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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro sesto
Disposizioni transitorie
e complementari
Titolo III
Personale della
navigazione marittima
Art. 528 -
Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi
Al trasferimento del personale addetto
al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della
gente di mare di seconda categoria nelle matricole delle gente di mare di
terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale
addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni
navali si provvede d' ufficio entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 529 - Gente di
mare di prima e di seconda categoria
1. Sulle attuali matricole della gente
di mare č annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di
appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Le nuove iscrizioni fra la gente di
mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole
distinte.
3. Le nuove matricole di prima categoria
continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della
gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la
numerazione col numero uno.
Art. 530 - Capitani
superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina
I capitani di lungo corso e i
macchinisti navali in prima che hanno ottenuto la patente in base alle
disposizioni vigenti anteriormente all' entrata in vigore del presente
regolamento sono abilitati all' esercizio delle funzioni di capitano
superiore di lungo corso e di capitano superiore di macchina.
Art. 531 - Capitani di
gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori
navali di seconda classe
Coloro che sono in possesso del
certificato di abilitazione al conseguimento del grado di capitano di gran
cabotaggio o di macchinista navale in seconda, o di costruttore navale di
seconda classe a termini del decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919,
n. 1067, possono conseguire le relative patenti o titoli ed esercitare le
mansioni ad essi inerenti, purchč comprovino di possedere i requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 532 - Esami
Coloro che nei diciotto mesi precedenti
la data di entrata in vigore del presente regolamento hanno sostenuto
esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e non hanno
conseguito l' idoneitā in due sole materie, possono entro un anno dalla
data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo soltanto le prove sulle
due materie per le quali non conseguirono l' idoneitā.
Art. 533 -
Ormeggiatori e barcaioli
Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla
data dell' entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attivitā
almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei
requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purchč presentino domanda nel
termine di un anno.
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