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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
Libro sesto
Disposizioni transitorie
e complementari
Titolo V
Navigazione da diporto
Art. 538 - Navigazione
da diporto
Le persone autorizzate a comandare navi
da diporto a termini dell' articolo 57 del codice per la marina mercantile
devono munirsi delle abilitazioni prescritte dagli articoli 402 e seguenti
del presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore
del regolamento stesso.
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