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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro sesto
Disposizioni transitorie
e complementari
Titolo II
Polizia e servizi dei
porti
Art. 525 - Regolamenti
locali di pilotaggio e di rimorchio
Fino all' emanazione dei regolamenti
locali di pilotaggio e di rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei
regolamenti locali attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che
con le norme del codice ai sensi dell' articolo 1277 del codice stesso,
con le norme del presente regolamento.
Art. 526 - Decreti
istitutivi di uffici del lavoro
I decreti ministeriali attualmente
vigenti, relativi alla istituzione degli uffici del lavoro portuale e alla
disciplina del lavoro nei porti di minor traffico, continuano ad avere
vigore fino all' emanazione dei decreti previsti dall' articolo 109 del
codice e dalle norme del presente regolamento.
Art. 527 - Lavoratori
portuali avventizi
1. Nelle località in cui alla data di
entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in
permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere
fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti
cancellati o trasferiti nei registri previsti dall' articolo 150.
2. Il trasferimento ha luogo secondo le
modalità stabilite dal capo del compartimento.
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