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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro quarto
Disposizioni processuali
Titolo IV
Dell' esecuzione forzata
e delle misure cautelari
Capo I
Dell' amministrazione
della nave pignorata
Art. 489 - Riscossione
del nolo, degli accessori e degli altri valori
1. Il curatore della nave provvede all'
esazione del nolo, degli accessori e degli altri valori, per i quali è
stata fatta ingiunzione. Egli può richiedere un acconto per spese, da
prelevarsi, con decreto del giudice dell' esecuzione o, in mancanza di
questi, del capo dell' ufficio giudiziario competente per l' esecuzione,
sull' importo depositato dal richiedente, e deve immediatamente consegnare
le somme riscosse al cancelliere, che le deposita nelle forme dei depositi
giudiziari.
2. Il curatore non può esercitare la
ritenzione sulle somme ricosse per il compenso e per le spese e può
chiedere la liquidazione al giudice dell' esecuzione o, in mancanza di
questi, al capo dell' ufficio giudiziario competente per l' esecuzione, il
quale vi provvede con decreto.
3. Il decreto costituisce titolo
esecutivo per l' eccedenza sulle somme preventivamente depositate contro
colui ad istanza del quale fu disposta l' amministrazione della nave e
contro chi propose il ricorso per l' ingiunzione.
Art. 490 - Cessione
del nolo, degli accessori e degli altri valori
Il cancelliere cura la registrazione del
processo verbale di cessione del nolo e dei crediti di cui all' ultimo
comma dell' articolo 652 del codice, ne dà avviso ai creditori ipotecari,
se a questi non è stato ancora notificato il ricorso per l' ordinanza di
vendita, e deposita il prezzo nelle forme dei depositi giudiziari.
Art. 491 -
Omologazione del rendiconto
1. Compiuta la riscossione o depositato
il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all' articolo 652
del codice, il giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, il capo
dell' ufficio giudiziario, sentito il curatore della nave, provvede alla
formazione del rendiconto.
2. Del deposito di questo e dei
documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti. Il
giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell' ufficio
giudiziario competente per l' esecuzione, dispone l' audizione delle parti
a norma dell' articolo 485 del codice di procedura civile.
3. Risolte le eventuali contestazioni,
il giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'
ufficio giudiziario competente per l' esecuzione, omologa il rendiconto
con ordinanza non impugnabile e può disporre l' assegnazione del
sopravanzo ai creditori secondo gli articoli 596 a 598 del codice di
procedura civile.
Art. 492 -
Distribuzione delle somme ricavate
1. Se il sopravanzo del rendiconto non
è inferiore all' importo dei crediti e delle spese del creditore
procedente e dei creditori intervenuti e ipotecari, il giudice dell'
esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell' ufficio giudiziario
competente per l' esecuzione, ne dispone l' assegnazione secondo gli
articoli 596 a 598 del codice di procedura civile e dichiara la chiusura
del processo di esecuzione.
2. Se il sopravanzo eccede l' importo
dei crediti e delle spese di cui al precedente comma, il giudice dell'
esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell' ufficio giudiziario
competente per l' esecuzione, ne dispone l' assegnazione al debitore o al
terzo che ha subito l' espropriazione.
Capo II
Dell' amministrazione
della nave sequestrata
Art. 493 - Competenza
La competenza a disporre l'
amministrazione della nave sequestrata spetta al giudice investito del
giudizio di convalida del sequestro.
Art. 494 - Istanza
L' istanza per l' amministrazione della
nave sequestrata è proposta con ricorso al capo dell' ufficio
giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa
un giudice e dispone, ai sensi dell' articolo 485 del codice di procedura
civile, l' audizione degli interessati avanti a quest' ultimo.
Art. 495 - Riscossione
e cessione del nolo, degli accessori e di altri valori
Alla riscossione e alla cessione del
nolo, degli accessori e di altri valori si applicano gli articoli 489 e
490.
Art. 496 -
Omologazione del rendiconto
1. Compiuta la riscossione e depositato
il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all' articolo 652
comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della
nave, provvede alla formazione del rendiconto.
2. Del deposito di questo e dei
documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti,
delle quali il giudice designato dispone l' audizione a norma dell'
articolo 485 del codice di procedura civile.
3. Risolte le eventuali contestazioni,
il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.
Art. 497 - Revoca del
sequestro
Se il sopravanzo del rendiconto non è
inferiore all' importo del credito, che ha dato causa al sequestro, e
delle spese, si applica l' articolo 684 del codice di procedura civile.
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