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Libro primo
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo II
Del demanio marittimo
Capo I
Delle concessioni
Art. 5 - Presentazione
della domanda di concessione
1. Chiunque intenda occupare per
qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o
pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare
limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al
capo del compartimento competente per territorio.
2. Se si tratta di innovazioni da
eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non
inducano limitazioni all' uso del demanio stesso si applicano le norme
contenute nell' articolo 22.
Art. 6 - Contenuto e
documentazione della domanda di concessione
1. La domanda deve specificare l' uso
che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della
concessione richiesta.
2. La domanda deve essere corredata da
una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e
dai disegni particolari degli impianti.
3. Il piano e gli altri disegni devono
essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.
4. Per le concessioni da farsi con
licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'
obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.
Art. 7 - Presentazione
degli altri documenti
Quando nella domanda o nei disegni si
afferma l' esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni
privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.
Art. 8 - Concessioni
per licenza
Le concessioni di durata non superiore
al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono
fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate
senza formalità di istruttoria, salvo il parere dell' intendenza di
finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via
generale ai sensi del penultimo comma dell' articolo 16. Tuttavia qualora
entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s' intende
confermata la precedente misura del canone.
Art. 9 - Concessioni
di durata superiore al quadriennio
1. Le concessioni di durata superiore al
quadriennio 1 o che importino impianti di difficile rimozione devono
essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò
destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di
rappresentante dell' amministrazione concedente interviene il capo del
compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si
tratti di concessione di durata non superiore a quindici 1 anni interviene
l' ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.
2. Gli atti di concessione di durata
sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo;
gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art. 10 - Concessioni
provvisorie
1. La concessione, per il periodo
intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è
regolata, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della
navigazione, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad
approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi
prescritti dall' articolo precedente.
2. Per il periodo di validità dell'
atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a
quella prevista nell' atto scaduto. Può essere peraltro imposto al
concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l' obbligo di
corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore
misura che venga determinata a norma dell' articolo 16.
Art. 11 - Spese di
istruttoria
1. Le spese di istruttoria, comprese
quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di
ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione
delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente
dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve
eseguire, all' atto della presentazione della domanda, un deposito in
numerario presso la cassa dell' ufficio del compartimento, nella misura da
questo stabilita.
2. Esauriti gli atti relativi alla
concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio
della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del
compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la
compilazione di apposita nota, con l' indicazione di tutte le spese
sostenute per conto del richiedente.
Tale nota deve essere inviata all'
autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.
Art. 12 - Parere del
genio civile
1. Il capo del compartimento richiede
sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio
civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia
sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai
piani e agli altri disegni dopo averne accertata l' esattezza.
2. Per le concessioni con licenza il
predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l' attuazione
degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque
entità ad opere marittime.
3. In ogni caso, l' esecuzione delle
opere è soggetta alla vigilanza dell' ufficio del genio civile alle cui
prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in
relazione all' entità e allo scopo della concessione, l' ufficio del
genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.
4. L' ufficio del genio civile assiste
inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di
riconsegna, quando sia necessario.
Art. 13 - Parere dell'
intendenza di finanza
Il capo del compartimento richiede sulle
domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino
impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di
finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del
canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura
del canone, se questa non sia stata fissata a norma del penultimo comma
dell' articolo 16.
Art. 14 - Parere dell'
autorità doganale
Il capo del compartimento promuove sulla
domanda di concessione il parere dell' autorità doganale competente.
Art. 15 - Dissenso
sulle domande di concessione
1. Nel caso in cui gli uffici
interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di
concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non
accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro dei
trasporti e della navigazione, sentiti, ove necessario, gli altri ministri
interessati.
2. In caso di dissenso sulla misura del
canone, la decisione è presa dal ministro dei trasporti e della
navigazione di accordo con quello per le finanze.
Art. 16 - Canone
1. Il concessionario deve corrispondere
anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze
determinate nell' atto di concessione. Per le concessioni con licenza di
durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'
intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al
biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali.
2. Il concessionario deve pagare il
canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione,
salvo il disposto dell' articolo 40 del codice.
3. La misura minima normale del canone
per la concessione è stabilita da leggi o regolamenti speciali.
4. La misura del canone per le singole
concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'
intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse,
allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il
concessionario.
5. Per le concessioni con licenza la
misura del canone, a seconda delle varie spese di concessioni, può essere
stabilita in via generale dal capo del compartimento d' accordo con l'
intendente di finanza.
6. Il concessionario è obbligato,
quando ne sia richiesto, a esibire all' ufficio del compartimento la
quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.
Art. 17 - Cauzione
1. Il concessionario deve garantire l'
osservanza degli obblighi assunti con l' atto di concessione mediante
cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'
entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso
pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell' articolo 47
lett. d) del codice.
2. Per le concessioni con licenza il
capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa
dell' ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli
obblighi risultanti dalla licenza.
3. Con l' atto di concessione o con la
licenza può essere imposto al concessionario l' obbligo di accettare che
l' amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo
giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito,
oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso
di spese, e ciò anche nel caso in cui l' amministrazione non si avvalga
della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il
concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
4. In nessun caso l' importo della
cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.
Art. 18 -
Pubblicazione della domanda
1. Quando si tratti di concessioni di
particolare importanza per l' entità o per lo scopo, il capo del
compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione
nell' albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione
della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della
provincia.
2. Il provvedimento del capo del
compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un
sunto, indicare i giorni dell' inizio e della fine della pubblicazione ed
invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il
termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano
opportune.
3. In caso di opposizione o di
presentazione di reclami la decisione spetta al ministro dei trasporti e
della navigazione.
4. In ogni caso non si può procedere
alla stipulazione dell' atto se non dopo la scadenza del termine indicato
nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque,
non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell' affissione e
dell' inserzione della domanda.
5. Nei casi in cui la domanda di
concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere
presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.
6. Il ministro dei trasporti e della
navigazione può autorizzare l' esame delle domande presentate anche oltre
detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico.
7. Quando siano trascorsi sei mesi dalla
scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande
concorrenti senza che sia stata rilascita la concessione al richiedente
preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in
considerazione le domande presentate dopo detto termine.
8. Le disposizioni del presente articolo
si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti.
Art. 19 - Contenuto
dell' atto di concessione
1. Nell' atto di concessione devono
essere indicati:
1) l' ubicazione, l' estensione e i
confini del bene oggetto della concessione;
2) lo scopo e la durata della
concessione;
3) la natura, la forma, le dimensioni,
la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale
esecuzione;
4) le modalità di esercizio della
concessione e i periodi di sospensione dell' esercizio eventualmente
consentiti;
5) il canone, la decorrenza e la
scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso
pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell' articolo
47 del codice;
6) la cauzione;
7) le condizioni particolari alle quali
è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l' uso da parte di
terzi;
8) il domicilio del concessionario.
2. Agli atti di concessione devono
essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.
3. Nelle licenze sono omesse le
indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità
della concessione.
Art. 20 - Custodia
degli atti di concessione
Gli originali degli atti di concessione
sono custoditi presso l' ufficio del compartimento sotto la
responsabilità dell' ufficiale destinato a riceverli.
Art. 21 - Registri
delle concessioni
1. Gli atti e le licenze di concessione
si trascrivono in appositi registri tenuti dagli uffici compartimentali,
con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è
riportato sugli atti e sulle licenze.
2. Presso gli uffici circondariali è
presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali
compresi nei limiti del circondario.
Art. 22 - Nuove opere
in prossimità del demanio marittimo
L' autorizzazione alla esecuzione di
nuove opere nelle zone di cui all' articolo 55 del codice consta di una
dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il
rilascio dell' atto di concessione per i casi nei quali vengono recate
limitazioni all' uso del demanio marittimo.
Art. 23 -
Responsabilità del concessionario
1. Il concessionario è responsabile
verso l' amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni
danno cagionato nell' esercizio della concessione alle persone o alle
cose.
2. Il concessionario con l' atto o la
licenza di concessione assume l' obbligo di manlevare e rendere indenne l'
amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in
dipendenza della concessione.
Art. 24 - Variazioni
al contenuto della concessione
1. La concessione è fatta entro i
limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà
risultanti dall' atto o dalla licenza di concessione.
2. Qualsiasi variazione nell' estensione
della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve
essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o
licenza suppletivi dopo l' espletamento della istruttoria. Qualora,
peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della
concessione o non via sia modifica nell' estensione della zona demaniale,
la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del
compartimento, previo nulla osta dell' autorità che ha approvato l' atto
di concessione.
Art. 25 - Scadenza
della concessione
Scaduto il termine della concessione,
questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o
costituzione in mora.
Art. 26 - Revoca e
decadenza della concessione
1. La revoca e la decadenza della
concessione a norma dell' articolo 48 del codice sono pronunciate con
decreto notificato in via amministrativa.
2. Nel caso previsto dall' articolo 47,
lettera d, del codice, la decadenza è pronunciata sentita l' intendenza
di finanza.
Art. 27 - Vigilanza
1. L' esercizio della concessione è
soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L' autorità
marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle
condizioni cui è sottoposta la concessione.
2. Il concessionario è inoltre tenuto
alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai
servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di
interesse pubblico.
Art. 28 - Obblighi del
concessionario per l' esercizio della vigilanza
Il concessionario è obbligato a
consentire l' accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al
personale civile e militare dell' amministrazione centrale o locale dei
trasporti e della navigazione, dell' amministrazione finanziaria, del
genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero
accedervi per ragioni del loro ufficio.
Art. 29 - Limiti dei
diritti del concessionario
La concessione non attribuisce al
concessionario alcuna ragione di preferenza per l' uso delle parti di
demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
Art. 30 - Subingresso
1. Il concessionario deve esercitare
direttamente la concessione.
2. L' autorizzazione a sostituire altri
nel godimento della concessione, a norma dell' articolo 46 del codice, è
data dall' autorità che ha approvato la concessione e relativo atto è
rilasciato dal capo del compartimento.
3. Qualora l' amministrazione, in caso
di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso
dell' acquirente o dell' aggiudicatario nella concessione, si applicano in
caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione
forzata le disposizioni sulla revoca.
Art. 31 - Demolizione
delle opere
1. Salvo che non sia diversamente
stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi
di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'
amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le
opere, ha l' obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione
delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni
concessigli, nei termini che gli saranno notificati.
2. Ove il concessionario non adempia a
tale obbligo si fa luogo all' applicazione del disposto dell' ultimo comma
dell' articolo 49 del codice.
Art. 32 - Efficacia
della concessione nei confronti dell' amministrazione
L' atto di concessione non vincola l'
amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.
Art. 33 - Esibizione
del titolo di concessione
Il concessionario è obbligato a
produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'
amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.
Art. 34 - Consegna e
riconsegna dei beni concessi
1. Dopo l' approvazione dell' atto di
concessione il capo del compartimento con l' assistenza, se necessaria,
dell' ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del
bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.
2. Le stesse norme si applicano per la
riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.
3. Quando opere eseguite dal
concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna
deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di
consistenza.
4. Le opere stesse sono iscritte nell'
inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.
Art. 35 - Anticipata
occupazione di beni demaniali marittimi
L' anticipata occupazione di beni
demaniali marittimi e l' esecuzione di lavori ai sensi dell' articolo 38
del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione,
rilasciato nelle forme prescritte dall' articolo 9, previa autorizzazione
dell' autorità cui compete l' approvazione dell' atto di concessione.
Art. 36 - Destinazione
di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni
dello Stato
1. La destinazione temporanea ad altri
usi pubblici nell' interesse di altre amministrazioni dello Stato di
determinate parti del demanio marittimo, di cui all' articolo 34 del
codice, è autorizzata dal ministro dei trasporti e della navigazione e
consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento.
Essa, salvo per i porti di cui all' articolo 19 del codice, non importa
corresponsione di canone.
2. Nel processo verbale sono incluse le
clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.
3. L' eventuale utilizzazione da parte
di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre
amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a
norma dell' articolo 36 del codice dall' autorità marittima mercantile,
sentita l' amministrazione consegnataria. L' autorità marittima
mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai
sensi dell' articolo 30 del codice.
Art. 37 - Concessioni
per fini di pubblico interesse
1. L' occupazione di beni demaniali
marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o
privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse,
compreso l' esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base
alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.
2. Agli effetti dell' applicazione del
canone, previsto dal secondo comma dell' articolo 39 del codice, si
intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse
diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae
dai beni demaniali alcun lucro o provento
Art. 38 - Destinazione
di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci
e materiali
La destinazione delle aree e delle
pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle
merci e dei materiali di cui all' articolo 50 del codice, il periodo di
franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme
sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.
Art. 39 -
Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali
1. L' utilizzazione delle zone e
pertinenze demaniali marittime ai termini dell' articolo 50 del codice,
per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro
temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:
1) le zone e le pertinenze oggetto dell'
autorizzazione;
2) la specie dei materiali o delle
merci;
3) la durata dell' utilizzazione;
4) il canone da corrispondere;
5) le altre eventuali condizioni.
2. Nel caso in cui la predetta
utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni
di cui all' articolo 36 del codice.
Art. 40 - Impianto ed
esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte
sul demanio marittimo
1. Salvo quanto è stabilito nel capo II
del presente titolo, nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti
costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l'
impianto e l' esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al
primo comma dell' articolo 52 del codice è soggetta a tutte le
disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito e dello
stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale.
2. Alle stesse disposizioni la
concessione è soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei
confini del demanio marittimo o del mare territoriale, quando il deposito
o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell' amministrazione dei
trasporti e della navigazione, a scopi interessanti la navigazione, la
pesca, le industrie e ogni altra attività marittima.
3. Nel caso in cui lo stabilimento o il
deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che
insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale è
soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell' atto di
concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e
del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.
Art. 41 - Stabilimenti
e depositi costieri
1. Gli stabilimenti e i depositi di
sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell' articolo
52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte
entro i confini del demanio marittimo.
2. Sono considerati costieri quelli
impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al
mare o a corsi d' acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su
zone non demaniali nell' interno dei depositi e degli stabilimenti
indicati nel primo comma dell' articolo 52 del codice.
Art. 42 (abrogato)
[ Abrogato dall' art. 1 D.P.R. 24 aprile
1975, n. 988. ]
Art. 43 - Depositi
promiscui
E' vietato il deposito di sostanze
infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l' interessato
abbia ottenuto per tale deposito l' autorizzazione prevista dal secondo
comma dell' articolo 52 del codice.
Art. 44 - Norme di
sicurezza
Gli stabilimenti e i depositi costieri
sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con
decreto del ministro per l' interno, di concerto con quello dei trasporti
e della navigazione, sentita la commissione consultiva per le sostanze
esplosive e infiammabili.
Art. 45 -
Documentazione della domanda
La relazione tecnica e i disegni da
allegare alla domanda per ottenere la concessione dell' impianto e dell'
esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell' articolo
6, devono anche indicare:
a) la natura delle sostanze in
lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilità;
b) il tipo e la capacità dei vari
serbatoi e la destinazione di ciascuno;
c) la quantità in metri cubi delle
varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri
recipienti analoghi;
d) le caratteristiche degli impianti e
le modalità costruttive dei fabbricati;
e) gli impianti e i mezzi per la
prevenzione e la estinzione degli incendi;
f) i dispositivi di sicurezza, le zone
interne di protezione e le distanze delle opere esterne;
g) i mezzi per il rifornimento, il
carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;
h) per gli stabilimenti, anche la natura
e i processi di lavorazione.
Art. 46 - Parere del
genio civile
Sulla domanda di concessione deve essere
sentito l' ufficio del genio civile, che nell' esprimere il parere indica
le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la
concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica
incolumità e all' osservanza delle norme di sicurezza.
Art. 47 - Parere del
ministero dell' interno
La domanda di concessione per l'
impianto e l' esercizio di stabilimenti e depositi costieri è trasmessa
dal ministero dei trasporti e della navigazione a quello dell' interno che
esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le
sostanze esplosive e infiammanbili e eventualmente dopo sopraluogo.
Art. 48 - Commissioni
di collaudo
1. Gli stabilimenti e i depositi
costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se
non siano stati collaudati.
2. Al collaudo procede una commissione
composta da un funzionario del ministero dei trasporti e della
navigazione, da un funzionario del ministero dell' industria, del
commercio e dell' artigianato, da un rappresentante del ministero dell'
interno, designati dai rispettivi ministeri, nonché dal capo del
compartimento marittimo, dall' ingegnere capo dell' ufficio del genio
civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco
competenti per territorio o dai loro delegati.
3. Le funzioni di segretario della
commissione sono espletate da un funzionario del ministero dei trasporti e
della navigazione all' uopo designato.
4. La commissione è nominata dal
ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Per il collaudo degli stabilimenti e
dei depositi costieri ubicati nel territorio nella regione siciliana, in
luogo del funzionario del ministero dell' industria, del commercio e dell'
artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell' assessorato
per l' industria e il commercio della regione.
6. Il collaudo degli impianti di
distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per
i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del
compartimento marittimo, nonché dei depositi di capacità non superiore
ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di
petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del
compartimento marittimo, dall' ingegnere capo dell' ufficio del genio
civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco
competenti per territorio o da loro delegati.
7. La commissione locale provvede,
altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono
ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti,
purchè non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di
sicurezza dell' intero complesso. Tuttavia il ministro dei trasporti e
della navigazione, di propria iniziativa o in base a suggerimento
formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del
ministero dell' interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il
collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione
costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del
presente articolo.
8. Il segretario della Commissione
locale è nominato dal capo del compartimento marittimo.
Art. 49 - Ispezioni
1. Gli stabilimenti e i depositi
costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della
commissione locale di cui al terzo comma dell' articolo precedente.
2. Ogni triennio si procede, da parte di
detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi
costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.
3. Il ministro dei trasporti e della
navigazione, d' accordo con quello per l' interno, può disporre ispezioni
straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo
prescritto dal secondo comma dell' articolo precedente.
Art. 50 -
Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza
1. Il concessionario è tenuto a
eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche,
sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano
prescritti dall' amministrazione concedente a tutela dell' incolumità e
della sicurezza.
2. In caso di inosservanza l'
amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l' esercizio
dello stabilimento o del deposito.
Art. 51 - Spese per
ispezioni e collaudi
1. Oltre le spese che fanno carico ai
richiedenti, a norma dell' articolo 11, sono a carico dei concessionari le
spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte
delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49.
2. All' uopo i concessionari sono tenuti
a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e
nella misura sufficiente allo scopo.
3. Per tali depositi si osservano le
norme di cui all' articolo 11.
Art. 52 - Norme per le
concessioni
Le concessioni per gli stabilimenti e i
depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle
disposizioni del capo I del presente titolo.
Art. 53 - Tabelle
Il capo del compartimento, sentito l'
ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'
albo dell' ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l'
estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono
vietate, e i luoghi nei quali l' estrazione e la raccolta possono essere
fatte previa la concessione di cui all' articolo seguente.
Art. 54 - Concessioni
di estrazione e di raccolta
1. Le concessioni per la estrazione e la
raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con
licenza conforme al modello stabilito dal ministero dei trasporti e della
navigazione nella quale sono determinati:
1) la località nella quale l'
estrazione o la raccolta è consentita;
2) la quantità del materiale da
estrarre o da raccogliere;
3) il periodo di tempo entro il quale l'
estrazione o la raccolta deve avvenire;
4) le modalità che il concessionario
deve eseguire nell' operare l' estrazione o la raccolta;
5) il canone e le modalità di
pagamento.
2. Le concessioni per l' estrazione e la
raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la
costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con
atto di concessione a norma del secondo comma dell' articolo 36 del
codice.
3. Prima di iniziare l' estrazione e la
raccolta il concessionario deve denunciare alla guardia di finanza, gli
estremi della concessione ottenuta.
Art. 55 - Canone
1. Il canone è commisurato al volume o
al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della
concessione.
2. La misura del canone può essere
stabilita in via generale in relazione alla qualità del materiale e alle
località di estrazione o di raccolta.
Art. 56 - Norme cui la
concessione è soggetta
Per il rilascio della licenza di
estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone,
per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla
concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri
materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo.
Art. 57 - Raccolta di
materiali abbandonati
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano anche alla raccolta di materiali e merci che siano stati
abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell' ambito del demanio
marittimo.
2. Le domande dirette ad ottenere la
concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi
previsti dall' articolo 18.
Art. 58 -
Delimitazione
1. Il capo del compartimento notifica a
coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all' articolo 32
del codice l' invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrrre i
loro titoli.
2. La commissione delimitatrice è
presieduta dal capo del compartimento o da un suo delegato e di essa fanno
parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell' ufficio
del genio civile.
3. La commissione procede alla data
stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.
4. Dell' avvenuta delimitazione è
redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale
verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo
Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al ministro dei
trasporti e della navigazione dall' articolo 32 del codice, dopo che sia
approvato dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di
finanza.
5. Le spese sono sostenute per metà
dallo Stato e per l' altra metà dai privati interessati. I privati devono
effettuare un deposito presso la cassa dell' ufficio del compartimento
nella misura da questo stabilita. Il deposito è liquidato secondo le
norme dell' articolo 11. |