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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)
Libro sesto
Disposizioni transitorie
e complementari
Titolo VI
Esercizio della
navigazione
Art. 539 -
Dichiarazione di armatore
Chi anteriormente alla data dell'
entrata in vigore del presente regolamento è stato dichiarato armatore, a
termini dell' articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro
quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all' articolo
265 del codice della navigazione.
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