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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro quinto
Disposizioni penali e
disciplinari
Titolo I
Disposizioni in materia
di polizia
Art. 498 - Sbarco d'
autorità
Gli ufficiali di polizia giudiziaria
indicati nell' articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle
persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l' estero sfornite
di regolare passaporto. Dell' ordine di sbarco devono informare
immediatamente il procuratore delle Repubblica.
Art. 499 - Servizio di
ronda
1. Ai fini della sorveglianza sulla
regolarità dei servizi l' autorità marittima mercantile ha facoltà di
disporre servizi di ronda.
2. Gli agenti in servizio di ronda
possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli
aeromobili nonché gli stabilimenti e le altre opere situati nell' ambito
del demanio marittimo e del mare territoriale.
3. Il servizio di ronda è eseguito per
mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri
e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorità da
cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del
corpo equipaggi della marina militare o di altre categorie destinati
presso gli uffici di porto.
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