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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)
Libro sesto
Disposizioni transitorie
e complementari
Titolo I
Organi e attivitā
amministrativa della navigazione
Art. 515 -
Attribuzioni dell' amministrazione marittima nella laguna veneta
Osservate le attribuzioni generali di
polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque
dal R.D.L. 18 giugno 1936. n. 1853, convertito nella l. 7 gennaio 1937, n.
191, all' amministrazione dei trasporti e della navigazione compete in
tutto l' ambito lagunare delimitato dall' articolo 1 del predetto decreto
la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della
navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei
galleggianti.
Art. 516 - Concessioni
demaniali nella laguna veneta
L' amministrazione dei trasporti e della
navigazione provvede pure, in conformitā delle norme del codice e del
presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e
le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono giā state
o potranno essere determinate d' accordo fra il Magistrato alle acque e la
direzione marittima competente.
Art. 517 - Canali di
traffico urbano nella laguna veneta
Nei canali e rivi di traffico
esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di
polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal
Magistrato alle acque, dall' autoritā marittima e dall' ispettorato di
porto.
Art. 518 - Lagune di
Marano e di Grado
Le disposizioni di cui agli articoli
515, 516 e 517 si applicano anche alla navigazione sulle lagune di Marano
e di Grado.
Art. 519 - Personale
navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia
1. Il personale navigante in servizio di
coperta o di macchina sulla navi adibite ai servizi pubblici di
navigazione comunali e provinciali di Venezia, salvo che non abbia la
qualifica di allievo marinaio o allievo barcaiolo o apprendista di
macchina, deve provenire dalla gente di mare e avere effettuato diciotto
mesi di navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina,
con qualifica equivalente a quella con la quale č assunto.
2. Il personale anzidetto conserva l'
iscrizione nelle matricole della gente di mare, ma fino alla cessazione
del rapporto di lavoro si applicano ad esso le sole disposizioni
riguardanti il personale della navigazione interna.
Art. 520 - Mansioni
richiedenti titolo professionale
A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento il personale di nuova assunzione per mansioni
richiedenti titolo professionale sulle navi adibite a servizi pubblici di
navigazione comunali e provinciali di Venezia deve essere provvisto di
titolo professionale rilasciato dall' autoritā marittima mercantile,
equivalente a quello richiesto, e aver conseguito la qualifica di
autorizzato secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.
Art. 521 - Equivalenza
di titoli e qualifiche
La equivalenza dei titoli e delle
qualifiche di cui ai due precedenti articoli č stabilita dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art. 522 - Navi
adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia
1. Le navi adibite ai servizi pubblici
di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei
registri tenuti dagli uffici marittimi. L' autoritā marittima comunica
all' ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi
iscritte.
2. Alle visite e ispezioni per l'
accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla
lettera d del secondo comma e al terzo comma dell' articolo 164 del codice
provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme
con un rappresentante dell' ispettorato compartimentale o dell'
ispettorato di porto.
Art. 523 - Inchieste
per i sinistri alle navi dei servizi pubblici lagunari
di Venezia
1. In caso di sinistro riguardante nave
adibita ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di
Venezia l' inchiesta sommaria č eseguita dagli uffici di compartimento.
2. Alla inchiesta formale provvede la
commissione inquirente indicata nell' articolo 467, della quale fa parte
anche il capo dell' ispettorato di porto.
Art. 524 - Mare
territoriale
1. Per l' occupazione e l' uso di zone
di mare territoriale e per l' esercizio della polizia sul mare
territoriale si applicano le disposizioni stabilite dal demanio marittimo
dal codice e dal presente regolamento.
2. Per le concessioni per allevamento di
pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il capo del compartimento
promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l' igiene e
la sanitā.
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