la terza è
trasmessa al capo del compartimento.
Art. 458 - Vendita
delle cose ricuperate
1. Per la vendita delle cose ricuperate
durante le operazioni di ricupero, nei casi previsti dal secondo comma
dell' articolo 508 del codice, l' autorità marittima mercantile procede a
trattativa privata.
2. Per la vendita delle cose ricuperate
al termine delle operazioni di ricupero a norma del terzo comma dell'
articolo predetto, l' autorità marittima mercantile procede a trattativa
privata, quando le cose stesse sono deteriorabili ovvero non superano il
valore di lire centomila; negli altri casi procede a pubblici incanti o a
licitazione privata secondo le norme stabilite dal regolamento per l'
amministrazione del patrimonio o<1> per la contabilità generale
dello Stato.
3. L' avviso di cui al predetto articolo
508 del codice è reso pubblico nei modi stabiliti dall' articolo 454.
Alla vendita deve intervenire un funzionario dell' amministrazione
doganale.
Art. 459 - Assunzione
del ricupero all' estero da parte dell' autorità consolare
1. All' estero, quando ciò sia
consentito dall' ordinamento dello Stato nelle cui acque territoriali si
trovano navi o aeromobili nazionali naufragati o altri relitti della
navigazione, il ricupero di essi può essere assunto dalle autorità
consolari, nei casi e con le modalità fissate dal codice per il ricupero
nelle acque dello Stato ad opera delle autorità marittime mercantili. L'
avviso relativo deve essere inviato al ministero dei trasporti e della
navigazione che provvede a farlo pubblicare nell' albo delle capitanerie
della Repubblica.
2. In tal caso la somma ricavata dalla
vendita delle cose ricuperate, prevista dal secondo comma dell' articolo
508 del codice, deve essere trasmessa, con i documenti relativi, al
ministero dei trasporti e della navigazione, che provvede poi a norma
della precitata disposizione.
Capo II
Del ritrovamento dei
relitti
Art. 460 - Denuncia
del ritrovamento
1. La denuncia di cui all' articolo 510
del codice deve contenere la descrizione del relitto, l' indicazione del
giorno, dell' ora e del luogo in cui il relitto è stato ritrovato e le
altre eventuali notizie, deve indicare altresì se del relitto sia stata
fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo,
dichiarazione di questo.
2. L' autorità marittima mercantile che
riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell' articolo 447.
Copia della denunzia ovvero del processo verbale è trasmesso al capo del
compartimento.
Art. 461 - Avviso del
ritrovamento
Un avviso contenente gli estremi della
denuncia è comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi
non è noto, è affisso per tre mesi nell' ufficio dell' autorità
marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia è presa nota in
un registro, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e
della navigazione, nel quale è successivamente fatta menzione della
consegna, custodia, ritiro o vendita delle cose ritrovate, a norma degli
articoli 510 e 511 del codice.
Art. 462 - Consegna
delle cose ritrovate all' autorità marittima
L' autorità marittima mercantile che ai
sensi dell' articolo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate
procede a norma dell' articolo 453.
Art. 463 - Ritiro
delle cose ritrovate da parte del proprietario
1. All' atto del ritiro delle cose
ritrovate, il proprietario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal
ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante, al pagamento delle
spese di custodia, nonché degli eventuali diritti doganali.
2. L' autorità marittima mercantile che
procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell' articolo
457.
3. Nel caso in cui si proceda alla
vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il
ministero dei trasporti e della navigazione su conforme proposta del capo
del compartimento, può disporre l' abbandono delle cose al ricuperatore o
all' inventore.
Art. 464 - Vendita
delle cose ritrovate
1. Per la vendita delle cose ritrovate,
prevista dal primo comma dell' articolo 511 del codice, l' autorità
marittima mercantile procede a trattativa privata.
2. Alla vendita deve intervenire un
funzionario dell' amministrazione doganale.
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