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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro quarto
Disposizioni processuali
Titolo III
Dell' attuazione della
limitazione del debito dell' armatore
Art. 483 - Proroga del
termine per il deposito della dichiarazione di valore
L' istanza di proroga del termine già
fissato ai sensi dell' articolo 621 del codice dal presidente del
tribunale in tempo successivo alla domanda di limitazione, si propone con
ricorso al presidente del tribunale ovvero al giudice designato se questo
è stato già nominato. Il presidente o il giudice accoglie l' istanza con
ordinanza non impugnabile, ovvero rimette le parti avanti il collegio.
Art. 484 - Rinvio
delle parti avanti il collegio
Il presidente del tribunale, se non sono
depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell' articolo
621 del codice, e se non è presentata istanza di proroga del termine
nell' ipotesi in cui non è depositata insieme con la domanda di
limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il
collegio.
Art. 485 - Vendita
della nave
1. Insieme con l' istanza di
autorizzazione a vendere la nave, di cui all' articolo 631 del codice, l'
armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l' importo
approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita.
2. La vendita si fa per contanti,
secondo le modalità prescritte dai primi tre commi dell' articolo 659 del
codice, e la somma ricavata è immediatamente consegnata al cancelliere
per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
3. Il processo verbale di vendita è
fatto registrare ed è trasmesso dal cancelliere all' ufficio di
iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell' articolo 256
del codice; di esso è dato avviso ai creditori ipotecari.
Art. 486 - Cessione
dei proventi
1. Insieme con l' istanza di
autorizzazione alla cessione dei proventi, di cui all' articolo 631 del
codice, l' armatore deve depositare nelle forme dei depositi giudiziari i
proventi già esatti, i documenti e l' approssimativo importo delle spese
necessarie per l' esazione di quelli non ancora riscossi.
2. Il giudice designato, se accoglie l'
istanza, consegna i documenti e fa versare un acconto per spese, da
prelevarsi sull' importo depositato dall' armatore, al liquidatore, il
quale provvede all' esazione dei proventi nel termine stabilito.
3. Le somme corrispondenti a proventi
esatti dal liquidatore sono immediatamente depositate dal cancelliere
nelle forme dei depositi giudiziari; il giudice designato dispone che sia
dato avviso dei depositi ai creditori ipotecari, se questi hanno diritto
alla distribuzione.
4. Il liquidatore non può esercitare la
ritenzione sulle somme riscosse per il compenso e per le spese, ma può
chiederne la liquidazione al giudice designato, il quale vi provvede con
decreto, che costituisce titolo esecutivo contro l' armatore per l'
eccedenza sulle somme preventivamente depositate.
5. Il liquidatore esegue la esazione a
rischio e pericolo dell' armatore.
Art. 487 -
Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi
Se il tribunale omette di fissare il
termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono
essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.
Art. 488 - Prefissione
di termine dell' armatore
1. Il proprietario della nave ed ogni
altro coobbligato o responsabile in garanzia di debiti dell' armatore,
quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono
chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l' armatore
dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione.
2. L' armatore che abbia lasciato
trascorrere inutilmente questo termine non può più opporre il beneficio
della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.
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