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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro quarto
Disposizioni processuali
Titolo I
Dell' istruzione
preventiva
Art. 465 - Inchiesta
sommaria
1. L' autorità marittima mercantile o
quella consolare che procede all' inchiesta sommaria deve compilare:
1) le risposte al questionario sul
sinistro, formulate sul modello approvato dal ministro dei trasporti e
della navigazione, in base ai documenti di bordo e alle prime
dichiarazioni del comandante della nave;
2) il rapporto riassuntivo del sinistro,
in base ai risultati delle indagini eseguite, nonché, quando gli elementi
raccolti lo rendono possibile, il parere sulle circostanze e sulla cause
del sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona
ove avvenne il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi,
nonché, ove del caso, di fotografie e di rilievi;
3) l' elenco dei componenti dell'
equipaggio della nave con l' indicazione delle generalità, del numero di
matricola e dell' ufficio d' iscrizione;
4) l' elenco delle persone presenti al
sinistro con la indicazione delle generalità e della residenza.
2. Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4
sono formati nei casi in cui la natura e l' entità del sinistro lo
richiedano.
3. L' autorità inquirente deve
trasmettere all' autorità competente a disporre l' inchiesta formale il
processo verbale di cui al quarto comma dell' articolo 578 del codice, i
documenti indicati nel primo comma del presente articolo e un estratto del
giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia
del rapporto del comandante della nave sul sinistro.
Art. 466 - Facoltà
del ministro
Nel caso in cui l' autorità competente
ritiene di non disporre l' inchiesta, il ministro dei trasporti e della
navigazione, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'
articolo 579 del codice, può ordinare che l' inchiesta venga eseguita.
Art. 467 -
Composizione della commissione d' inchiesta formale nel territorio
nazionale
1. La commissione inquirente di cui all'
articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed è
costituita nel seguente modo:
1) il direttore marittimo, presidente;
2) un ufficiale di vascello o un
capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva
navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore
a tre anni;
3) un ufficiale del genio navale o un
ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina;
4) un capitano di lungo corso.
2. Le funzioni di segretario sono
espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto.
3. Il presidente della commissione ha
facoltà di aggregare alla stessa, in qualità di esperti, quelle persone,
il cui intervento ritenga necessario ai fini dell' inchiesta, scegliendole
a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici.
4. Uguale facoltà può essere
esercitata dal ministro dei trasporti e della navigazione, il quale potrà
disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di
cui ai numeri 2 e 3.
Art. 468 - Nomina dei
membri delle commissioni
1. I membri delle commissioni sono
nominati dal ministro dei trasporti e della navigazione per la durata di
tre anni.
2. Il ministro ha facoltà di
sostituirli prima di detto termine e può riconfermarli alla scadenza di
esso.
3. Con le stesse modalità è nominato
dal ministro dei trasporti e della navigazione almeno un membro supplente
per ciascuna delle categorie indicate ai numeri 2 e 4 del precedente
articolo.
Art. 469 -
Convocazione della commissione
1. Il presidente convoca i membri
ordinari, sostituendoli, in caso di assenza o di impedimento, con
supplenti delle rispettive categorie, scelti nell' ordine della
designazione.
2. In caso di assenza o di impedimento
del direttore marittimo, le funzioni di presidente sono esercitate dall'
ufficiale superiore di porto che lo sostituisce normalmente nel comando
della direzione marittima, ovvero da altro ufficiale superiore della
direzione marittima stessa, quando abbiano grado superiore o, se di pari
grado, abbiano maggiore anzianità degli altri ufficiali in servizio
attivo permanente o richiamati in servizio, che fanno parte della
commissione.
3. Qualora nel sinistro sia coinvolta
una nave militare nazionale, il ministro dei trasporti e della
navigazione, d' intesa con quello per la difesa, provvede con suo decreto
a sostituire il presidente della commissione, nonché gli ufficiali di cui
ai numeri 2 e 3 dell' articolo 467, quando essi abbiano grado uguale o
inferiore a quello che riveste l' ufficiale in comando della nave
militare.
4. Per la validità delle adunanze è
richiesta la presenza di tutti i membri della commissione inquirente.
Art. 470 - Commissioni
costituite dall' estero
1. Il console o un suo delegato presiede
la commissione di cui all' articolo 581 del codice che costituisce di
volta in volta nel seguente modo:
1) un ufficiale di vascello di grado non
inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo
corso;
2) un ingegnere navale, scelto
possibilmente tra i rappresentanti dei registri italiani di
classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un
capitano di macchina.
2. In caso di mancanza o di impedimento
di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione
capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina
stranieri.
3. Le inchieste possono essere
effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.
Art. 471 - Indennità
ai membri delle commissioni
1. Ai membri delle commissioni
inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio
attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennità di missione
e sono rimborsate le spese di viaggio.
2. Agli altri membri è corrisposta una
indennità giornaliera da determinarsi con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con quello per il tesoro, oltre
il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della località in
cui si riunisce la commissione.
Art. 472 - Svolgimento
dell' inchiesta formale
1. Le persone chiamate a deporre sono
esaminate separatamente, salva in ogni caso la facoltà del presidente di
procedere a confronti.
2. Le disposizioni sono assunte senza
giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la
verità.
3. Del parere degli esperti aggregati
alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'
inchiesta.
Art. 473 - Indennità
ai testimoni
Alle persone chiamate a deporre sono
corrisposte le indennità da determinarsi con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con quello per il tesoro.
Art. 474 - Inchiesta
in caso di sinistro di una nave straniera
1. Quando il sinistro riguarda una nave
che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste
dall' ultima parte del primo comma dell' articolo 579 del codice, l'
inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati
danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato
impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni
internazionali o sussistano condizioni di reciprocità.
2. Anche in tali casi, all' esame dell'
equipaggio la commissione inquirente può procedere soltanto se il
sinistro è avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell'
articolo 581 del codice.
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