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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro quinto
Disposizioni penali e
disciplinari
Titolo II
Disposizioni processuali
Art. 500 - Registri
degli uffici circondariali
1. Per l' esercizio della giurisdizione
penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:
1) delle sentenze e dei decreti di
condanna;
2) delle cause penali;
3) delle denuncie, rapporti e referti;
4) dei reati denunciati alle autorità
giudiziarie;
5) delle contravvenzioni;
6) delle spese di giustizia anticipate
dall' erario;
7) delle opposizioni, degli appelli e
dei ricorsi per cassazione.
2. Per la tutela dei registri di cui al
n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.
Art. 501 - Funzioni di
cancelliere e di ufficiale giudiziario
1. Le funzioni di cancelliere nell'
ufficio del circondario marittimo sono esercitate da un ufficiale
subalterno o da un sottoufficiale del corpo delle capitanerie di porto. In
caso di mancanza o di impedimento dell' ufficiale o del sottoufficiale
designato a tali funzioni il capo di circondario designa altro dipendente.
2. Le funzioni di ufficiale giudiziario
sono esercitate da un agente delle capitanerie di porto o, in mancanza di
questi, dall' ufficiale giudiziario della pretura o della conciliazione.
Art. 502 - Richiesta
per atti di istruzione
Il capo del circondario, nei
procedimenti di sua competenza, può rivolgersi, per gli atti di
istruzione da eseguirsi fuori della sua circoscrizione, al capo del
circondario o, in mancanza, al pretore del luogo in cui gli atti stessi
debbono essere eseguiti.
Art. 503 -
Anticipazione di spese di giustizia
L' anticipazione delle spese di
giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell' erario è fatta dall'
amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 504 - Competenza
per l' esecuzione
L' esecuzione delle sentenze e dei
decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario è affidata al
pretore della circoscrizione nella quale ha sede l' ufficio portuale che
ha emesso la condanna.
Art. 505 -
Trasmissione di sentenza di condanna
A cura del cancelliere dell' ufficio
circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna è trasmessa
all' ufficio di porto in cui è iscritto il condannato, quando questi
appartenga alla gente di mare, perché ne sia fatta annotazione nelle
matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell' autorità
giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorità giudiziaria per le
sentenze o i decreti di condanna che importino l' applicazione delle pene
accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'
abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o
dalle matricole del personale marittimo.
Art. 506 - Esecuzione
volontaria di condanna a pene pecuniarie
Nel caso di esecuzione volontaria di
sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia
il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il
versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro
che deve rilasciarne ricevuta. Per l' esecuzione i ricevitori del registro
e i cancellieri applicano l' articolo 1086 del codice e le norme sulla
tariffa penale e sull' eventuale diritto di partecipazione degli agenti
che abbiano accertato i reati.
Art. 507 - Pagamento
della somma per l' oblazione
1. Il pagamento della somma per l'
oblazione e delle spese a norma dell' articolo 1239 del codice si esegue
in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.
2. Il provvedimento che determina la
somma da pagarsi per l' oblazione deve contenere l' invito all'
interessato a ritirare l' ordine di introito per eseguire il pagamento.
3. Nell' ordine di introito sono
liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica di
cui al terzo comma dell' articolo 1239 del codice, se la notifica stessa
ha avuto luogo.
Art. 508 -
Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari
1. Agli effetti dell' articolo 1086 del
codice, la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie è
devoluta come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale, al fondo
per l' assistenza ai lavoratori portuali; per i reati marittimi, alla
cassa nazionale per la previdenza marinara.
2. L' autorità che procede all'
esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le
oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell' ordine di
introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti,
spetta la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Nel caso
previsto al n. 3 dell' articolo 1252 del codice i capi di circondario
esigono dal comandante della nave le relative somme e le versano alla
cassa.
Libro quinto
Disposizioni penali e
disciplinari
Titolo III
Del procedimento
disciplinare
Art. 509 - Infrazioni
disciplinari dei componenti dell' equipaggio
Le pene disciplinari per i componenti
dell' equipaggio, previste dei numeri 1 e 2 dell' articolo 1252 del
codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della
nave quando l' infrazione è stata commessa a terra, e dal comandante
della nave, quando l' infrazione è stata commessa a bordo.
Per le infrazioni disciplinari commesse
a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non può
essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell' articolo 1249
del codice, è esercitato dal comandante della nave.
Art. 510 - Rapporto
all' autorità marittima
Il comandante della nave è tenuto ad
annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai
componenti dell' equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari
applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del
porto a norma dell' articolo precedente, il comandante della nave è
tenuto a fare rapporto dell' infrazione al comandante del porto, entro
ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.
Art. 511 - Registro e
comunicazione delle pene disciplinari
1. Gli uffici delle autorità marittime
mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro
in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai
comandanti delle navi.
2. Gli uffici suddetti devono comunicare
agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla
consegna a bordo e dagli arresti di rigore.
Art. 512 - Menzione
sul giornale nautico di pene disciplinari
Il comandante della nave militare, che
abbia inflitto, a norma dell' articolo 1249 del codice, pene disciplinari
al componente dell' equipaggio di una nave mercantile, ne fa menzione sul
giornale generale e di contabilità della nave sulla quale è imbarcata la
persona cui è stata inflitta la pena.
Art. 513 -
Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare
1. La contestazione degli addebiti
prevista dall' articolo 1263 del codice viene fatta mediante comunicazione
per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è esposto un
cenno sommario del fatto.
2. L' invito deve contenere l'
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni dalla data dei
ricevimento della raccomandata. In tale termine l' interessato o una
persona munita di procura può prendere visione di tutti gli atti del
procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del
caso, testimoni ed altre prove.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 514 - Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente
libro si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, le
disposizioni di attuazione del medesimo codice e quelle della tariffa
penale.
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