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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro sesto
Disposizioni transitorie
e complementari
Titolo IV
Regime amministrativo
delle navi
Art. 534 - Navi e
galleggianti già iscritti
1. Per le navi e i galleggianti, che
alla data dell' entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti
nelle matricole o nei registri, il proprietario deve presentare i
documenti e la dichiarazione di cui all' articolo 303 entro sessanta
giorni dalla data stessa.
2. Qualora entro tale termine i
documenti e la dichiarazione non siano stati presentati, si presume la
destinazione alla navigazione alturiera delle navi iscritte in matricola e
la destinazione alla navigazione costiera o ai servizi ausiliari della
navigazione delle navi e dei galleggianti iscritti nei registri.
3. Sui registri esistenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento per ciascun galleggiante è
apposta l' indicazione di nave minore o di galleggiante.
Art. 535 -
Assegnazione del nome
1. Per le navi maggiori di stazza lorda
inferiore alle cinquecento tonnellate, alle quali è stato assegnato il
nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il
proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare al
ministero dei trasporti e della navigazione domanda per la conferma o il
cambiamento del nome.
2. Se la domanda non è presentata entro
il termine prescritto, il ministero dei trasporti e della navigazione può
disporre d' ufficio l' assegnazione del nome, quando sia necessario a
termini dell' articolo 140 del codice.
3. Per le navi minori di stazza lorda
superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, alle
venticinque in ogni altro caso, alle quali è stato assegnato un nome alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve
entro sei mesi dalla data stessa presentare all' ufficio di iscrizione la
domanda di cui al primo comma del presente articolo.
4. Se la domanda non è presentata entro
il termine prescritto s' intende che il proprietario abbia rinunziato all'
assegnazione del nome.
Art. 536 - Sigla dell'
ufficio d' iscrizione delle navi minori e dei galleggianti
Sulla navi minori e sui galleggianti l'
indicazione della sigla dell' ufficio d' iscrizione, di cui al secondo
comma dell' articolo 309 deve essere apposta entro il termine di tre mesi
dall' entrata in vigore del decreto del ministro dei trasporti e della
navigazione, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.
Art. 537 -
Rappresentante del proprietario
1. Chi anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento è stato designato a
rappresentare il proprietario, a termini dell' articolo 54 del codice per
la marina mercantile, deve entro sei mesi dalla data stessa presentare la
dichiarazione di cui all' articolo 317 del presente regolamento.
2. In caso di mancata presentazione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 318 e seguenti del
regolamento stesso.
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