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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro quarto
Disposizioni processuali
Titolo II
Delle cause marittime
Capo I
Dei consulenti tecnici
nelle cause riguardanti sinistri marittimi
Art. 475 - Istituzione
dell' elenco
1. Presso ogni tribunale, la cui
circoscrizione confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di
consulenti tecnici per le cause riguardanti sinistri marittimi.
2. Per quanto attiene all' elenco
speciale e ai consulenti tecnici si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24
delle disposizioni per l' attuazione del codice di procedura civile, in
quanto non modificati dal seguente articolo.
Art. 476 - Formazione
dell' elenco
1. L' elenco è formato da un comitato
presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della
Repubblica e da un rappresentante della categoria interessata.
2. Nell' elenco possono essere iscritti
coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia
marittima.
Capo II
Dei liquidatori di
avarie
Art. 477 - Istituzione
dell' elenco
Presso ogni corte d' appello il cui
distretto confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di
liquidatori d' avarie. A tale elenco e ai liquidatori in esso iscritti si
applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'
attuazione del codice di procedura civile, in quanto non modificati dal
seguente articolo.
Art. 478 - Formazione
dell' elenco
1. L' elenco è formato da un comitato
presieduto dal primo presidente della corte d' appello e composto dal
procuratore generale della Repubblica e da un rappresentante della
categoria interessata.
2. Nell' albo possono essere iscritti
coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia.
Capo III
Del procedimento
avanti i comandanti di porto
Art. 479 -
Designazione alle funzioni di cancelliere
Al principio di ogni anno, il comandante
del porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno
del corpo delle capitanerie di porto.
Art. 480 -
Determinazione dei giorni di udienza
Le udienze di trattazione della cause
sono tenute nei giorni e nelle ore che il comandante di porto stabilisce
con decreto al principio di ogni anno; nei casi di urgenza possono, su
istanza dell' interessato, essere fissate udienze speciali.
Art. 481 - Registri di
cancelleria
I cancellieri devono tenere i registri
richiesti per la cancelleria della pretura, tranne quelli indicati ai
numeri 6 e 7 dell' articolo 29 delle disposizioni per l' attuazione del
codice di procedura civile.
Art. 482 - Gratuito
patrocinio
1. Il beneficio del gratuito patrocinio,
per le cause che devono essere trattate avanti i comandanti del porto, è
concesso dalla commissione costituita presso il tribunale, nella cui
circoscrizione ha sede il comandante di porto competente.
2. In caso di urgenza, il comandante di
porto può ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che
versa in condizioni di povertà, a termini delle disposizioni vigenti in
materia, salvo convalida della commissione predetta.
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